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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 1.07.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1387/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Visone Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del liquidatore Controparte_1 Controparte_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della di OP RE e Controparte_1 Persona_1 azienda specializzata nella costruzione di strutture metalliche, dal 16.10.2009 al 28.12.2017, giorno in cui veniva licenziato;
di aver svolto, durante l'intercorso rapporto di lavoro, la mansione di operaio metalmeccanico con inquadramento al I livello del CCNL metalmeccanico artigiani settore;
di essersi occupato, altresì, dell'installazione di strutture metalliche nei vari cantieri assegnategli;
di aver svolto attività lavorativa presso la resistente dal lunedì al venerdì, e talvolta anche il sabato, dalle ore 07:00 alle ore 11:00; di aver ricevuto, a titolo di retribuzione, un salario conforme alle buste paga emesse;
che, tuttavia, tali buste paga non gli sono mai state rilasciate dalla convenuta;
che pertanto, ai fini della quantificazione della retribuzione, si è tenuto conto del modello CUD, nonché dell'estratto contributivo di cui agli atti;
di aver ricevuto direttive dai Sig.ri OP RE e CP_2 Per_1
i quali, ne controllavano l'operato esercitando il potere disciplinare, anche relativamente alle
[...] assenze per malattia;
di non aver percepito il TFR pari ad euro 6.638,00, come emerge dal CUD relativo all'anno 2018; che la società resistente ha cambiato la propria denominazione in ''Gisa Montaggi S.n.c.'' come da visura aggiornata;
che, peraltro, la società Controparte_1 resistente attualmente versa in stato di scioglimento;
che la sede, inoperante e quiescente, della
[...] veniva trasferita alla via Dei Salvo D'Acquisto, 4, San Vitaliano (NA). Controparte_1
Tutto ciò premesso, evocava in giudizio la dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro in oggetto a far data dal 16.10.2009 al 28.12.2017, con inquadramento al lv IV del
CCNL metalmeccanico artigiani settore, ovvero, all'inquadramento accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 6.638.00, a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Gl all'udienza del 10,06.2025 onerava la parte ricorrente del deposito di visura storica aggiornata dalle società resistente. Con note depositate per l'odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento della domanda. All'udienza del
01.07.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., acquisita la visura camerale della società convenuta, il Gl decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va dichiarata improcedibile.
Dall'esame della visura camerale della in persona del Controparte_1 Controparte_1 liquidatore si evince, da un lato, che questa è la nuova denominazione della Controparte_1 [...]
presso la quale il ricorrente era stato assunto, Controparte_3 ed acquisita a decorrere dal 20.10.2020.
Emerge, altresì, che la è stata cancellata d'ufficio dal Controparte_1 registro delle imprese in data 5.6.2024 ex DPR 2004 n. 247 per atto del Conservatore e, dunque, in data successiva al deposito del ricorso (26.2.2024) ma antecedentemente alla notifica del ricorso.
Risulta, dunque, documentato che alla data della notifica il soggetto convenuto era inesistente (ovvero la non più esistente società di con conseguente inesistenza Controparte_1 Controparte_1 anche della notifica.
Nello specifico, per le società di persone la cancellazione ha come presupposto il venir meno della soggettività e della capacità giuridica;
pertanto detta società cancellata è da ritenersi estinta e priva di legittimazione sostanziale e processuale.
Ne deriva che la notificazione del ricorso nei confronti di soggetto non più esistente, non solo è nulla, ma radicalmente inesistente, con la conseguenza che – stante l'inesistenza del procedimento notificatorio – la domanda deve essere dichiarata improcedibile. In tema, si richiama la recente pronuncia della Cassazione (sent. del 24.1.2018, n.1713) relativa all'ipotesi di società cancellata e quindi da considerarsi “estinta già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado. Ne discende che la capacità processuale della suddetta società era venuta meno e conseguentemente anche la legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante prima dell'introduzione del giudizio di primo grado”, con conseguente onere del giudice di merito di procedere a pronuncia declinatoria del merito (così Cass. citata).
Alla stregua di tali considerazioni va necessariamente dichiarata l'improcedibilità dell'azione.
Per mera completezza va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., sent. n.6070 del
12 marzo 2013) ha enunciato il principio secondo cui i soci sono i successori dei rapporti attivi e passivi che fanno capo a una società all'atto della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, con la conseguenza che delle obbligazioni rispondono i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oppure illimitatamente, a seconda che la società cancellata fosse (o meno) una società di capitali. Nel caso in esame tali eventuali successori, al di là dell'omessa notifica, non sono stati neppure evocati in giudizio (cfr. ricorso) e resi destinatari di alcuna domanda.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara improcedibile la domanda;
B) nulla per spese.
Così deciso in Nola, il 1.07.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola