Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2012, n. 20257
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Sentenza 3 aprile 2012

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In tema di atti processuali, la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen. dispone che le memorie e le richieste delle parti siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria; qualora, tuttavia, l'istanza del difensore sia inoltrata via fax e sia effettivamente pervenuta all'autorità giudiziaria, il giudice destinatario deve prenderla in considerazione. Ne consegue che al fine dell'apprezzamento dell'istanza via fax - nella specie al magistrato di sorveglianza per l'audizione, ex art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., dell'indagato, detenuto fuori distretto - l'istante deve fornire prova certa che essa sia effettivamente pervenuta all'autorità giudiziaria procedente, in assenza della quale la mancata audizione non determina alcuna nullità, trattandosi di istanza irricevibile. (Nella specie il difensore aveva meramente dedotto di avere ricevuto una telefonata da personale di cancelleria del magistrato di sorveglianza attestante il ricevimento della richiesta di audizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2012, n. 20257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20257
    Data del deposito : 3 aprile 2012

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