Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02574/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2574 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. LU TT, letta l’istanza di passaggio in decisione e udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data 26/09/2024, il Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, dichiarando il suo diritto all'ottenimento della “Carta elettronica del docente” per l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del medesimo la suddetta carta con accredito della somma di euro 500,00.
2. La pronuncia, notificata all'Amministrazione resistente e non impugnata, è passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di -OMISSIS- in data 26.06.2025.
3. Per ottenere l'esecuzione di tale giudicato, è stato depositato il presente ricorso per l'ottemperanza.
4. Rileva il Collegio che l'atto introduttivo del giudizio presenta insanabili profili di incertezza in ordine all'individuazione della parte ricorrente. Invero, l'epigrafe del ricorso, notificato all’amministrazione in data 10.07.2025, indica che lo stesso è proposto “ Nell’interesse della sig.ra -OMISSIS- ” e che quest’ultima ha conferito procura speciale in calce all'atto.
Tuttavia, la parte espositiva e le conclusioni dell'atto fanno esclusivo riferimento alla posizione giuridica del sig. -OMISSIS-, unico beneficiario della sentenza da ottemperare. In particolare, nella parte finale del ricorso, si afferma testualmente che “ il Prof. -OMISSIS-, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, RICORRE ”.
5. In data 21.07.2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, resistendo al ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, il Collegio, rilevato il profilo d’inammissibilità in ragione dell’errata indicazione del nominativo del ricorrente, trattiene la causa in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile.
7.1 L'atto introduttivo del giudizio deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali della domanda, tra cui l'esatta individuazione del soggetto che la propone, l'oggetto della pretesa ( petitum ) e le ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono ( causa petendi ). La chiarezza e la precisione di tali elementi costituiscono un requisito fondamentale per la valida instaurazione del rapporto processuale, in quanto sono preordinate a consentire alla parte convenuta di apprestare un’adeguata difesa.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la nullità dell'atto introduttivo si produce quando, dall'esame complessivo dello stesso e dei documenti allegati, l'oggetto della domanda risulti “assolutamente incerto”. Tale principio, sebbene riferito all'oggetto, si applica a fortiori all'individuazione stessa della parte che agisce in giudizio. La mancanza di una esatta individuazione del ricorrente è, infatti, causa di inammissibilità del ricorso.
7.2 Nel caso di specie, l'atto introduttivo è affetto da una contraddittorietà insanabile che genera un’assoluta incertezza sull'identità della parte ricorrente. Da un lato, l'atto è formalmente intestato alla sig.ra -OMISSIS-, dall'altro, l'intero contenuto dell'atto, e in particolare la sua parte conclusiva, identifica il ricorrente nel sig. -OMISSIS-, unico soggetto titolare del diritto scaturente dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.
L’incertezza sull'individuazione del soggetto che ha inteso adire questo Tribunale vizia insanabilmente il ricorso, impedendo la corretta costituzione del rapporto processuale. Il Collegio non può, infatti, sostituirsi alla parte nell'interpretare una volontà espressa in termini così equivoci, né può scegliere d'ufficio quale, tra i due nominativi indicati, sia quello del reale ricorrente, pena un'indebita ingerenza nell'esercizio del diritto di azione.
8. La natura processuale della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE IA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
LU TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU TT | IE IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.