Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 26
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione, poiché l'avviso non indica i criteri concretamente adottati dall'Ufficio per determinare il valore venale delle aree, né per relationem, violando l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi ed impositivi. La motivazione si limita all'elencazione delle fattispecie impositive astratte.

  • Accolto
    Valore venale determinato da contrattazione di mercato

    La Corte ha ritenuto corretto che la società ricorrente abbia assunto come base imponibile il valore di mercato dei suoli, determinato dalla contrattazione con la società dante causa, documentata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
    Numero : 26
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo