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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 244/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via P. De Maria, n. 9, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_1 difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: il procuratore della parte concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa creditoria riportata dall'avviso di
1 addebito n. 43920160000985329000, notificato il 27.12.2021, e relativo a contributi IVS per l'anno 2015. Il ricorrente deduceva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-- nel merito, dichiarare la nullità dell'atto impugnato a seguito della mancata notifica e/o prescrizione dei contributi richiesti CP_ con l'avviso di addebito;
-- ordinare all in persona del l.r.p.t., di provvedere alla cancellazione dal ruolo di quanto richiesto, con condanna della stessa al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge.”
Nonostante il ricorrente abbia notificato ritualmente il ricorso a parte resistente, la stessa non ha spiegato difese. Si dichiara la contumacia di CP_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza
2 sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Considerato: a) che l'anno di riferimento del credito previdenziale è il 2015; b) che il versamento dei contributi IVS per l'anno 2015 sarebbe potuto avvenire, al più, il 16 febbraio
2016; c) che la notifica dell'avviso di addebito impugnato è avvenuta il 27.12.2021; d) che durante il periodo pandemico vi è stata la sospensione dei termini di prescrizione, secondo “il
Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, non si ravvisa, il decorso del quinquennio, necessario a provocare l'estinzione della pretesa creditoria.
5. Pertanto, il ricorso va rigettato, perché nessuna prescrizione è ravvisabile nel caso di specie.
6. Nulla sulle spese.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- nulla spese.
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via P. De Maria, n. 9, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_1 difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: il procuratore della parte concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della pretesa creditoria riportata dall'avviso di
1 addebito n. 43920160000985329000, notificato il 27.12.2021, e relativo a contributi IVS per l'anno 2015. Il ricorrente deduceva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-- nel merito, dichiarare la nullità dell'atto impugnato a seguito della mancata notifica e/o prescrizione dei contributi richiesti CP_ con l'avviso di addebito;
-- ordinare all in persona del l.r.p.t., di provvedere alla cancellazione dal ruolo di quanto richiesto, con condanna della stessa al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge.”
Nonostante il ricorrente abbia notificato ritualmente il ricorso a parte resistente, la stessa non ha spiegato difese. Si dichiara la contumacia di CP_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza
2 sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Considerato: a) che l'anno di riferimento del credito previdenziale è il 2015; b) che il versamento dei contributi IVS per l'anno 2015 sarebbe potuto avvenire, al più, il 16 febbraio
2016; c) che la notifica dell'avviso di addebito impugnato è avvenuta il 27.12.2021; d) che durante il periodo pandemico vi è stata la sospensione dei termini di prescrizione, secondo “il
Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, non si ravvisa, il decorso del quinquennio, necessario a provocare l'estinzione della pretesa creditoria.
5. Pertanto, il ricorso va rigettato, perché nessuna prescrizione è ravvisabile nel caso di specie.
6. Nulla sulle spese.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- nulla spese.
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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