Sentenza 22 maggio 2002
Massime • 1
Nel regime - applicabile "ratione temporis" - anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di impiego pubblico, la domanda del dipendente di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno morale e del danno biologico va qualificata come azione di natura extracontrattuale, proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (appartenente, quindi, alla giurisdizione del giudice ordinario). Da un lato, infatti, il danno morale è risarcibile, per il combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, talché il risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base di una presunzione di legge o del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale; dall'altro, il danno biologico trova la propria disciplina nell'art. 2043 citato, in relazione all'art. 32 Cost. (Corte cost., sentenza n. 184 del 1986), e pur se l'obbligazione di risarcimento derivante da responsabilità contrattuale può estendersi anche al danno biologico, tale estensione è soltanto eventuale, potendo ricorrere solo in quanto correlata al tipo di contratto intervenuto tra le parti o prevista da particolari clausole contrattuali.
Commentari • 4
- 1. Risarcimento danni ai parenti da incidente stradale mortale (Trib. Bari, 14.02.2014)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 2. Danno da perdita del rapporto parentalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il danno da perdita parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico)e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute; entrambe le voci non costituiscono autonome categorie di danno, ma sono entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto. Si veda anche l'approfondimento sulrisarcimento del danno e quello sul danno da morte del congiunto. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA 10 MARZO - 9 MAGGIO 2011, N. 10107 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa rilevanti ai fini …
Leggi di più… - 3. Danno parentale, danno biologico, danno tanatologico, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2011
- 4. Mobbing nel pubblico impiego: presupposti e riparto di giurisdizioneAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2002, n. 7470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7470 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE CANTILLO - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. GIUSEPPE INANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANOMA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS MA AR, BO IO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO P. PANARITI, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GATTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA REGIONALE USL 20;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 22182/99 proposto da:
AZIENDA REGIONALE USL 20, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ALVIGINI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SS MA AR, BO IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 127/99 del Tribunale di TORTONA, depositata il 15/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
uditi gli Avvocati Benito P. PANARITI, Alfredo CODACCI PISANELLI, per delega dell'avvocato Giuseppe ALVIGINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso, lett. B del ricorso incidentale dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario rimessione atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, depositati il 20 settembre 1996, MA CH MU e OR AS, entrambi infermieri dell'ospedale di Tortona - premesso che, nel corso del servizio, avevano accusato malori cagionati dal disinfettante utilizzato in sala operatoria in violazione dell'obbligo di adottare le misure e gli accorgimenti del caso, imposto all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro - chiesero il risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico, da ciascuno di loro subito.
Con sentenza del 30 marzo 1998 l'adito Pretore di Tortona, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento delle domande condannò la convenuta Azienda Regionale U.S.L. 20 a pagare agli attori le somme rispettivamente di lire 76.484.000 e 73.620.000 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale. L'Azienda propose appello con il quale riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già avanzata in primo grado dedusse subordinatamente l'erroneità della decisione. Con la pronuncia, ora gravata, il Tribunale ha rigettato le domande ed ha interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio. Detto giudice ha respinto il motivo principale di appello con il duplice rilievo che, nonostante il richiamo all'art. 2087 c.c. ed alla responsabilità contrattuale della convenuta, contenuto negli atti introduttivi, doveva ritenersi nondimeno proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale, e che trattavasi comunque di danno prodotto da malattia professionale rientrante nell'ambito della tutela previdenziale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965. Ha invece accolto il motivo subordinato, osservando che gli attori non avevano provato che la convenuta avesse colposamente contribuito, con la propria condotta, all'insorgere della patologia. Per la cassazione di tale decisione la MU ed il AS hanno congiuntamente proposto ricorso, con il quale affermano la violazione dell'art. 2051 c.c.. L'intimata resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale, con il quale censura la decisione nel punto in cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. I ricorsi, assegnati alla terza Sezione civile, sono stati trasmessi alle Sezioni unite per la decisione della questione di giurisdizione (art. 142 disp. att. c.p.c.). I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché investono la medesima sentenza.
2. a) La sentenza impugnata - premesso in diritto che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda di responsabilità extracontrattuale avanzata dal dipendente nei confronti della pubblica amministrazione - ha ritenuto che nella specie era stata proposta tale azione conclusione, questa - ha aggiunto, - che non poteva ritenersi contrastata ne' dal richiamo alla responsabilità contrattuale contenuto negli atti introduttivi del giudizio ne' dalla semplice prospettazione della inosservanza del precetto di cui all'art. 2087 c.c.; ha quindi osservato che alla stessa conclusione conduceva altresì la circostanza che a fondamento della domanda era stata addotta una malattia professionale rientrante nell'ambito della tutela previdenziale di cui al d.p.r. n. 1124/65. b) Tale punto della decisione è investito dall'unico motivo del ricorso incidentale con il quale l'Amministrazione ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 n. 1 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione, invece, del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7 secondo comma legge 6.12.1971 n. 1034 e 29 primo comma t.u. 26.6.1924 n. 1054.
Secondo detta ricorrente trattandosi di rapporti insorti prima del 1^ luglio 1998 le domande proposte dagli originari attori appartengono alla materia del pubblico impiego: donde la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo essi lamentato l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dei propri obblighi contrattuali. c) Nei rapporti di pubblico impiego e nel regime - pacificamente applicabile ratione temporis alla presente controversia - anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, per costante giurisprudenza apparteneva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'azione del dipendente il quale, avendo subito danni personali nello svolgimento delle sue mansioni, faceva valere la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
al contrario, apparteneva invece alla giurisdizione del giudice ordinario l'azione con la quale il dipendente, in analoga situazione ma in via extracontrattuale, chiedeva il risarcimento del danno consistente nella lesione del diritto all'integrità fisica (Cass. sez. un. nn. 7394/98, 291/99, 900/99, 9385/01). La sentenza impugnata si è uniformata a tale indirizzo, e tale punto della decisione non forma oggetto del ricorso in esame, il quale investe la diversa questione della natura - appunto contrattuale od extracontrattuale - dell'azione effettivamente proposta. È questa, una questione di fatto la quale venendo in rilievo in sede di ricorso ordinario avente ad oggetto una questione di giurisdizione, può essere direttamente esaminata dal giudice della legittimità anche indipendentemente dalle deduzioni delle parti e dalla stessa decisione impugnata, essendo questa Corte, in ordine a tale questione, giudice anche del fatto (da ultimo in tal senso, Cass. n. 79 S.U. del 1999).
Orbene, tanto la sentenza impugnata che il ricorso incidentale trascurano di considerare che, nei rispettivi atti di citazione, gli odierni ricorrenti sulla base delle premesse di fatto già richiamate chiesero la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno non solo patrimoniale ma anche non patrimoniale e biologico (titoli, questi ultimi, solo con riferimento ai quali il giudice di primo grado emise le condanne poi revocate in appello).
Tali richieste appaiono decisive per la qualificazione della domanda come proposta ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c.: mentre, infatti, il ristoro del danno patrimoniale può conseguire all'accertamento della responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale soltanto a quest'ultima possono essere invece ricondotte le domande di risarcimento delle altre voci suindicate.
Invero, per costante giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 15330 del 2000 e nn. 589, 4113 e 7075 del 2001) il danno morale subiettivo è risarcibile, per il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, talché tale risarcimento non è invece dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base di una presunzione di legge o del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale.
Quanto al danno biologico, con sentenza del 14 luglio 1986 n. 184 la Corte costituzionale affermò che esso trova la propria disciplina nell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 cost.: indirizzo, questo, seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 8599 del 2001). Si è bensì osservato (Cass. nn. 9198/99 e 12195/98, ma in fattispecie del tutto diverse) che l'obbligazione di risarcimento, derivante dalla responsabilità contrattuale, può estendersi anche al danno biologico, e, tuttavia, non può non rilevarsi che, a differenza di quanto previsto in via generale dai citati artt. 2043 c.c. e 32 cost., tale estensione è soltanto eventuale perché in tanto può ricorrere in quanto correlata al tipo di contratto intervenuto tra le parti o prevista da particolari clausole contrattuali alle quali, nella specie, ne' la sentenza impugnata ne' le parti si richiamano minimamente.
Pertanto, le richieste di risarcimento del danno morale e di quello biologico contenute negli atti introduttivi del giudizio qualificano la domanda come extracontrattuale, senza che rilevi in senso contrario l'opposta ed erronea qualificazione risultante dagli stessi atti.
Rettamente pertanto, la sentenza impugnata ha deciso nei sensi di cui sopra.
Respinto, conseguentemente il ricorso incidentale, gli atti vanno restituiti alla terza Sezione civile per la decisione del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte
riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale e dispone trasmettersi gli atti alla Sezione Terza Civile per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 17 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2002