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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Immobiliare Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Teodoro Delle Cave - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescocostanzo - Piazza Municipio 1 67033 Pescocostanzo AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 480 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse della Società Immobiliare Ricorrente_1 Srl: chiede di annullare l'atto impugnato, riconoscendo il valore venale delle aree accertate in euro 190.000,00, quale determinato da concreta contrattazione di mercato e non da non motivato valore astratto.
Nell'interesse del Comune di Pescocostanzo: non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 Srl avanza ricorso per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento IMU n. 480 del 27-11-2024: Anno di imposta 2019, notificato alla ricorrente a mezzo posta il 12-12-2024, dal Comune di
Pescocostanzo – Ufficio IMU, nella qualità di Ente Impositore, con il quale vengono ha accertati all'Immobiliare Ric_1, per l'anno 2019, omessi e/o insufficienti versamenti d'imposta, per complessivi € 1.177,00, comprese sanzioni ed interessi.
Lamenta, nello specifico, che il Comune di Pescocostanzo valorizza i suoli edificabili imposti, senza alcuna motivazione o riferimento di calcolo, per un importo complessivo pari ad euro 15.950 + 255.200 ed un totale per euro 271.150. La ricorrente assume per i cespiti, invece, come base imponibile, il valore venale indicato e corrisposto nell'atto di compravendita del 6 marzo 2007,registrato a Nola, serie 1T, numero 000413, portante un valore economico di euro 190.000.
Eccepisce l'assenza di motivazione del provvedimento, in quanto l'Ente Impositore non indica nell'Avviso di accertamento alcun criterio adottato per determinare il valore dei suoli, ciò che conseguentemente, a suo dire, determina la nullità dell'atto gravato. Ed evidenzia, inoltre, che l'effettiva valutazione di un suolo deve essere adottata non in termini generali ed astratti di potenziale edificabilità, ma in maniera specifica, tenendo conto dei necessari provvedimenti urbanistici attuativi e subordinatamente alla loro efficacia ed attuabilità.
Il Comune di Pescocostanzo non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In primo luogo va, comunque, osservato che la affermazione dell'istante, secondo la quale l'effettiva valutazione di un suolo deve essere valutata non in termini generali ed astratti, ma in maniera specifica, tenendo conto dei necessari provvedimenti urbanistici attuativi e subordinatamente alla loro efficacia ed attuabilità, non appare fondata. La Giurisprudenza, con indirizzo consolidato, afferma che l'edificabilità di un terreno deve essere valutata sulla base dello strumento urbanistico approvato, ancorché non ancora effettivamente eseguibile per mancata adozione di strumenti attuativi (cfr. Cass. SS.UU. n. 25506/2006).
L'atto impositivo, pur tuttavia, non può essere sottratto alla fondata censura di difetto di motivazione.
Invero l'Avviso di Accertamento impugnato non indica, neppure per relationem, i criteri concretamente adottati dall'Ufficio per determinare il valore venale delle aree fabbricabili. Essi, per altro indicati nei commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.lgs. n. 504/1992 in modo analitico, consistono: nel valore venale in comune commercio, nelle zona territoriale di ubicazione, nell'indice di edificabilità, nei lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nei prezzi medi sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche. Ebbene, nessuno di essi è citato nell'atto impugnato con cui l'Ufficio, sostanzialmente, attribuisce in modo pressoché apodittico, alle due particelle in questione, un valore complessivo di euro 271.150,00, senza motivare il percorso logico, economico e giuridico propedeutico a tale sua valutazione, con elusione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi ed impositivi. Tra la giurisprudenza di legittimità in tal senso, per inerenza specifica al tributo, si richiama la Suprema Corte di Cassazione, Sentenza n. 6636, depositata il 6 aprile 2016. La S.C. ha, nell'occasione, confermato come la motivazione dell'Avviso di accertamento, obbligatoria per legge a pena di annullabilità dell'atto, assolve, inoltre, ad una pluralità di funzioni e tra queste quella di garanzia del diritto di difesa del contribuente, quella cioè di delimitare l'ambito e la correttezza della pretesa, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, che dispone il principio della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, va rilevato, ai fini della decisione, come l'atto qui censurato, non appare sostanzialmente diverso da altro atto del Comune di Pescocostanzo, precedentemente impugnato dallo stessa contribuente per ICI.
Giova, quindi, al proposito, riportarsi alle statuizioni della Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila, da cui non si intende discostarsi, che, con sentenza n. 62 del 10 gennaio 2018, nell'accogliere il ricorso proposto, ha censurato per mancanza di motivazione l'atto (come per altro, quello qui impugnato) poiché contenete nella parte premessa solo “una serie di generici richiami normativi privi dell'indicazione di parametri valutativi concreti” e mancando l'accertamento (dell'epoca) gravato di “qualsivoglia riferimento a valori catastali, a valori riportati dall'osservatorio quotazioni immobiliari, a valori unitari di compravendita di terreni in condizioni analoghe o ad altri parametri, che potesse consentire al contribuente di verificare che il valore attribuito al bene fosse reale o almeno realistico”. Ora con la succitata sentenza è stata già in precedenza dichiarata, la illegittimità dell'operato dell'Ufficio tributi del Comune di Pescocostanzo, a favore della stessa ricorrente e in analoga fattispecie, con annullamento di Avviso di accertamento, sorretto da una motivazione “apparente” basata sul mero rinvio a norme di carattere generale e senza alcuna indicazione “di parametri valutativi concreti”. E pure successivamente, con sentenza n. 321/2025, del 07.04.2025, questa Corte ha già avuto modo di censurare analogo atto impositivo, per diversa annualità, emesso dallo stesso Comune per mancanza di motivazione.
Ora, all'esame dell'atto impugnato in questa sede, a pagina 2 (di 8) dell'atto, la motivazione dell'Ufficio si limita all'elencazione delle fattispecie impositive astratte, contenute nell'art. 5 del D.lgs. n.504/1992.
Appare corretto, invece, come, a confutazione, la Società ricorrente abbia assunto, nell'effettuare il pagamento, a base imponibile su cui calcolare l'imposta “de qua”, il valore di mercato dei suoli, così come concretamente determinato dalla contrattazione “mercuriale” con la Società dante causa, come documentato.
In conclusione le significative carenze (assenze) di motivazione dell'atto ne compromettono irrimediabilmente l'efficacia sulla scorta di dati testuali normativi, di principi giurisprudenziali, di legittimità e di merito, oramai consolidati.
Per quanto sopra esposto il ricorso merita di essere accolto e conseguentemente l'atto impositivo impugnato deve essere annullato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Pescocostanzo al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 278,00
(duecentosettantotto/00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione delle stesse in favore del difensore di parte ricorrente, dichiartosi antistatario.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Immobiliare Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Teodoro Delle Cave - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescocostanzo - Piazza Municipio 1 67033 Pescocostanzo AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 480 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse della Società Immobiliare Ricorrente_1 Srl: chiede di annullare l'atto impugnato, riconoscendo il valore venale delle aree accertate in euro 190.000,00, quale determinato da concreta contrattazione di mercato e non da non motivato valore astratto.
Nell'interesse del Comune di Pescocostanzo: non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 Srl avanza ricorso per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento IMU n. 480 del 27-11-2024: Anno di imposta 2019, notificato alla ricorrente a mezzo posta il 12-12-2024, dal Comune di
Pescocostanzo – Ufficio IMU, nella qualità di Ente Impositore, con il quale vengono ha accertati all'Immobiliare Ric_1, per l'anno 2019, omessi e/o insufficienti versamenti d'imposta, per complessivi € 1.177,00, comprese sanzioni ed interessi.
Lamenta, nello specifico, che il Comune di Pescocostanzo valorizza i suoli edificabili imposti, senza alcuna motivazione o riferimento di calcolo, per un importo complessivo pari ad euro 15.950 + 255.200 ed un totale per euro 271.150. La ricorrente assume per i cespiti, invece, come base imponibile, il valore venale indicato e corrisposto nell'atto di compravendita del 6 marzo 2007,registrato a Nola, serie 1T, numero 000413, portante un valore economico di euro 190.000.
Eccepisce l'assenza di motivazione del provvedimento, in quanto l'Ente Impositore non indica nell'Avviso di accertamento alcun criterio adottato per determinare il valore dei suoli, ciò che conseguentemente, a suo dire, determina la nullità dell'atto gravato. Ed evidenzia, inoltre, che l'effettiva valutazione di un suolo deve essere adottata non in termini generali ed astratti di potenziale edificabilità, ma in maniera specifica, tenendo conto dei necessari provvedimenti urbanistici attuativi e subordinatamente alla loro efficacia ed attuabilità.
Il Comune di Pescocostanzo non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In primo luogo va, comunque, osservato che la affermazione dell'istante, secondo la quale l'effettiva valutazione di un suolo deve essere valutata non in termini generali ed astratti, ma in maniera specifica, tenendo conto dei necessari provvedimenti urbanistici attuativi e subordinatamente alla loro efficacia ed attuabilità, non appare fondata. La Giurisprudenza, con indirizzo consolidato, afferma che l'edificabilità di un terreno deve essere valutata sulla base dello strumento urbanistico approvato, ancorché non ancora effettivamente eseguibile per mancata adozione di strumenti attuativi (cfr. Cass. SS.UU. n. 25506/2006).
L'atto impositivo, pur tuttavia, non può essere sottratto alla fondata censura di difetto di motivazione.
Invero l'Avviso di Accertamento impugnato non indica, neppure per relationem, i criteri concretamente adottati dall'Ufficio per determinare il valore venale delle aree fabbricabili. Essi, per altro indicati nei commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.lgs. n. 504/1992 in modo analitico, consistono: nel valore venale in comune commercio, nelle zona territoriale di ubicazione, nell'indice di edificabilità, nei lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nei prezzi medi sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche. Ebbene, nessuno di essi è citato nell'atto impugnato con cui l'Ufficio, sostanzialmente, attribuisce in modo pressoché apodittico, alle due particelle in questione, un valore complessivo di euro 271.150,00, senza motivare il percorso logico, economico e giuridico propedeutico a tale sua valutazione, con elusione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi ed impositivi. Tra la giurisprudenza di legittimità in tal senso, per inerenza specifica al tributo, si richiama la Suprema Corte di Cassazione, Sentenza n. 6636, depositata il 6 aprile 2016. La S.C. ha, nell'occasione, confermato come la motivazione dell'Avviso di accertamento, obbligatoria per legge a pena di annullabilità dell'atto, assolve, inoltre, ad una pluralità di funzioni e tra queste quella di garanzia del diritto di difesa del contribuente, quella cioè di delimitare l'ambito e la correttezza della pretesa, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, che dispone il principio della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, va rilevato, ai fini della decisione, come l'atto qui censurato, non appare sostanzialmente diverso da altro atto del Comune di Pescocostanzo, precedentemente impugnato dallo stessa contribuente per ICI.
Giova, quindi, al proposito, riportarsi alle statuizioni della Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila, da cui non si intende discostarsi, che, con sentenza n. 62 del 10 gennaio 2018, nell'accogliere il ricorso proposto, ha censurato per mancanza di motivazione l'atto (come per altro, quello qui impugnato) poiché contenete nella parte premessa solo “una serie di generici richiami normativi privi dell'indicazione di parametri valutativi concreti” e mancando l'accertamento (dell'epoca) gravato di “qualsivoglia riferimento a valori catastali, a valori riportati dall'osservatorio quotazioni immobiliari, a valori unitari di compravendita di terreni in condizioni analoghe o ad altri parametri, che potesse consentire al contribuente di verificare che il valore attribuito al bene fosse reale o almeno realistico”. Ora con la succitata sentenza è stata già in precedenza dichiarata, la illegittimità dell'operato dell'Ufficio tributi del Comune di Pescocostanzo, a favore della stessa ricorrente e in analoga fattispecie, con annullamento di Avviso di accertamento, sorretto da una motivazione “apparente” basata sul mero rinvio a norme di carattere generale e senza alcuna indicazione “di parametri valutativi concreti”. E pure successivamente, con sentenza n. 321/2025, del 07.04.2025, questa Corte ha già avuto modo di censurare analogo atto impositivo, per diversa annualità, emesso dallo stesso Comune per mancanza di motivazione.
Ora, all'esame dell'atto impugnato in questa sede, a pagina 2 (di 8) dell'atto, la motivazione dell'Ufficio si limita all'elencazione delle fattispecie impositive astratte, contenute nell'art. 5 del D.lgs. n.504/1992.
Appare corretto, invece, come, a confutazione, la Società ricorrente abbia assunto, nell'effettuare il pagamento, a base imponibile su cui calcolare l'imposta “de qua”, il valore di mercato dei suoli, così come concretamente determinato dalla contrattazione “mercuriale” con la Società dante causa, come documentato.
In conclusione le significative carenze (assenze) di motivazione dell'atto ne compromettono irrimediabilmente l'efficacia sulla scorta di dati testuali normativi, di principi giurisprudenziali, di legittimità e di merito, oramai consolidati.
Per quanto sopra esposto il ricorso merita di essere accolto e conseguentemente l'atto impositivo impugnato deve essere annullato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Pescocostanzo al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 278,00
(duecentosettantotto/00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione delle stesse in favore del difensore di parte ricorrente, dichiartosi antistatario.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni