Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza breve 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 11/12/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02683/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2683 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor MA BA, rappresentato e difeso dall’avvocata Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana m_pi.AOODRTO.Registro Ufficiale.U.0000169 del 17.04.2025, avente ad oggetto l’indizione del concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di collaboratore scolastico dell’Area collaboratori, ex area A, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o servizio civile in sostituzione;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7.11.2025
- del provvedimento m_pi.AOOUSPGR.Registro Ufficiale.U.0005145 del 6.08.2025, pubblicato in pari data, avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie definitive per l’anno scolastico 2025/2026 dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali delle ex aree A, A/s e B del personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 e in base all’ordinanza ministeriale n. 21 del 23.02.2009, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. AV De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 13.05.2025, il sig. MA BA ha presentato all’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Ambito territoriale provinciale di Grosseto, la domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA di 24 mesi.
2. – Con ricorso presentato dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il sig. BA ha impugnato il decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 169 del 17.04.2025, avente ad oggetto l’indizione del bando di concorso per titoli del personale ATA – 24 mesi – profilo collaboratore scolastico, nella parte in cui dispone (all’allegato 1) che, mentre «[ i ] l servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica », «[ i ] l servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali », con la conseguenza che il servizio militare di leva obbligatorio e il servizio civile sostitutivo, svolti non in costanza di rapporto, vengono valutati solo con l’attribuzione di punti 0,60 per ogni anno.
3. – Con ordinanza n. 14093 del 28 luglio 2025, il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale, ritenendo competente, in relazione alla domanda proposta dal ricorrente, questo Tribunale amministrativo regionale.
4. – Con atto notificato e depositato il 24.09.2025, il sig. BA ha riassunto la causa dinnanzi a questo Tribunale, al quale ha incidentalmente chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
5. – Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024, atto presupposto che specificamente prevede all’allegato A la distinzione tra le due situazioni – il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi prestati in costanza di rapporto di impiego e quelli prestati non in costanza di rapporto di impiego – ai fini dell’attribuzione del differente punteggio.
6. – Con ordinanza n. 1704 del 24 ottobre 2025 è stata rinviata la trattazione dell’istanza cautelare, su richiesta della parte ricorrente, in considerazione dell’intenzione dichiarata da quest’ultima di proporre motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva per il personale ATA relativa all’ambito provinciale di Grosseto.
7. – Con motivi aggiunti notificati il 28-29.10.2025 e depositati il 7.11.2025, il sig. BA ha impugnato il provvedimento del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana – Ambito territoriale per la Provincia di Grosseto del 6.08.2025, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive per l’anno scolastico 2025/2026.
8. – Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2025, come da verbale, viste le conclusioni delle parti, il collegio ha rilevato la possibilità della definizione della causa con sentenza in forma semplificata e ha trattenuto il ricorso in decisione.
9. – Il bando di concorso e la graduatoria dei quali si controverte costituiscono, per quello che in questa sede interessa, diretta applicazione di quanto stabilito, a monte, dal decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024 e dall’ordinanza ministeriale n. 21 del 23.02.2009, che già avevano previsto la differente considerazione, ai fini della attribuzione del punteggio, del sevizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati a seconda che gli stessi fossero stati o meno prestati in costanza di rapporto di impiego (cfr. all. 1, lett. B) , dell’ordinanza ministeriale n. 21 del 23.02.2009; all. A, lett. A) , del decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024).
I suddetti atti presupposti non sono stati però impugnati dall’odierno ricorrente né con il ricorso introduttivo, né – unitamente alla graduatoria finale – con i motivi aggiunti, e ciò nonostante tale omissione fosse stata posta a fondamento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall’Amministrazione resistente con la memoria del 15.10.2025.
Ne consegue che, costituendo tanto il bando di concorso quanto la graduatoria finale vincolata applicazione delle previsioni degli atti presupposti sopra citati, la mancata impugnazione delle previsioni di questi ultimi atti relative al punteggio differenziato previsto per il servizio militare a seconda che lo stesso sia stato o meno prestato in costanza di rapporto di impiego non può che comportare l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (secondo quanto già deciso da questa Sezione, in fattispecie analoga, con la sentenza n. 1433 del 31 luglio 2025).
È infatti inammissibile il ricorso inteso all’annullamento di un atto applicativo che sia in ipotesi viziato da invalidità derivata, quando non risulti previamente impugnato l’atto presupposto, giacché non è consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di un atto non avente natura normativa ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2025, n. 2732).
Né a scongiurare l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti può valere l’impugnazione « di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi » cui si fa riferimento nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio, trattandosi di una clausola di mero stile, come tale inidonea a radicare l’impugnazione degli anzidetti atti presupposti (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 11 febbraio 2025, n. 1099; Id., sez. V, 6 dicembre 2023, n. 10587).
10. – In conclusione, previa revoca della fissazione della camera di consiglio del 8 gennaio 2026 disposta con l’ordinanza n. 1704 del 24 ottobre 2025, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
11. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
VI La IA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
AV De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV De RA | VI La IA |
IL SEGRETARIO