Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 18986/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 18986/2017
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Melania Capasso Parte_1 C.F._1
giusta mandato in atti
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., quale mandataria con rappresentanza della società (P.IVA e C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura rilasciata per P.IVA_3
atto pubblico del 20.10.2016 a ministero del Dr. , Notaio in Milano, rappresentata e Persona_1
difesa in forza della procura alle liti allegata dall'avv. Paola Angela Guidi
OPPOSTA
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 Controparte_3
per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Persona_2
Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, - la mandataria (già denominata Controparte_4 CP_5
C.F. e Partita IVA , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti dall'Avv. Marco Pesenti
TERZO INTERVENIENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4214/2017 emesso dal Tribunale di Napoli in data
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 22 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 4214/2017 emesso in data 8.5.2017, questo Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_2
p.t., asserita cessionaria del credito, della somma complessiva di € 6.438,69, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, a titolo di saldo debitore della linea di credito utilizzabile mediante carta di credito, originariamente concessa all'ingiunto da Compass
Banca s.p.a.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il per i seguenti motivi: 1) inefficacia della Pt_1
cessione per omessa notifica al debitore ceduto;
2) nullità del contratto per difetto di forma scritta;
3) nullità del contratto perché sottoscritto da soggetto non abilitato;
4) vessatorietà per eccessiva onerosità della clausola avente a oggetto gli interessi moratori.
Chiedeva, in ogni caso, che dall'importo ingiunto fosse detratta la somma complessiva di €
4.530,00, indebitamente sottratte da ignoti mediante ventidue operazioni di prelievo non autorizzate.
Si costituiva la quale mandataria con rappresentanza della società Controparte_1 [...]
la quale, deducendone l'infondatezza, insisteva per il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 12 maggio 2022, interveniva in giudizio
[...]
(già la quale, deducendo di essere divenuta titolare del credito in Controparte_3 Controparte_3
virtù di atto di cessione ex art. 58 t.u.b., faceva proprie le difese già spiegate dall'opposta.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di c.t.u. contabile, all'udienza del 22 ottobre 2024, precisate le conclusioni, questo giudice ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. Va preliminarmente dato atto che con atto di costituzione per intervento del 12 maggio 2022, la in persona del legale rappresentante p.t., dichiarando di essere Controparte_3
subentrata nel credito vantato dall'odierna opposta con contratto di cessione del 28.2.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 t.u.b., pubblicato in G.U., ha espressamente chiesto di succedere nella posizione processuale dell'opposta e di beneficiare degli effetti della decisione. Invero, sul punto, pur nell'ammissibilità dell'intervento, va dichiarata l'infondatezza della domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Ciò in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I,
22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” ( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti all'estromissione della dell'opposta dal giudizio, conseguendone che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Passando all'opposizione spiegata dal , va rammentato che il giudizio di opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto e che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ora, in via preliminare, può ritenersi che l'opposta abbia fornito prova sufficiente di essere legittimata sostanziale e processuale con la produzione della comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Può dirsi ormai consolidato, infatti, l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020). Nella specie, il non ha mai specificamente contestato né che il credito per cui è causa sia Pt_1
stato incluso nella cessione intervenuta tra l'odierna opposta e Compass Banca s.p.a. né, a monte, la cessione stessa. Tali circostanze, quindi, devono ritenersi pacifiche.
La parte, invece, ha eccepito l'inefficacia della cessione per omesso avviso al debitore.
Senonchè, la censura non è fondata, posto che, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., in caso di cd. cessioni in blocco di crediti, la comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ad opera della cessionaria produce, nei confronti del debitore ceduto, i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c.
2.1. Superata la questione preliminare della legittimazione di parte opposta, può essere esaminato il primo motivo di opposizione con cui il ha eccepito la nullità del contratto di concessione Pt_1
di una linea di credito mediante carta di credito, per violazione dell'art. 117 t.u.b.
La doglianza merita accoglimento.
Il contratto di credito cd. revolving, quale quello di cui si discute, deve essere assimilato ad un'apertura di credito in conto corrente, perché con esso la finanziaria mette a disposizione del cliente una somma che può essere impiegata mediante successivi prelevamenti.
In altri termini, a fronte di una disponibilità economica immediata, il cliente è abilitato all'acquisto di beni e servizi non predeterminati e a rimborsarli in tempi anche lunghi mediante addebito di rate con periodicità e con importo costanti, anziché a saldo, come per le carte di credito tradizionali. I prelievi riducono progressivamente il fido, ma il carattere rotativo del prestito consente di ripristinarlo nella misura originaria, per effetto dei rimborsi periodici.
A differenza di un ordinario contratto di mutuo, quindi, a fronte dell'erogazione immediata non viene pattuito alcun piano di ammortamento prestabilito, ma si stabiliscono condizioni di restituzione flessibili, che variano in dipendenza degli acquisti effettuati e del fido residuo;
di conseguenza, anche l'ammontare della rata può essere influenzata dall'entità dei prelievi e del saldo. Il contenuto dell'obbligazione restitutoria, dunque, non è fissa e predefinita, ma si aggiorna di volta in volta, seguendo il concreto dipanarsi del rapporto.
Ai fini che qui interessano, poi, deve rilevarsi come, nella prassi, il rilascio di carte revolving sia spesso inserito all'interno di moduli contrattuali che contengono una o più clausole che, di fatto, costituiscono un secondo contratto del tutto eterogeneo e rivolto alla concessione di altro genere di finanziamenti, tipicamente consistenti in prestiti finalizzati per l'acquisto di beni di consumo.
In presenza di tali circostanze è lecito chiedersi se sia integrato il requisito della forma scritta prescritta per i contratti bancari dall'art. 117 t.u.b. anche per la seconda contrattazione. Invero, non può ragionevolmente dubitarsi del fatto che quella del credito revolving sia un'operazione economica da valutare autonomamente anche sotto il profilo della sua validità, e che, quindi, che il requisito di forma ad substantiam debba essere osservato per ciascuna contrattazione intercorrente tra l'ente creditizio e il cliente.
Tanto chiarito, e passando al caso concreto, da un esame del documento contrattuale emerge che il tenore della clausola apposta al contratto è il seguente: “il richiedente inoltre prende atto e concorda che Compass s.p.a. a suo insindacabile giudizio potrà concedergli una linea di credito utilizzabile mediante una carta di credito rilasciata a suo nome per l'importo e alle condizioni indicate sul retro …”.
Viene poi precisato che “solo con la specifica e separata accettazione di Compass si perfezionerà tale rapporto disciplinato dalla condizioni contrattuali comuni e particolari Carta Compass riportate sul retro che tutte dichiara di accettare senza riserva alcuna”.
Tale essendo il tenore letterale del documento contrattuale, e rilevato che nessuna prova è stata fornita da parte dell'ingiungente circa la effettiva conferma scritta da parte dell'istituto Compass
s.p.a. (soggetto diverso dall'ingiungente, con conseguente inapplicabilità del principio del perfezionamento mediante produzione in giudizio, peraltro ritenuto valido solo ex nunc e non ex tunc dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità), deve concludersi nel senso che non sia stata dimostrata la effettiva conclusione del negozio.
Pertanto, va accolta l'eccezione di nullità per difetto della forma prescritta dall'art. 117 t.u.b.
La nullità rende privi di causa i conseguenti spostamenti patrimoniali avvenuti tra le parti contraenti ed impone i conseguenti obblighi restitutori.
Stante la parziale esecuzione del contratto, il debitore intimato è tenuto alla restituzione del solo capitale, dedotti interessi, spese, commissioni e gli altri costi connessi all'erogazione del finanziamento che, essendo privi di legittima pattuizione, sono privi di autonomo fondamento giuridico.
A tal proposito il c.t.u. nominato, previo analitico esame della documentazione contabile, ha proceduto al ricalcolo del saldo debitore dovuto dall'opponente in conto capitale, espungendo tutti gli altri importi variamente richiesti a titolo di interessi, spese ed altre commissioni.
Per l'effetto, il saldo debitore ancora dovuto alla società finanziaria per il rapporto in oggetto risulta pari ad € 4.801,82 (cfr. pag. 4 della relazione peritale).
Sul capitale vanno calcolati ulteriori interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Essi hanno fondamento autonomo rispetto al credito cui accedono e, in quanto tali, non sfuggono al principio della domanda, per cui possano essere attribuiti dal giudice soltanto su espressa domanda della parte, trattandosi di debito di valuta (Cassazione civile, 25/11/2021, n.36659).
Ora, poiché l'oggetto della domanda del creditore contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo risulta comprensiva degli interessi, specificamente richiesti nella misura legale dalla data della domanda al soddisfo, è in questa misura che vanno riconosciuti.
3. L'accoglimento della eccezione di nullità per difetto di forma consente di non esaminare le ulteriori eccezioni che sono state formulate con riferimento al rapporto in oggetto e che pertanto si intendono assorbite.
4. , infine, ha chiesto che dall'importo ingiunto fosse detratta la somma Parte_1
complessiva di € 4.530,00, indebitamente sottratte da ignoti mediante ventidue operazioni di prelievo non autorizzate.
Ebbene, il contenuto assolutamente generico e deficitario delle allegazioni (si badi che la parte neppure ha specificato quali fossero le singole operazioni contestate) non consente di esaminare l'eccezione nel merito.
5. In definitiva, l'opposizione è parzialmente fondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento del saldo debitore, così come ricalcolato.
6. L'accoglimento della domanda monitoria in misura inferiore al credito ingiunto giustifica un regolamento delle spese di lite proporzionato ai profili quantitativi della stessa, con compensazione soltanto frazionata o comunque parziale.
A tale risultato ben si può pervenire disponendo separatamente per le spese di c.t.u. rispetto alle spese dovute per anticipazioni e compensi professionali: è principio condiviso in giurisprudenza che costituisca una facoltà del giudice di merito quella di disporre l'accollo delle spese di c.t.u. in capo ad una sola delle parti, vittoriose o soccombenti, come forma di compensazione parziale, nella forma di una "variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero" (cfr., tra le tante, Cass. n. 17739 del 2016; Cass. n. 26849/2019; Cass. n. 11068/2020).
Si ritiene pertanto di condannare la parte opponente, sostanzialmente soccombente, al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto e ridotto ai sensi dell'art. 4 del D.M. cit. in considerazione della scarsa attività processuale svolta, mentre il compenso del CTU, come liquidato in corso di causa, viene posto a carico dell'opposta che, nonostante sia in larga parte vittoriosa, ha determinato la necessità di istruttoria.
6.1. Tenuto conto dell'attività svolta e dell'esito della controversia, ricorrono le eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra l'opponente e il terzo interventore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 18986/2017, così provvede:
A. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 4214/2017 emesso dal Tribunale di Napoli in data
8.5.2017;
2. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
4.801,82, oltre interessi come in parte motiva;
B. Condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.308,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 1.278,00 per compensi) oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre iva e cpa;
C. Compensa integralmente le spese di lite tra parte opponente e il terzo interveniente;
D. Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della c.t.u. espletata, liquidate, con decreto del 17.2.2025, in complessivi € 580,98 oltre IVA e CP se dovute come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi