Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1994, n. 114
Articolo 2
Versione
23 febbraio 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;
b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;
c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994
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