Decreto cautelare 16 giugno 2023
Ordinanza cautelare 19 luglio 2023
Ordinanza cautelare 21 settembre 2023
Ordinanza collegiale 21 marzo 2024
Decreto cautelare 23 marzo 2024
Decreto cautelare 5 aprile 2024
Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 17/12/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VI Electric S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Palatucci, Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enac Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Lucia Tamborino, RE Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Stie S.p.A., Autostradale S.r.l., Star S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LI IN IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi, ST Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Air Pullman Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cocco, Chiara Guardamagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pullini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell''avviso esplorativo, prot. n. 8736 del 10 novembre 2022, trasmesso in pari data via pec dalla Società per azioni esercizi aeroportuali S.E.A. a VI Electric s.p.a., concernente una “Procedura di selezione per l'utilizzo, non in esclusiva e in applicazione del principio di rotazione, di quattro aree di sosta, ubicate presso il Terminal 1 di SA, aerostazione passeggeri – piano terra – arrivi fronte porta 4 e Terminal 2 di SA aerostazione passeggeri – arrivi fronte porta 7, destinate all''''attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL SA – Milano Stazione centrale”;
b) dell''ordinanza n. 2/2022 del 30 giugno 2022 dell'’ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Direzione Aeroportuale Milano SA;
c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente inclusi, in parte qua il regolamento della Regione Lombardia 27 ottobre 2015 n. 8;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VI Electric S.p.A. il 15/6/2023:
a) dell’atto trasmesso dalla Società per azioni esercizi aeroportuali, SEA, con pec del 15 maggio 2023, avente ad oggetto “Lettera d’invito alla procedura di selezione per l’utilizzo, non in esclusiva, di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 1 di SA – Aerostazione Passeggeri – e di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 2 di SA – Aerostazione Passeggeri – destinate all'attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL SA – Milano Stazione Centrale”;
b) degli atti tutti allegati alla suddetta leggera d’invito;
c) della comunicazione trasmessa da SEA con pec del 30 maggio 2023, contenente le risposte ai quesiti formulati quanto alla disciplina di gara, e con la quale in realtà SEA s.p.a. ha modificato in più punti detta disciplina, ad esempio escludendo la rotazione;
d) del nuovo schema di contratto nell’occasione inviato;
e) in parte qua dell'ordinanza n. 2/2022 del 30 giugno 2022 dell'ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Direzione Aeroportuale Milano SA (e, per quanto occorrer possa, dell'ordinanza ENAC n. 3/2023 relativa al Terminal 2);
f) in parte qua del regolamento della Regione Lombardia 27 ottobre 2015 n. 8;
g) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VI Electric S.p.A. il 2/4/2024:
a) della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2014, avente prot. 5351, trasmessa in pari data via pec, relativa alla “Procedura di selezione per l''utilizzo, non in esclusiva di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 1 di SA – Aerostazione Passeggeri - e di cinque aree di sosta ubicate presso il Terminal 2 di SA - Aerostazione Passeggeri – destinate all''attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL SA – Milano Stazione Centrale” e contenente comunicazione di assegnazione a VI Electric s.p.a. dello stallo n. 1 del Terminal 1 e dello stallo n. 1 del Terminal 2, nonché l'invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell''esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024;
b) della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2014, avente prot. 5349, depositata dalla difesa di SEA s.p.a. nel presente giudizio il 19 marzo 2024, relativa sempre alla procedura di cui sub a) e contenente comunicazione di assegnazione a AR s.r.l. dello stallo n. 2 del Terminal 1 e dello stallo n. 2 del Terminal 2, nonché l''invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell''esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024;
c) della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2014, avente prot. 5355, depositata dalla difesa di SEA s.p.a. nel presente giudizio il 19 marzo 2024, relativa sempre alla procedura di cui sub a) e contenente comunicazione di assegnazione all''ATI tra STIE s.p.a., Autostradale s.p.a. e STAR s.p.a. dello stallo n. 3 del Terminal 1 e dello stallo n. 3 del Terminal 2, nonché l''invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell''esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024;
d) della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2014, avente prot. 5353, depositata dalla difesa di SEA s.p.a. nel presente giudizio il 19 marzo 2024, relativa sempre alla procedura di cui sub a) e contenente comunicazione di assegnazione a Flib Travel IN IT s.r.l. dello stallo n. 9 del Terminal 1 e dello stallo n. 9 del Terminal 2, nonché l''invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell''esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024;
e) della nota di SEA s.p.a. del 19 marzo 2014, avente prot. 5347, depositata dalla difesa di SEA s.p.a. nel presente giudizio il 19 marzo 2024, relativa sempre alla procedura di cui sub a) e contenente comunicazione di assegnazione a Airpullman s.p.a. dello stallo n. 10 del Terminal 1 e dello stallo n. 12 del Terminal 2, nonché l’invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell''esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024;
e per la dichiarazione di nullità e/o inefficacia degli eventuali contratti che fossero stipulati con i suddetti assegnatari;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TERRAVISION ELECTRIC S.P.A. il 23/7/2025:
1) della nota SEA del 18.6.25 avente ad oggetto “Attività di Servizio di linea di collegamento tramite bus TPL SA-Milano Stazione Centrale, Comunicazione di ritiro della selezione” indetta con lettera d'invito del 15 maggio 2023 e di tutti gli atti conseguenziali;
2) della nota SEA del 25.6.25 avente ad oggetto “Attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL SA - Milano Stazione Centrale. Comunicazione di proroga dei contratti in corso”;
3) della lettera di invito del 15.5.2023 in parte qua ;
nonché per la condanna di SEA al risarcimento da danno da provvedimento illegittimo in forma specifica o per equivalente, oppure alla corresponsione di indennizzo da atto lecito e al risarcimento del danno da comportamento scorretto per responsabilità precontattuale;
nonché per la declaratoria di nullità/invalità o inefficacia delle proroghe dei contratti accettate dalla ricorrente e dai controinteressati mediante sottoscrizione della nota di SEA del 25.6.25.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Societa' per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. e di Enac Ente Nazionale Aviazione Civile e di Regione Lombardia e di Stie S.p.A. e di Autostradale S.r.l. e di Star S.p.A. e di AR S.r.l. e di LI IN IT S.r.l. e di Air Pullman Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. RE IP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, VI s.p.a. (d’ora in poi VI) ha impugnato: a) l’avviso esplorativo del 10 novembre 2022, trasmesso dalla Società per azioni esercizi aeroportuali S.E.A., concernente una procedura di selezione per l’utilizzo degli stalli di sosta destinati all’attività di servizio di linea di collegamento tramite bus TPL SA – Milano Stazione centrale; b) l’ordinanza n. 2/2022 del 30 giugno 2022 dell’ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Direzione Aeroportuale Milano SA.
2. Si sono costituite la resistente SEA s.p.a. (d’ora innanzi anche SEA), ENAC e la Regione Lombardia, per resistere al ricorso.
3. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della lettera di invito alla medesima procedura.
4. Si è costituita la controinteressata STIE s.p.a., quale mandataria dell’ATI composta con le Società AUTOSTRADALE S.R.L. e STAR S.P.A. per chiedere in parte l’accoglimento, e in parte il rigetto, del ricorso.
5. Con ordinanza n. 667/2023, questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori e sospeso il provvedimento impugnato, in accoglimento dell’istanza cautelare, fino alla camera di consiglio del 20 settembre 2023.
Con ordinanza cautelare n. 882 del 21 settembre 2023, questo Tribunale ha sospeso gli atti impugnati. Con ordinanza n. 4627/2023 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare di SEA.
6. È intervenuta ad adiuvandum l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.
Si è poi costituita, per resistere al ricorso, la controinteressata LI IN IT RL (in prosieguo LI).
7. In data 9 febbraio 2024, VI ha notificato il ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 10 c.p.a. e art. 41 c.p.c., depositando nel presente giudizio, in data 16 febbraio e 6 marzo 2024, copia del ricorso con le relative notifiche. Con ordinanza n. 835 del 21.3.2024, questo Tribunale ha quindi sospeso il giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 367 c.p.c.
8. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, assistito da richiesta di misure cautelari, VI ha impugnato la nota con cui SEA ha comunicato l’assegnazione definitiva degli stalli alla stessa società e a tutte le altre partecipanti e ha trasmesso il relativo contratto per la regolamentazione dell’utilizzazione delle aree di sosta aggiudicate.
Con ordinanza n. 453/2024, questo Tribunale ha rigettato l’istanza di misure cautelari.
9. Si è costituita la controinteressata Air Pullman s.p.a. (da qui in avanti anche Air Pullman) per resistere al ricorso.
10. A seguito dell’ordinanza della Cassazione che ha deciso il regolamento di giurisdizione affermando la giurisdizione del Giudice Amministrativo, parte ricorrente ha riassunto il giudizio.
11. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato: I) il provvedimento con cui SEA ha disposto il ritiro della procedura di selezione de qua ; II) la comunicazione di proroga dei contratti in corso; III) la lettera di invito del 15.5.2023, ove interpretata nel senso di attribuire alla SEA una facoltà di ritiro ad nutum della gara anche dopo le aggiudicazioni e di escludere qualsivoglia responsabilità, anche di natura contrattuale, ed obbligo di ristoro. Con il medesimo ricorso, ha chiesto la condanna di SEA al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, in forma specifica o per equivalente, oppure alla corresponsione di indennizzo da atto lecito, e al risarcimento del danno da comportamento scorretto per responsabilità precontrattuale, nonché la declaratoria di nullità/invalidità o di inefficacia delle “proroghe” dei contratti.
12. In vista della trattazione di merito, le parti hanno svolto attività difensiva e, all’udienza del 25 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno esaminare l’eccezione, formulata da LI in udienza, di tardività del deposito delle memorie e delle repliche da parte di VI.
1.1. L’eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione, nel decidere il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato da AR RL nella presente controversia, ha avuto modo di precisare che “ il servizio di trasporto pubblico di linea che collega l'aeroporto alla città (nella specie Milano) e su cui incidono gli atti del gestore aeroportuale (come, nel caso in esame, la lettera d'invito per l'assegnazione degli stalli per la discesa e la salita delle persone, impugnato dalla ricorrente) debba qualificarsi come strettamente collegato e strumentale alle attività cd. aviation ”, che fa capo ai settori speciali di cui all'art. 3, comma 1, lett. hh), del d.lgs. n. 50 del 2016 ratione temporis vigente (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 27/12/2024, n. 34699).
Ciò in continuità con la giurisprudenza secondo la quale “ il rapporto di sub-concessione di uno stallo funzionale al servizio di trasporto su gomma dei passeggeri atterrati in aeroporto appare collegato al trasporto aereo da un rapporto di strumentalità, come attività complementare al volo che permette all’utente di raggiungere il luogo di effettiva destinazione ” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 1328).
Ne deriva che l’atto di assegnazione degli stalli costituisce provvedimento concernente una procedura di affidamento di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 119 c.p.a., comma 1, lett. a), sicché, in virtù del comma 2 della medesima norma, i termini processuali per il deposito delle memorie e delle repliche devono intendersi dimezzati.
2. Ancora in via preliminare, si osserva che nella memoria ex art. 73 c.p.a. e nella memoria di replica VI ha ribadito il proprio interesse rispetto alle impugnative proposte, e ha contestualmente graduato le domande formulate nei diversi gravami.
Segnatamente, la ricorrente ha precisato di avere interesse a che questo Tribunale voglia:
- in via principale, annullare il “ ritiro/revoca della selezione ”, così come la “ asserita proroga dei contratti sino al 31 gennaio 2026 alle nuove condizioni di cui alla nota del 25 giugno 2025 ”, nonché, “ per l'ipotesi di accertata impossibilità di dare pienamente corso all'aggiudicazione in suo favore ”, condannare SEA s.p.a. al risarcimento del danno;
- in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della legittimità del disposto ritiro/revoca degli atti della selezione: accertare e dichiarare l’obbligo di SEA s.p.a. alla corresponsione di un indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/90; accertare e dichiarare la violazione da parte di SEA s.p.a. dei doveri di correttezza, buona fede e lealtà nel corso della procedura e nella fase successiva alle aggiudicazioni, condannandola per l'effetto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale;
- in ogni caso accertare e dichiarare la illegittimità/nullità della lettera di invito del 15 maggio 2023 per le censure formulate con il terzo ricorso per motivi aggiunti.
3. In presenza di una puntuale graduazione delle domande formulata dalla parte deve applicarsi il principio dispositivo ( ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5; cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 maggio 2024 n. 4112; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 6 febbraio 2024 n. 308).
Pertanto, il Collegio ritiene prioritario l’esame della domanda, formulata nel terzo ricorso per motivi aggiunti, di annullamento della nota del 18 giugno 2025 con cui SEA ha comunicato il “ritiro” della gara, nonché della nota del 25 giugno 2025, che ha disposto la proroga dei contratti sino al 31 gennaio 2026.
4. Preliminarmente, deve essere rigettata, in quanto infondata, l’eccezione di inammissibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti, formulata nella memoria ex art. 73 c.p.a. da SEA, sul presupposto che VI ha sempre dichiarato l’interesse al travolgimento della procedura e, successivamente, ha impugnato il ritiro della gara, manifestando un interesse opposto e contrario, in violazione del divieto di abuso del processo.
Al riguardo, va osservato che per abuso del processo si intende “ l’esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa ” (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1209).
Nel caso di specie, l’impugnazione dell’atto di ritiro della gara non integra tale fattispecie, in quanto, sebbene VI abbia manifestato dapprima un interesse all’annullamento della procedura, è evidente l’utilità concreta che potrebbe conseguire dalla conservazione dell’aggiudicazione medio tempore intervenuta in suo favore, e dunque l’interesse – non meramente emulativo o pretestuoso - a proporre il gravame formulato con il terzo ricorso per motivi aggiunti.
Tale interpretazione, peraltro, è imposta dalla tassatività delle cause di inammissibilità del ricorso e dalle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, che precludono di introdurre in via ermeneutica cause ostative all’accesso ad una decisione giurisdizionale di merito (Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 771).
4.1. È parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse formulata, nella memoria ex art. 73 c.p.a., dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, secondo cui il risultato che controparte ha inteso conseguire con il ricorso principale deve intendersi pienamente raggiunto per effetto della revoca della procedura di assegnazione degli stalli.
Come sopra osservato, infatti, il Collegio ritiene che parte ricorrente, pur avendo inizialmente impugnato la procedura selettiva, possa far valere oggi l’interesse alla conservazione dell’aggiudicazione nelle more conseguita.
4.2. Deve altresì essere rigettata l’eccezione, formulata da Air Pullman S.p.a., di inammissibilità dei ricorsi per assenza di chiarezza e per contraddittorietà. Per un verso, infatti, la parte ricorrente ha sufficientemente esplicitato, nei termini sopra esposti, la consistenza del proprio interesse all’esame delle diverse domande articolate nell’odierno giudizio; interesse che non può essere ritenuto contraddittorio, alla luce delle considerazioni esposte ai punti 4 e 4.1.
5. Ne consegue che il terzo ricorso per motivi aggiunti può essere esaminato nel merito. Il gravame è affidato ai motivi che seguono.
A) Quanto alla nota del 18 giugno 2025 con cui SEA ha comunicato il “ritiro” della gara.
I. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21 quinquies, l. 241/90. Violazione dell’art. 5, D.lgs. 36/23. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche dello sviamento, falsità del presupposto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e perplessità manifeste. Difetto di motivazione.
Ad avviso di parte ricorrente, la clausola della lettera d’invito che avrebbe attribuito a SEA la facoltà di ritirare gli atti della procedura senza che gli offerenti possano avanzare alcun diritto, pretesa o azione, neanche a titolo di risarcimento e/o indennizzo, non può operare laddove sia intervenuta l’aggiudicazione; per altro verso, non sussistono nel caso di specie i presupposti richiesti dall’art. 21- quinquies della legge n. 241/1990 per legittimare la revoca.
B) Quanto alla lettera di invito del 15 maggio 2023, richiamata dalla nota del 18/06/2025 . Violazione dell'art. 3, l. 241/90. Violazione dell'art. 5, D.Lgs. 36/23. Violazione degli artt. 1337 e 1229 c.c. e 28 e 97 Cost. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell'arbitrarietà e dello sviamento.
La ricorrente deduce che la clausola della lettera di invito che consentiva a SEA di disporre il provvedimento di “ritiro” della gara senza dover corrispondere indennizzi e/o risarcimenti, sarebbe illegittima nel caso in cui fosse interpretata come riferibile ad una fase successiva alle aggiudicazioni.
C) Sulla condotta di SEA e sulle sue conseguenze in relazione alle posizioni giuridiche soggettive rispettivamente lese . La ricorrente deduce che: qualora venga accertata la illegittimità della revoca, avrà diritto al risarcimento integrale del danno, in forma specifica, e in subordine, per equivalente; nel caso di accertamento della legittimità della revoca, le spetterà l’indennizzo ex art. 21 quinquies , comma 1 bis, della legge 241/1990, commisurato al danno emergente; nel caso in cui fosse esclusa l’illegittimità della revoca, cionondimeno le spetterebbe il danno subito in conseguenza della violazione da parte di SEA dei doveri civilistici di correttezza, buona fede, lealtà e diligenza nella fase delle trattative di cui all'art. 1337 c.c.
D) Quanto alla parte finale della nota del 18 giugno 2025 e quanto alla nota del 25 giugno 2025 con le quali SEA ha disposto la “proroga” del servizio . Invalidità derivata. Violazione di legge in relazione agli art. 1 e 3, l. 241/90. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche dello sviamento, falsità del presupposto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e perplessità manifeste. Parte ricorrente afferma che gli atti impugnati, oltre ad essere affetti da illegittimità derivata in ragione dei vizi di cui ai precedenti motivi, sono illegittimi in quanto: nella fattispecie in esame non si tratta di una mera proroga, essendo imposte nuove condizioni economiche ed essendo cambiato uno degli stalli sui quali si effettuerà la rotazione, modifiche queste tali da determinare nuovi assetti negoziali; la proroga non può riguardare FlibTravel, che non è titolare attualmente di alcun contratto con SEA, neanche al momento in cui dovesse ottenere uno stallo presso la Stazione Centrale di Milano.
6. I motivi sub A) e sub B), quest’ultimo nella parte in cui censura la clausola della lettera di invito che avrebbe consentito a SEA di ritirare in ogni tempo la procedura, devono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico, in quanto entrambi diretti avverso le ragioni poste a fondamento della contestata revoca. Al riguardo, si osserva quanto segue.
6.1. In via preliminare deve ritenersi infondata l’eccezione, formulata da SEA e da Air Pullman, di tardività dell’impugnazione della clausola relativa alla rinuncia di pretese, diritti o azioni incluse richieste risarcitorie e/o di indennizzo.
Come condivisibilmente rilevato dalla parte ricorrente, la clausola de qua non ha portata escludente, in quanto non precludeva l’utile partecipazione degli operatori interessati alla selezione; per altro, la sua portata lesiva non è immediata, in quanto può essere apprezzata soltanto per effetto dell’adozione, a valle, di un atto di ritiro della procedura di affidamento.
6.2. Parimenti deve essere rigettata l’ulteriore eccezione di tardività formulata da Air Pullman, secondo la quale il termine per impugnare la clausola in parola decorreva dal 16 aprile 2025, data in cui VI ha ricevuto il preannuncio del ritiro della selezione attivata con lettera d’invito del 15 maggio 2023.
Ad avviso del Collegio, infatti, la nota del 16 aprile 2025 non ha portata provvedimentale, limitandosi, appunto, a preannunciare il ritiro della selezione, e ad invitare i destinatari a presentare osservazioni; si tratta, quindi, di un atto endoprocedimentale non impugnabile, e come tale non idoneo a far decorrere il termine per la proposizione del gravame.
6.3. Nel merito, le doglianze di parte ricorrente sono infondate.
6.3.1. Nello specifico, nel motivo sub A) si afferma che il potere di revoca sarebbe stato esercitato solamente in forza del richiamo alla clausola della lettera d’invito secondo la quale “ SEA si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la procedura e/o di non procedere all'affidamento, a proprio insindacabile giudizio, quale sia il grado di avanzamento della procedura stessa, senza che gli offerenti possano avanzare, nei confronti della stessa SEA, alcun diritto, pretesa o azione, neanche a titolo di risarcimento e/o indennizzo ”. Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo perché adottato in assenza dei presupposti normativi per la revoca dell’atto amministrativo.
Nel motivo sub B), si sostiene che la clausola della lettera di invito sopra riportata è illegittima, se interpretata nel senso di consentire a SEA di revocare la procedura, successivamente all’aggiudicazione, senza rispettare i limiti di cui all’art. 21 quinquies l. 241/90.
6.3.2. Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato debba essere qualificato, in ragione della sua sostanza, come atto di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, essendo fondato su una nuova valutazione dell’opportunità dell’atto ritirato; pertanto la sua legittimità deve essere vagliata in base a tale disposizione normativa.
L’art. 21 quinquies , comma 1, della legge n. 241/1990 dispone che:
“ 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo ”.
Il potere di revoca ha confini ampi, dal momento che l’art. 21 quinquies contempla tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi ).
Per condivisibile giurisprudenza, “l e valutazioni che fa la P.A. per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico, con l'esercizio del potere di cui all'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990, dettato in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi, ad essa affidato dalla legge sono ampiamente discrezionali e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (TAR Lecce, 27 dicembre 2022, n. 2058; Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 833; Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945).
6.3.3. Con specifico riferimento alle procedure selettive, si è osservato che la revoca degli atti di gara è legittima anche successivamente all’aggiudicazione, purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, e si connota come esercizio di un potere discrezionale ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 28 giugno 2024, n. 13089).
Giova poi evidenziare che una procedura selettiva ben può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ma anche per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 dicembre 2024, n. 2946). Per pacifica giurisprudenza, infatti, la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 26 marzo 2024, n. 378).
Pertanto, può essere ritenuto adeguatamente motivato un provvedimento di revoca di una procedura selettiva sulla base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico in virtù della discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’esercizio del cosiddetto ius poenitendi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 1 settembre 2025, n. 6002).
6.3.4. Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la clausola della lettera di invito (pag. 7) che prevedeva il potere di interrompere o sospendere in ogni momento la procedura e/o di non procedere all’affidamento, laddove intesa nel senso di consentire a SEA di ritirare la procedura selettiva anche successivamente all’aggiudicazione, non può essere ritenuta per ciò solo illegittima, esplicitando una facoltà comunque sussistente in virtù della pacifica interpretazione dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990.
6.3.5. La suddetta clausola non può invece legittimare l’ente aggiudicatore a revocare la gara in assenza dei presupposti espressamente previsti dall’art. 21 quinquies a tutela dell’affidamento del privato e della certezza e stabilità dei rapporti giuridici; circostanza che però, a ben vedere, non si è verificata nel caso in esame.
Invero, l’atto del 18.6.2025 impugnato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, reca una articolata motivazione, che non si fonda unicamente sulla clausola della lettera di invito sopra riportata.
Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Le valutazioni che fa la P.A. per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico, con l'esercizio del potere di cui all'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990 , dettato in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi, ad essa affidato dalla legge sono ampiamente discrezionali e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (TAR Lecce, 27 dicembre 2022, n. 2058; Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 833; Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945).
Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato del 18.6.2025, la società resistente ha analiticamente esposto le circostanze integranti le “sopravvenute esigenze” e la “radicale modificazione del quadro fattuale e logistico di riferimento”, evidenziando che:
- la procedura di assegnazione degli stalli è stata oggetto di plurime impugnative da parte delle società coinvolte, che ne hanno rallentato lo svolgimento;
- a seguito del giudizio attivato da Airpullman per contestare l’assegnazione dello stallo n. 10, l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ha vietato all’operatore l’utilizzo dell’area;
- non hanno avuto esito i tentativi di ricercare una soluzione condivisa con gli operatori;
- nelle more, si sono verificati molteplici mutamenti di fatto e di contesto, elencati alle pagg. 2-3 del provvedimento, rispetto alle condizioni iniziali sulla cui base era stata indetta la selezione, rendendola non più rispondente alle esigenze operative dello scalo aeroportuale e di SEA, elencati, e segnatamente:
“• il variato contesto generale derivante dall’avvicinarsi dei XXV Giochi Olimpici Invernali del 2026, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo, che impone una diversa organizzazione degli spazi aeroportuali dello scalo di Milano SA che sarà centrale per la logistica dell’evento - anche relativamente alla realizzazione di nuove aree destinate a funzioni di scambio intermodale - non prevedibile all’epoca della programmazione della procedura (2021);
• la conseguente progettazione e prossima realizzazione di lavori infrastrutturali presso lo scalo di SA, il cui progetto è stato approvato solo a luglio 2024, che coinvolgono, pertanto, le stesse aree oggetto della selezione;
• gli stalli assegnati nell’ambito della procedura in parola che, alla luce delle circostanze di cui sopra, sarebbero disponibili solo per pochissimi mesi, tenuto conto che a gennaio 2026 le aree destinate al trasporto su gomma saranno allocate in altra parte dello scalo aeroportuale;
• la sopravvenuta disponibilità, solo a partire dal 1° gennaio 2025, di ulteriori stalli (n. 4 e n. 5), prima occupati da altri operatori che svolgevano il medesimo servizio per linee diverse da quella di cui si discute”.
6.3.6. Il Collegio ritiene che la motivazione posta da SEA a fondamento della revoca dell’avviso pubblico sfugga al suo sindacato, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità o travisamento istruttorio.
Nella fattispecie in esame, infatti, rientrava nel margine di discrezionalità dell’ente gestore dello scalo aeroportuale la valutazione circa la persistenza dell’interesse alla conclusione di una procedura indetta in un contesto temporale affatto diverso, dal momento che la programmazione della procedura risale al primo avviso esplorativo del 2021, e poi a quello sostitutivo del 10 novembre 2022, impugnato nell’odierno giudizio.
Peraltro, appare evidente che i gravami proposti avverso gli atti di gara abbiano concorso a determinare l’allungamento dei tempi della procedura, anche considerato che:
- i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti di VI sono stati sospesi da questo Tribunale, con ordinanza n. 667 del 19 luglio 2023 sino alla camera di consiglio del 20 settembre 2023, e poi, con ordinanza n. 882 del 21 settembre 2023, sino a quando il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4627 del 17 novembre 2023, ha accolto l’appello cautelare di SEA;
- successivamente, l’odierno giudizio è stato sospeso con ordinanza n. 835 del 21.3.2024, a seguito del proposto regolamento di giurisdizione;
- nel frattempo, altro operatore coinvolto nella procedura (AR S.r.l.) si è rivolto al giudice ordinario, che ha fissato l’udienza per la discussione del merito al 12 marzo 2025, e poi al 29 ottobre 2025 (come esposto nella nota di SEA del 16 aprile 2025).
Il mutato contesto temporale ha fatto sì che si verificasse una coincidenza con l’organizzazione delle Olimpiadi invernali e che venissero in rilievo, nelle more, i nuovi motivi di pubblico interesse e le circostanze fattuali rappresentate nel provvedimento di ritiro della procedura. Gli elementi posti da SEA a fondamento dell’intervento in autotutela – consistenti nella necessità di riorganizzare gli spazi aeroportuali dello scalo in ragione dell’avvicinarsi dei Giochi olimpici, nella progettazione di lavori infrastrutturali presso lo scalo, e nella conseguente disponibilità degli stalli assegnati per pochissimi mesi, nonché nella sopravvenuta disponibilità di ulteriori stalli prima occupati da altri operatori – non appaiono implausibili, né generici, né frutto di un travisamento del contesto di riferimento.
6.3.7. Non vale in senso contrario rilevare che SEA fosse a conoscenza, al momento dell’Avviso esplorativo, dello svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, risalendo la relativa assegnazione all'anno 2019.
Infatti, per un verso risulta dagli atti che soltanto con la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio 2024 (dunque successivamente all’aggiudicazione) è stata ipotizzata la possibilità di spostare le aree di sosta degli autobus per il trasporto locale in altra zona del terminal di SA (cfr. pagina 4 dell’estratto della delibera, depositato da Sea il 15 ottobre 2025).
Per altro verso, come sopra rammentato, il provvedimento di revoca di una gara può essere adottato anche sulla base di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; ne consegue che l’imprevedibilità delle circostanze fattuali a sostegno dell’atto di autotutela non costituisce un requisito indefettibile del provvedimento, laddove la motivazione dia adeguatamente conto, come nel caso di specie, della sussistenza di uno degli altri presupposti richiesti dall’art. 21- quinquies citato.
6.3.8. Alla stregua delle considerazioni esposte, ritiene quindi il Collegio che il provvedimento di ritiro della procedura rechi una sufficiente motivazione, e non presenti profili di illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Ne consegue l’infondatezza del motivo.
7. Alla luce dell’accertamento della legittimità della revoca, devono essere esaminati il motivo sub B), nella parte in cui si censura la clausola che esenterebbe SEA dal dover corrispondere indennizzi in caso di ritiro della procedura, e il motivo sub C), contenente la domanda di indennizzo ex art. 21 quinquies , comma 1 bis, della legge 241/1990, formulata nel motivo sub C).
I motivi, esaminabili congiuntamente per ragione di ordine logico, sono infondati.
7.1. Anzitutto, la legittimità di una clausola che escluda l’indennizzo in caso di revoca è stata approfondita dalla giurisprudenza, che ha affermato (Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156) che l’obbligo di indennizzo gravante sulla Pubblica Amministrazione non presuppone elementi di responsabilità della stessa, ma si fonda su valori puramente equitativi presi in considerazione dal legislatore, onde consentire il giusto bilanciamento tra il perseguimento dell’interesse pubblico attuale da parte dell’amministrazione e la sfera patrimoniale del destinatario (incolpevole) dell’atto di revoca o di annullamento, al quale non possono essere addossati integralmente i conseguenti sacrifici.
L’indennizzo in caso di revoca, pur previsto dalla legge, può essere escluso da un atto della pubblica amministrazione (nel caso di specie, dalla lettera di invito), con il quale si richiede al privato, in sostanza, un atto unilaterale abdicativo di un diritto patrimoniale (e quindi disponibile), e ciò proprio in quanto l’attribuzione dell’indennizzo non dipende da responsabilità dell’Amministrazione stessa (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3383; T.A.R. Umbria, 20 luglio 2017, n. 524).
7.2. In disparte da ciò, quand’anche si concludesse per l’illegittimità della clausola, e quindi per la astratta riconoscibilità, nel caso di specie, dell’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies, la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennizzo sarebbe comunque infondata.
A tal proposito, occorre ribadire che la procedura di selezione di cui trattasi è stata oggetto, sin dalla pubblicazione del bando, di plurime impugnazioni volte a contestarne la legittimità.
Ad avviso del Collegio, il fatto che diversi operatori, e la stessa VI, abbiano impugnato l’avviso esplorativo del 10 novembre 2022, la lettera di invito alla procedura di selezione del 15 maggio 2023, le note di assegnazione degli stalli e l’invito alla sottoscrizione del contratto, fa sì che difetti l’elemento temporale richiesto ai fini della tutela dell’affidamento incolpevole, non potendo un affidamento ritenersi meritevole di tutela in presenza di una condotta la cui legittimità sia stata da subito revocata in dubbio mediante proposizione di autonomo ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. V, 23.10.2025 n. 8229). In presenza di impugnative giurisdizionali avverso tutti gli atti della procedura, l’aggiudicataria VI era perfettamente conscia della natura cedevole della propria posizione giuridica, suscettibile di venir meno (come poi è accaduto) all’esito del giudizio.
Giova al riguardo rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 20) secondo il quale, a partire dall’esercizio dell’azione di annullamento, appare ragionevole escludere che possa continuare a sussistere un affidamento incolpevole, dal momento che la caducazione dell’atto per effetto dell’accoglimento del ricorso diviene un’evenienza non imprevedibile, di cui il destinatario non può non tenere conto. Sicché l’affidamento tutelabile sussiste, di regola, solo prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio
7.3. Pertanto, anche a prescindere dalla clausola contenuta nella lettera di invito, nel caso di specie difetta l’affidamento legittimo richiesto ex art. 21 quinquies l. n. 241/90 ai fini del riconoscimento del chiesto indennizzo; ne consegue il rigetto della relativa domanda.
8. Devono essere ora esaminate le domande di annullamento e/o nullità della clausola con cui SEA sarebbe esentata dal dover corrispondere risarcimenti, anche a titolo di responsabilità precontrattuale (motivo sub B), nonché la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza della violazione da parte di SEA dei doveri civilistici di correttezza, buona fede, lealtà e diligenza nella fase delle trattative di cui all'art. 1337 c.c. (motivo sub C).
8.1. È fondata la domanda di nullità della clausola contenuta a pag. 7 della lettera di invito, nella parte in cui esclude la responsabilità di SEA s.p.a. per illecito precontrattuale.
Come sancito dalla giurisprudenza, le clausole limitative della responsabilità inserite nella lex specialis sono nulle per violazione degli artt. 28 e 97 Cost. e del principio civilistico di buona fede nella misura in cui esonerano in via preventiva la stazione appaltante da responsabilità per provvedimenti illegittimi o per comportamenti illeciti, essendo consentita solamente la rinuncia dei concorrenti all’indennizzo nell’ipotesi di ritiro della gara in forza di un atto legittimo di autotutela (in tal senso cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3383, e Cons. St., sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156, secondo le quali “ la pubblica amministrazione non può adottare atti ovvero pretendere dal privato, in via preliminare e quale condizione di partecipazione ad un procedimento amministrativo volto alla individuazione di un (futuro) contraente, un atto abdicativo del diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti e/o comportamenti (anche futuri) della stessa pubblica amministrazione illegittimi o illeciti, (eventualmente) causativi di danno e quindi di responsabilità per il suo risarcimento. Tale clausola, lungi dal giustificarsi sostenendo che la stessa è, in definitiva, riferita a diritti patrimoniali disponibili, nella misura in cui esclude in via preventiva la responsabilità della P.A. per illecito, si risolve in una limitazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione contra legem (argomentando ex art. 1229 cod. civ.), ed in violazione degli artt. 28 e 97 Cost. ”; Cons. Stato., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; T.A.R. Veneto, sez. I, 17 ottobre 2022, n. 1577, per cui una clausola siffatta “ è affetta da nullità sia per violazione del principio civilistico di buona fede – consentendo in pratica il recesso ingiustificato dalle trattative con esonero da responsabilità ex art. 1337 c.c. –, sia per violazione del principio pubblicistico di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., consentendo ad un soggetto destinatario delle norme in tema di evidenza pubblica di agire senza rendere conto delle proprie scelte ”).
8.2. Tanto premesso, la domanda di risarcimento del danno è infondata.
Deve premettersi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (per il quale si può rinviare, riassuntivamente, a Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 5 del 2018), nel caso in cui gli atti di una procedura di gara vengano caducati in autotutela, è configurabile una responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione per violazione della clausola generale di lealtà e correttezza e per lesione dell'affidamento del privato. Ciò, però, a condizione che la condotta dell'Amministrazione risulti (a prescindere dalla legittimità dei singoli provvedimenti) oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà e il privato dimostri di aver maturato un affidamento incolpevole e quindi tutelabile (oltre alla prova sia del danno-evento, sia del danno-conseguenza, e del nesso causale tra comportamento scorretto della p.a. e danni lamentati).
Ciò posto, nella controversia in esame, ad avviso del Collegio, non sussistono i presupposti per riconoscere la responsabilità precontrattuale.
In primo luogo, parte ricorrente non ha maturato un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, in quanto, al momento dell’adozione dell’atto di revoca, la sua posizione era tutt’altro che consolidata, posto che la procedura era sub iudice e l’esito del contenzioso incerto.
In secondo luogo, la condotta dell’Amministrazione non appare oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà, atteso che la revoca è stata motivata sulla base del sopra descritto mutamento del contesto di riferimento, determinato anche da elementi non prevedibili al momento dell’aggiudicazione (come la progettazione di lavori infrastrutturali presso lo scalo di SA, con conseguente possibile spostamento delle aree di sosta degli autobus per il trasporto locale in altra zona del terminal).
Inoltre, la richiesta di sottoscrivere il contratto a seguito dell’aggiudicazione si collocava nella fisiologica scansione diacronica della procedura e non era di per sé idonea a fondare il legittimo affidamento della società ricorrente, anche considerato che sia il provvedimento di aggiudicazione, sia la suddetta nota, erano stati impugnati dalla medesima società.
Da quanto esposto consegue che la domanda risarcitoria deve essere respinta.
9. Il Collegio procede quindi all’esame della domanda ( sub D) di annullamento della parte finale della nota del 18 giugno 2025 e della nota del 25 giugno 2025 con le quali SEA ha disposto la “proroga” del servizio.
9.1. La domanda è in parte inammissibile, e in parte fondata.
9.2. Quanto alla asserita “proroga” disposta a favore di LI, questo Giudice ritiene che la censura sia inammissibile, in quanto non assistita da interesse a ricorrere, come eccepito dalla stessa LI.
Per un verso, infatti, la proroga non ha dispiegato e non dispiega attualmente i suoi effetti nei confronti di LI, dal momento che quest’ultima non dispone di uno stallo presso la stazione centrale di Milano, e dunque non è, allo stato, nelle condizioni di svolgere il servizio.
Per altro verso, VI non ha dimostrato l’utilità concreta che potrebbe trarre dall’annullamento in parte qua del provvedimento, non potendo del resto ambire, in questa fase, all’assegnazione di stalli di sosta diversi ed ulteriori (e segnatamente di quello attribuito a LI) rispetto a quello già in uso.
9.3. La censura secondo la quale SEA avrebbe dovuto cercare di garantire, nell’assegnare gli stalli in proroga, l’ordine di collocazione delle varie imprese sugli stalli risultante all’esito della gara, è infondata. La proroga presuppone, infatti, l’integrale conferma delle precedenti condizioni, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto: sul contenuto dell’atto, dunque, non potevano incidere gli esiti della nuova procedura selettiva, per altro sub iudice e poi revocata.
9.4. È invece fondata la doglianza relativa alla modifica delle condizioni economiche del rapporto.
La giurisprudenza ha affermato che il presupposto per la revisione del prezzo stabilito nel contratto è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, e ha chiarito il criterio distintivo tra i due istituti: in caso di proroga, “ vi è integrale conferma delle precedenti condizioni, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, che per il resto rimane regolato dall’atto originario ”; con il rinnovo, invece, le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, danno corso “ a un nuovo rapporto giuridico, ancorché di contenuto identico a quello originario ” (T.A.R. Liguria, 9 marzo 2021, n. 190, e le pronunce ivi richiamate). Secondo il medesimo orientamento, assolutamente prevalente, anche la mera modifica del prezzo comporta il rinnovo del contratto, non già la semplice proroga (tra le tante, si v.: Cons. Stato, sez. V, sentt. n. 3874 del 2020 e n. 4867 del 2018; sez. VI, sentt. n. 8129 e n. 3478 del 2019).
9.4.1. Orbene, nel caso di specie emerge dagli atti che SEA ha provveduto, con le note impugnate, a disporre la proroga del rapporto in essere con VI modificando i corrispettivi previsti per effetto dell’originaria assegnazione degli stalli e dei precedenti atti di proroga.
La Società resistente ha evidenziato di aver adeguato i corrispettivi bassissimi pagati dagli operatori, con condizioni economiche accettate dagli stessi.
Tuttavia, non risulta – né è stato dedotto da SEA – che il potere di revisione fosse previsto pattiziamente, né dai documenti alla base della originaria assegnazione degli stalli, né dai successivi atti di proroga.
Non rileva la circostanza che VI abbia firmato l’atto di proroga, dal momento che ciò è avvenuto con riserva espressa di impugnazione (poi proposta nei termini), il che esclude che possa essersi verificata acquiescenza rispetto alle nuove condizioni negoziali.
9.4.2. Le note del 18.6.2025 e del 25.6.2025 sono quindi illegittime, nei limiti di interesse della società ricorrente, solo nella parte in cui dispongono la modifica delle condizioni economiche rispetto a quelle allora vigenti.
10. In conseguenza del rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di ritiro della selezione, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti, in quanto proposti avverso atti i cui effetti sono cessati in conseguenza dell’esercizio del potere di autotutela da parte di SEA.
11. Conclusivamente, alla stregua di quanto esposto, il Collegio:
a) dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti;
b) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:
- accoglie la domanda, formulata nel motivo sub C), di nullità della clausola della lettera di invito, che esclude la responsabilità di SEA s.p.a. per illecito precontrattuale;
- accoglie la domanda, formulata nel motivo sub D), di annullamento della parte finale della nota del 18 giugno 2025 e della nota del 25 giugno 2025 con le quali SEA ha disposto la proroga del servizio modificando le condizioni economiche del rapporto;
- dichiara inammissibile il motivo sub D) nella parte concernente la posizione di LI;
- respinge, per il resto, il ricorso, siccome infondato.
12. Le spese devono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti;
- accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, le domande formulate sub C) e sub D) del terzo ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati;
- in parte dichiara inammissibili, e in parte respinge, le ulteriori censure formulate nel terzo ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST LI, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
RE IP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IP | ST LI |
IL SEGRETARIO