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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3159/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3159/2013 promossa da:
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. SASSO GENNARO [ C.F._1 Parte_2
[ ], [ e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
[ ], ed elettivamente domiciliata in alla Via Nizza n.
[...] C.F._4 Pt_1
146
OPPONENTE contro
[ , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SIMONIS BRUNO
[ ] ed elettivamente domiciliata in alla Via R. De Martino n. 7 C.F._5 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 324/2013, emesso in data 22.02.2013 e notificato in data 11.03.2013, con il quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla
[...]
ingiungeva alla opponente di pagare la somma di € 167.486,31, oltre interessi Controparte_1
e spese della procedura, a titolo di importo non corrisposto sulla retribuzione delle prestazioni assistenziali rese dalla struttura privata nel corso dell'anno 2011, in applicazione delle decurtazioni tariffarie previste dal Decreto Commissario ad acta n. 58/2010. Parte A fondamento dell'opposizione, evidenziava la come la suddetta somma fosse stata determinata dalla in maniera eccessiva rispetto a quella risultante dalla corretta CP_1
applicazione delle decurtazioni tariffarie previste dalla normativa di settore, sulla base della quale i competenti organi regionali avevano provveduto a determinare, per ciascuna struttura sanitaria accreditata, i limiti di spesa e le soglie massime di ammissibilità per i ricoveri in regime ordinario per i D.R.G. ad elevato rischio di inappropriatezza in regime di degenza ordinaria e diurna;
specificava quindi che con contratto del 18.07.2011 stipulato tra la
[...]
e l' ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 del D. Lgs n. 502/1992 Controparte_1 Parte_1
veniva fissato un limite di spesa pari ad € 13.034.000,00, successivamente rideterminato a seguito degli incontri tenutisi nel corso dell'anno 2012 tra il Sub Commissario ad acta della
Regione Campania e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle Case di
Cura private, le cui determinazioni conclusive confluivano nel Decreto Commissario ad acta n. Parte 66/2012, e che in base a quest'ultimo provvedimento la provvedeva all'aggiornamento delle tariffe dei D.R.G. applicando una decurtazione per sforamento di capacita operativa massima per € 84.680,62, ed una decurtazione per sforamento delle soglie dei D.R.G. in regime di inappropriatezza per € 716.862,47, con emissione di nota di credito alla struttura privata per complessivi € 801.543,09.
Pertanto, in ragione dei suddetti aggiornamenti delle tariffe su fatturato prodotto dalla struttura nell'anno 2011 e in applicazione delle decurtazioni per gli sforamenti riscontrati sulle prestazioni prodotte, rilevava l'opponente che nulla fosse dalla stessa dovuto in via residuale rispetto alle remunerazioni già disposte in favore dell'opposta, e pertanto insisteva per il rigetto pagina 2 di 10 della pretesa creditoria di quest'ultima con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
Incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la in toto Controparte_1 contestando l'avversa narrazione dei fatti di causa e avversandone le conclusioni, ed insistendo pertanto per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, evidenziava Parte che, sebbene avesse sottoscritto in data 29.06.2012 il contratto con la per l'erogazione delle prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, nell'ambito del quale venivano riportate le determinazioni sui tetti di spesa di cui al decreto commissariale n. 66/2012, ella manifestava in sede di stipula riserve circa la correttezza dei conteggi effettuati e sui controlli eseguiti, riserve reiterate anche con le comunicazioni successive con le quali si dichiarava di non voler accettare gli esiti dei controlli effettuati sul fatturato liquidabile per l'anno 2011, e altresì contestava Parte come nei verbali d'intesa prodotti dalla non vi fosse stata, come da quest'ultima invece sostenuto, una piena adesione agli esiti delle verifiche da parte delle associazioni di categoria, le quali avrebbero piuttosto unicamente preso atto della decisione finale senza però condividerne i criteri. Parte Proprio l'erroneità dei conteggi effettuati dalla in applicazione del decreto n. 58/2010, tempestivamente evidenziati dalla avrebbero costituito la base della pretesa CP_1
creditoria azionata in sede monitoria per € 167.486,31, risultante, a dire dell'opposta, dalla corretta applicazione dei controlli analitici al 100% delle cartelle cliniche trasmesse dalle strutture private, e non invece solo ad una parte di esse come invece fatto dall'
[...]
sulla base di un'istruttoria da ritenersi errata e non conforme a legge. CP_2
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e all'udienza del 27.02.2023 il giudice riservava la causa in decisione. Con successiva ordinanza del 08.11.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo con nomina di un CTU tecnico – contabile per l'accertamento dei fatti di causa, e all'esito delle operazioni peritali con provvedimento reso all'udienza del 02.12.2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge.
pagina 3 di 10 MOTIVAZIONE
Prima di esaminare il merito della presente controversia, appare doveroso svolgere alcune premesse di carattere generale sull'istituto dell'accreditamento delle strutture sanitarie private con il Servizio Sanitario Nazionale, e sulle conseguenze che da esso derivano in punto di obblighi a carico delle di rimborsare le spese da queste sostenute per Controparte_3
l'erogazione dei servizi di assistenza ospedaliera.
Come noto, la normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale dispone che: – “le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1); – le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d).
Come emerge dal dettato normativo, dunque, le Regioni determinano in via esclusiva i limiti relativi alla spesa sanitaria, mentre invece le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano dei contratti, nello specifico “accordi”, come definiti dall'art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/92 aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento. Nell'ambito dei contratti stipulati tra la regione/azienda sanitaria e le strutture private accreditate, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, è indicato il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Tra la Regione e la struttura privata si instaura dunque un rapporto di pubblico servizio (appunto il rapporto di accreditamento), laddove la struttura erogatrice di prestazioni diviene concessionaria quando è non soltanto autorizzata ed accreditata, ma anche quando abbia sottoscritto con la regione l'accordo contrattuale, che stabilisca il tipo delle prestazioni erogabili e i relativi volumi massimi ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate.
pagina 4 di 10 La determinazione dei tetti di spesa, d'altro canto, risponde alla duplice esigenza di stabilire il fabbisogno di prestazioni sanitarie e di garantire il contenimento della spesa pubblica, imponendo che in sede di contrattazione con ciascuno degli operatori la Regione concordi il budget annuo, superato il quale le prestazioni non possono essere più poste a carico del SSN. Il controllo della spesa sanitaria giustifica quindi il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene fissato il tetto massimo di spesa sostenibile: in sostanza, il tetto massimo complessivo di spesa è determinato dalla regione e, in subordine, nei limiti del tetto calcolato a livello regionale, la singola azienda sanitaria può eventualmente provvedere a determinare il budget da assegnare ad ogni singola struttura operante nel territorio di rispettiva competenza.
In sede di programmazione, è compito dell'Amministrazione regionale individuare i tetti di spesa e provvedere alla ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni concretamente erogate dal settore pubblico e dal settore privato, nel rispetto di un nucleo qualitativo e al fine di garantire la complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario.
L'indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa infatti è quello di riconoscere alle
Regioni, anche attraverso le aziende sanitarie, il potere di provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il Fondo sanitario regionale e di distribuire le risorse disponibili per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché di provvedere alla determinazione dei tetti preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario. In quest'ultimo senso va ricordato quanto più volte ribadito dal
Consiglio di Stato nelle proprie pronunce in materia, ossia che «In sede di determinazione dei tetti di spesa, la riduzione percentuale applicata al valore della produzione dell'anno precedente, anziché al valore del budget assegnato, è coerente con gli artt. 15, comma 14, d.l.
n. 95 del 2012 e 9 quater, comma 7, d.l. n. 78 del 2015, che hanno imposto, a partire dall'anno
2012, la riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in ragione di una determinata percentuale riferita all'importo “consuntivato” l'anno precedente, ossia all'importo del fatturato in concreto emesso dall'ente erogatore» (Cons. St. n. 747/2020).
Svolte le dovute precisazioni di ordine generale, va a questo punto evidenziato come proprio i criteri e le modalità di determinazione dei tetti di spesa da parte della odierna Controparte_2 opponente costituiscano il fulcro del contendere nell'ambito del presente giudizio: ed infatti, le pagina 5 di 10 contestazioni poste da parte opposta alla base del decreto ingiuntivo impugnato concernono non l'inquadramento delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con il SSN, né
l'effettiva erogazione delle stesse o la loro quantità, bensì unicamente le discrepanze ravvisate Parte nei meccanismi di calcolo impiegati dalla per la determinazione delle tariffe da applicare per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere rese dalla struttura nel corso dell'anno 2011 in relazione alla contestuale determinazione dei limiti di spesa per i D.R.G. ad alto rischio di inappropriatezza in regime di day hospital e di day surgery, in quanto frutto di determinazioni e di calcoli effettuati unilateralmente dagli enti competenti senza il rispetto delle necessarie garanzie di partecipazione delle strutture private dei relativi enti esponenziali nella fase decisionale.
Orbene, volendo sintetizzare i fatti rilevanti di cui alla vicenda in esame appare possibile evidenziare i seguenti punti fondamentali:
Parte
- La casa di Cura fatturava alla le prestazioni eseguite mensilmente nel corso CP_1
dell'annualità 2011 per complessivi € 13.733.780,73, sulla base della tariffazione di cui al
Decreto Commissario Ad Acta Regione Campania ai fini del Piano di Rientro Settore Sanitario
n. 58/2010.
I primi limiti di spesa per la venivano invece stabiliti con Decreto Controparte_1
Commissario ad Acta della Regione Campania n. 23/2011 che attribuiva un limite di spesa di €
13.034.000,00, successivamente rideterminato (a seguito dell'impugnativa di quest'ultimo in sede amministrativa e al successivo accordo raggiunto tra la Regione Campania e le associazioni rappresentative delle Case di cura private con verbale d'intesa del 22.06.2011) con il Decreto n. 84/2011 in € 13.164.000,00; Parte
- In data 25.06.2012, la Casa di Cura inviava alla una raccomandata A/R, in cui chiariva che l'emissione delle note credito n. 17803/2012 e n. 17801/2012, per superamento dei limiti di spesa riscontrato a seguito delle rideterminazioni del fatturato nel corso del 2012, veniva effettuata “al solo fine di regolarizzare la posizione contabile e non come acquiescenza alle disposizioni contenute nella nota prot. 817/2012 del 15.06.2012 della Dirigente del sistema Part informativo della ”. Parte
- Con Decreto Commissario Ad Acta n. 66/2012 la provvedeva nuovamente a ridefinire i limiti di spesa per il 2011, e con esso venivano deliberati nei confronti della , tra le CP_1
pagina 6 di 10 altre, una decurtazione di euro 788.740,06 per ricoveri inappropriati, come da accordo del
10.05.2012, e un nuovo tetto di spesa provvisorio per il 2011 per euro 12.967.110,00; anche a tali determinazioni seguivano comunicazioni della struttura privata del 17.07.2012 e del
18.07.2012, nelle quali si manifesta la volontà di non aderire alle tariffe e ai tetti di spesa di cui al Decreto n. 66/2012;
Parte
- con comunicazione alla del 26.07.2012 la sintetizzava e chiariva Controparte_1
gli importi connessi al fatturato riconosciuto alla casa di cura per l'anno 2011, comunicava l'importo definitivo delle decurtazioni calcolate sul fatturato per complessivi euro 84.680,62 e infine comunicava la revisione dell'abbattimento sulle soglie di appropriatezza LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) di cui all'allegato 1 Decreto Commissariale n. 66/2012 ai sensi dell'accordo del 10.05.2012, quantificato in euro 716.862,47 e non più in euro 788.740,06;
- Con Decreto Commissario ad Acta n. 4/2013, la Regione Campania definitivamente disponeva per la Casa di Cura : un tetto di spesa per euro 13.871.118,87; un CP_1
abbattimento DRG sopra soglia di euro 716.862,48; una decurtazione per controlli di euro
84.680,62 e un totale di abbattimenti di euro 801.543,10; un fatturato riconoscibile di euro
13.069.575,77 e un tetto di spesa per il 2011 di euro 13.069,580,00.
- A tal punto, la ha depositato anche ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_1
Parte richiedendo la somma di euro 167.486,31, nel convincimento che la dovesse sì addivenire ad un contenimento di spesa con abbattimenti, ma avesse applicato in modo errato la tariffa di cui al Decreto 58/2010, ed applicando, quindi, decurtazioni non dovute al proprio fatturato.
Ricostruiti nei termini suddetti i fatti di causa, in considerazione della complessità della materia e della specificità dei criteri da applicare ai fini della decisione questo giudice riteneva Parte opportuno demandare la verifica dell'esattezza delle decurtazioni operate dall' nei confronti del fatturato prodotto dalla per l'anno 2011 ad un CTU contabile, il CP_1
quale, partendo da una compiuta valutazione di tutti i dati desumibili dalla documentazione contabile prodotta dalle parti in causa, provvedeva nell'esperimento dell'incarico affidatole a ricalcolare, in base alle percentuali da decreto, la ripartizione del numero totale dei casi effettuati dalla casa di cura in ordinari, DS e DH e quelli da passare a ricovero ambulatoriale nel calcolo della tariffa da applicare, preliminarmente precisando che, mentre per i ricoveri Parte ordinari il calcolo delle soglie di ammissibilità dei casi effettuato dalla e dalla Casa di pagina 7 di 10 cura risultavano tendenzialmente coincidenti, i ricoveri DS e DH costituivano invece oggetto di contestazione, in ragione dei tagli applicati sul fatturato della struttura sanitaria e da quest'ultima ritenuti illegittimi.
All'esito di tale operazione, rilevava il CTU che nell'ambito dei conteggi strumentali alla Parte determinazione dei tetti di spesa per il 2011 la non considerava oltre soglia e decurtabili tutti i ricoveri DS e DH eccedenti i ricoveri previsti dai decreti commissariali, i quali invece prevedevano un obbligo di controllo al 100% delle prestazioni di cui all'allegato 1 prima dell'applicazione delle decurtazioni tariffarie, ma piuttosto applicava la tariffa sanzionatoria al
60% della tariffa piena solo ai ricoveri relativi ai DRG ad alto rischio di inappropriatezza che superano il tetto dei consentiti rispetto ai limiti di fatturato. Sul punto precisava però che
«effettuare questo controllo massivo a tappeto al 100% era una scelta di lavoro impraticabile, dato l'elevato numero delle cartelle e delle case di cura sul territorio da controllare rispetto al Part Part numero dei dipendenti addetti al controllo in forza alle La , dunque, in fase di rendicontazione, per rispondere alle esigenze imposte dalla regione sul contenimento della spesa sanitaria, ha determinato le decurtazioni effettuate nel 2011 sulla base di un mero calcolo aritmetico, ossia applicando la tariffa al 60% del corrispondente DRG della fascia di appartenenza della casa di cura a tutti i ricoveri chirurgici in DS e DH sopra soglia». Parte Fatta tale precisazione, il perito in ogni caso riscontrava come la in fase di ricalcolo definitivo, avesse effettuato «un aggiustamento correttivo al ribasso rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il frutto di un mero calcolo aritmetico», ed in particolare avesse erroneamente stimato un taglio pari ad € 135.519,11 per le prestazioni ambulatorie generanti il Contr D.R.G. 39, da ritenersi errato in quanto «i codici ICD-9-CM utilizzati nelle ricapitolate nel file PDF in atti con il riepilogo di tutte le prestazioni che hanno generato il DRG 39 non rientrano tra le operazioni considerate ad alto rischio di inappropriatezza». A questo punto il Parte CTU, dopo aver effettuato un confronto tra i dati analizzati dalla e dalla casa di cura (dal quale emergevano errori di calcolo commessi da entrambe le parti), in risposta al quesito posto ed a seguito dei conteggi effettuati (per i quali si rimanda alla perizia depositata in atti e alle tabelle allegate stante l'impossibilità di una integrale riproduzione degli stessi all'interno del Parte presente provvedimento), verificava che effettivamente le decurtazioni operate dalla sul fatturato per l'anno 2011 della non potevano ritenersi corrette, e quindi Controparte_1
pagina 8 di 10 provvedeva a determinare l'importo dei tagli che la struttura sanitaria avrebbe dovuto correttamente subire in complessivi € 40.609,71, a fronte della decurtazione pari a €
Parte 177.388,69 originariamente effettuata dalla configurando per tale via a carico di quest'ultima un obbligo di rimborso per complessivi € 136.788,98, pari alla differenza tra il Parte Parte taglio applicato dalla e quello corretto. e, di seguito, l'importo che la dovrebbe restituire alla di per i maggiori tagli effettuati. CP_1 Controparte_1
Le conclusioni raggiunte dal CTU appaiono a questo giudice pienamente condivisibili e fondate, risultando le stesse ulteriormente corroborate, oltre che dalla analitica rendicontazione dei calcoli aritmetici eseguiti in adempimento dell'incarico ricevuto, dai risconti da quest'ultimo offerti alle osservazioni avanzate dai consulenti nominati dalle parti in causa;
gli esiti delle verifiche peritali venivano inoltre fatte proprie anche da parte opposta come si evince dalla comparsa conclusionale da quest'ultima depositata in data 03.02.2025. nonostante gli stessi avessero dato luogo ad un credito in misura inferiore a quello originariamente prospettato in sede monitoria.
Conclusivamente perciò, in ragione di tutto quanto sopra esposto e argomentato, va disposta in questa sede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e in sostituzione di esso va condannata parte opponente al pagamento in favore dell'opposta, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 136.788,98, oltre interessi dalla data di messa in mora sino all'integrale soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 136.788,98, oltre interessi dalla data di messa in mora sino all'integrale soddisfo.
3) Condanna la al versamento direttamente in favore dell'avv. Simonis, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in pagina 9 di 10 complessivi € 14.130,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
4) Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della CTU disposta in corso di giudizio.
Si comunichi.
Salerno, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3159/2013 promossa da:
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. SASSO GENNARO [ C.F._1 Parte_2
[ ], [ e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
[ ], ed elettivamente domiciliata in alla Via Nizza n.
[...] C.F._4 Pt_1
146
OPPONENTE contro
[ , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SIMONIS BRUNO
[ ] ed elettivamente domiciliata in alla Via R. De Martino n. 7 C.F._5 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 324/2013, emesso in data 22.02.2013 e notificato in data 11.03.2013, con il quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla
[...]
ingiungeva alla opponente di pagare la somma di € 167.486,31, oltre interessi Controparte_1
e spese della procedura, a titolo di importo non corrisposto sulla retribuzione delle prestazioni assistenziali rese dalla struttura privata nel corso dell'anno 2011, in applicazione delle decurtazioni tariffarie previste dal Decreto Commissario ad acta n. 58/2010. Parte A fondamento dell'opposizione, evidenziava la come la suddetta somma fosse stata determinata dalla in maniera eccessiva rispetto a quella risultante dalla corretta CP_1
applicazione delle decurtazioni tariffarie previste dalla normativa di settore, sulla base della quale i competenti organi regionali avevano provveduto a determinare, per ciascuna struttura sanitaria accreditata, i limiti di spesa e le soglie massime di ammissibilità per i ricoveri in regime ordinario per i D.R.G. ad elevato rischio di inappropriatezza in regime di degenza ordinaria e diurna;
specificava quindi che con contratto del 18.07.2011 stipulato tra la
[...]
e l' ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 del D. Lgs n. 502/1992 Controparte_1 Parte_1
veniva fissato un limite di spesa pari ad € 13.034.000,00, successivamente rideterminato a seguito degli incontri tenutisi nel corso dell'anno 2012 tra il Sub Commissario ad acta della
Regione Campania e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle Case di
Cura private, le cui determinazioni conclusive confluivano nel Decreto Commissario ad acta n. Parte 66/2012, e che in base a quest'ultimo provvedimento la provvedeva all'aggiornamento delle tariffe dei D.R.G. applicando una decurtazione per sforamento di capacita operativa massima per € 84.680,62, ed una decurtazione per sforamento delle soglie dei D.R.G. in regime di inappropriatezza per € 716.862,47, con emissione di nota di credito alla struttura privata per complessivi € 801.543,09.
Pertanto, in ragione dei suddetti aggiornamenti delle tariffe su fatturato prodotto dalla struttura nell'anno 2011 e in applicazione delle decurtazioni per gli sforamenti riscontrati sulle prestazioni prodotte, rilevava l'opponente che nulla fosse dalla stessa dovuto in via residuale rispetto alle remunerazioni già disposte in favore dell'opposta, e pertanto insisteva per il rigetto pagina 2 di 10 della pretesa creditoria di quest'ultima con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
Incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la in toto Controparte_1 contestando l'avversa narrazione dei fatti di causa e avversandone le conclusioni, ed insistendo pertanto per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, evidenziava Parte che, sebbene avesse sottoscritto in data 29.06.2012 il contratto con la per l'erogazione delle prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, nell'ambito del quale venivano riportate le determinazioni sui tetti di spesa di cui al decreto commissariale n. 66/2012, ella manifestava in sede di stipula riserve circa la correttezza dei conteggi effettuati e sui controlli eseguiti, riserve reiterate anche con le comunicazioni successive con le quali si dichiarava di non voler accettare gli esiti dei controlli effettuati sul fatturato liquidabile per l'anno 2011, e altresì contestava Parte come nei verbali d'intesa prodotti dalla non vi fosse stata, come da quest'ultima invece sostenuto, una piena adesione agli esiti delle verifiche da parte delle associazioni di categoria, le quali avrebbero piuttosto unicamente preso atto della decisione finale senza però condividerne i criteri. Parte Proprio l'erroneità dei conteggi effettuati dalla in applicazione del decreto n. 58/2010, tempestivamente evidenziati dalla avrebbero costituito la base della pretesa CP_1
creditoria azionata in sede monitoria per € 167.486,31, risultante, a dire dell'opposta, dalla corretta applicazione dei controlli analitici al 100% delle cartelle cliniche trasmesse dalle strutture private, e non invece solo ad una parte di esse come invece fatto dall'
[...]
sulla base di un'istruttoria da ritenersi errata e non conforme a legge. CP_2
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e all'udienza del 27.02.2023 il giudice riservava la causa in decisione. Con successiva ordinanza del 08.11.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo con nomina di un CTU tecnico – contabile per l'accertamento dei fatti di causa, e all'esito delle operazioni peritali con provvedimento reso all'udienza del 02.12.2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge.
pagina 3 di 10 MOTIVAZIONE
Prima di esaminare il merito della presente controversia, appare doveroso svolgere alcune premesse di carattere generale sull'istituto dell'accreditamento delle strutture sanitarie private con il Servizio Sanitario Nazionale, e sulle conseguenze che da esso derivano in punto di obblighi a carico delle di rimborsare le spese da queste sostenute per Controparte_3
l'erogazione dei servizi di assistenza ospedaliera.
Come noto, la normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale dispone che: – “le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1); – le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d).
Come emerge dal dettato normativo, dunque, le Regioni determinano in via esclusiva i limiti relativi alla spesa sanitaria, mentre invece le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano dei contratti, nello specifico “accordi”, come definiti dall'art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/92 aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento. Nell'ambito dei contratti stipulati tra la regione/azienda sanitaria e le strutture private accreditate, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, è indicato il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Tra la Regione e la struttura privata si instaura dunque un rapporto di pubblico servizio (appunto il rapporto di accreditamento), laddove la struttura erogatrice di prestazioni diviene concessionaria quando è non soltanto autorizzata ed accreditata, ma anche quando abbia sottoscritto con la regione l'accordo contrattuale, che stabilisca il tipo delle prestazioni erogabili e i relativi volumi massimi ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate.
pagina 4 di 10 La determinazione dei tetti di spesa, d'altro canto, risponde alla duplice esigenza di stabilire il fabbisogno di prestazioni sanitarie e di garantire il contenimento della spesa pubblica, imponendo che in sede di contrattazione con ciascuno degli operatori la Regione concordi il budget annuo, superato il quale le prestazioni non possono essere più poste a carico del SSN. Il controllo della spesa sanitaria giustifica quindi il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene fissato il tetto massimo di spesa sostenibile: in sostanza, il tetto massimo complessivo di spesa è determinato dalla regione e, in subordine, nei limiti del tetto calcolato a livello regionale, la singola azienda sanitaria può eventualmente provvedere a determinare il budget da assegnare ad ogni singola struttura operante nel territorio di rispettiva competenza.
In sede di programmazione, è compito dell'Amministrazione regionale individuare i tetti di spesa e provvedere alla ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni concretamente erogate dal settore pubblico e dal settore privato, nel rispetto di un nucleo qualitativo e al fine di garantire la complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario.
L'indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa infatti è quello di riconoscere alle
Regioni, anche attraverso le aziende sanitarie, il potere di provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il Fondo sanitario regionale e di distribuire le risorse disponibili per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché di provvedere alla determinazione dei tetti preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario. In quest'ultimo senso va ricordato quanto più volte ribadito dal
Consiglio di Stato nelle proprie pronunce in materia, ossia che «In sede di determinazione dei tetti di spesa, la riduzione percentuale applicata al valore della produzione dell'anno precedente, anziché al valore del budget assegnato, è coerente con gli artt. 15, comma 14, d.l.
n. 95 del 2012 e 9 quater, comma 7, d.l. n. 78 del 2015, che hanno imposto, a partire dall'anno
2012, la riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in ragione di una determinata percentuale riferita all'importo “consuntivato” l'anno precedente, ossia all'importo del fatturato in concreto emesso dall'ente erogatore» (Cons. St. n. 747/2020).
Svolte le dovute precisazioni di ordine generale, va a questo punto evidenziato come proprio i criteri e le modalità di determinazione dei tetti di spesa da parte della odierna Controparte_2 opponente costituiscano il fulcro del contendere nell'ambito del presente giudizio: ed infatti, le pagina 5 di 10 contestazioni poste da parte opposta alla base del decreto ingiuntivo impugnato concernono non l'inquadramento delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con il SSN, né
l'effettiva erogazione delle stesse o la loro quantità, bensì unicamente le discrepanze ravvisate Parte nei meccanismi di calcolo impiegati dalla per la determinazione delle tariffe da applicare per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere rese dalla struttura nel corso dell'anno 2011 in relazione alla contestuale determinazione dei limiti di spesa per i D.R.G. ad alto rischio di inappropriatezza in regime di day hospital e di day surgery, in quanto frutto di determinazioni e di calcoli effettuati unilateralmente dagli enti competenti senza il rispetto delle necessarie garanzie di partecipazione delle strutture private dei relativi enti esponenziali nella fase decisionale.
Orbene, volendo sintetizzare i fatti rilevanti di cui alla vicenda in esame appare possibile evidenziare i seguenti punti fondamentali:
Parte
- La casa di Cura fatturava alla le prestazioni eseguite mensilmente nel corso CP_1
dell'annualità 2011 per complessivi € 13.733.780,73, sulla base della tariffazione di cui al
Decreto Commissario Ad Acta Regione Campania ai fini del Piano di Rientro Settore Sanitario
n. 58/2010.
I primi limiti di spesa per la venivano invece stabiliti con Decreto Controparte_1
Commissario ad Acta della Regione Campania n. 23/2011 che attribuiva un limite di spesa di €
13.034.000,00, successivamente rideterminato (a seguito dell'impugnativa di quest'ultimo in sede amministrativa e al successivo accordo raggiunto tra la Regione Campania e le associazioni rappresentative delle Case di cura private con verbale d'intesa del 22.06.2011) con il Decreto n. 84/2011 in € 13.164.000,00; Parte
- In data 25.06.2012, la Casa di Cura inviava alla una raccomandata A/R, in cui chiariva che l'emissione delle note credito n. 17803/2012 e n. 17801/2012, per superamento dei limiti di spesa riscontrato a seguito delle rideterminazioni del fatturato nel corso del 2012, veniva effettuata “al solo fine di regolarizzare la posizione contabile e non come acquiescenza alle disposizioni contenute nella nota prot. 817/2012 del 15.06.2012 della Dirigente del sistema Part informativo della ”. Parte
- Con Decreto Commissario Ad Acta n. 66/2012 la provvedeva nuovamente a ridefinire i limiti di spesa per il 2011, e con esso venivano deliberati nei confronti della , tra le CP_1
pagina 6 di 10 altre, una decurtazione di euro 788.740,06 per ricoveri inappropriati, come da accordo del
10.05.2012, e un nuovo tetto di spesa provvisorio per il 2011 per euro 12.967.110,00; anche a tali determinazioni seguivano comunicazioni della struttura privata del 17.07.2012 e del
18.07.2012, nelle quali si manifesta la volontà di non aderire alle tariffe e ai tetti di spesa di cui al Decreto n. 66/2012;
Parte
- con comunicazione alla del 26.07.2012 la sintetizzava e chiariva Controparte_1
gli importi connessi al fatturato riconosciuto alla casa di cura per l'anno 2011, comunicava l'importo definitivo delle decurtazioni calcolate sul fatturato per complessivi euro 84.680,62 e infine comunicava la revisione dell'abbattimento sulle soglie di appropriatezza LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) di cui all'allegato 1 Decreto Commissariale n. 66/2012 ai sensi dell'accordo del 10.05.2012, quantificato in euro 716.862,47 e non più in euro 788.740,06;
- Con Decreto Commissario ad Acta n. 4/2013, la Regione Campania definitivamente disponeva per la Casa di Cura : un tetto di spesa per euro 13.871.118,87; un CP_1
abbattimento DRG sopra soglia di euro 716.862,48; una decurtazione per controlli di euro
84.680,62 e un totale di abbattimenti di euro 801.543,10; un fatturato riconoscibile di euro
13.069.575,77 e un tetto di spesa per il 2011 di euro 13.069,580,00.
- A tal punto, la ha depositato anche ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_1
Parte richiedendo la somma di euro 167.486,31, nel convincimento che la dovesse sì addivenire ad un contenimento di spesa con abbattimenti, ma avesse applicato in modo errato la tariffa di cui al Decreto 58/2010, ed applicando, quindi, decurtazioni non dovute al proprio fatturato.
Ricostruiti nei termini suddetti i fatti di causa, in considerazione della complessità della materia e della specificità dei criteri da applicare ai fini della decisione questo giudice riteneva Parte opportuno demandare la verifica dell'esattezza delle decurtazioni operate dall' nei confronti del fatturato prodotto dalla per l'anno 2011 ad un CTU contabile, il CP_1
quale, partendo da una compiuta valutazione di tutti i dati desumibili dalla documentazione contabile prodotta dalle parti in causa, provvedeva nell'esperimento dell'incarico affidatole a ricalcolare, in base alle percentuali da decreto, la ripartizione del numero totale dei casi effettuati dalla casa di cura in ordinari, DS e DH e quelli da passare a ricovero ambulatoriale nel calcolo della tariffa da applicare, preliminarmente precisando che, mentre per i ricoveri Parte ordinari il calcolo delle soglie di ammissibilità dei casi effettuato dalla e dalla Casa di pagina 7 di 10 cura risultavano tendenzialmente coincidenti, i ricoveri DS e DH costituivano invece oggetto di contestazione, in ragione dei tagli applicati sul fatturato della struttura sanitaria e da quest'ultima ritenuti illegittimi.
All'esito di tale operazione, rilevava il CTU che nell'ambito dei conteggi strumentali alla Parte determinazione dei tetti di spesa per il 2011 la non considerava oltre soglia e decurtabili tutti i ricoveri DS e DH eccedenti i ricoveri previsti dai decreti commissariali, i quali invece prevedevano un obbligo di controllo al 100% delle prestazioni di cui all'allegato 1 prima dell'applicazione delle decurtazioni tariffarie, ma piuttosto applicava la tariffa sanzionatoria al
60% della tariffa piena solo ai ricoveri relativi ai DRG ad alto rischio di inappropriatezza che superano il tetto dei consentiti rispetto ai limiti di fatturato. Sul punto precisava però che
«effettuare questo controllo massivo a tappeto al 100% era una scelta di lavoro impraticabile, dato l'elevato numero delle cartelle e delle case di cura sul territorio da controllare rispetto al Part Part numero dei dipendenti addetti al controllo in forza alle La , dunque, in fase di rendicontazione, per rispondere alle esigenze imposte dalla regione sul contenimento della spesa sanitaria, ha determinato le decurtazioni effettuate nel 2011 sulla base di un mero calcolo aritmetico, ossia applicando la tariffa al 60% del corrispondente DRG della fascia di appartenenza della casa di cura a tutti i ricoveri chirurgici in DS e DH sopra soglia». Parte Fatta tale precisazione, il perito in ogni caso riscontrava come la in fase di ricalcolo definitivo, avesse effettuato «un aggiustamento correttivo al ribasso rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il frutto di un mero calcolo aritmetico», ed in particolare avesse erroneamente stimato un taglio pari ad € 135.519,11 per le prestazioni ambulatorie generanti il Contr D.R.G. 39, da ritenersi errato in quanto «i codici ICD-9-CM utilizzati nelle ricapitolate nel file PDF in atti con il riepilogo di tutte le prestazioni che hanno generato il DRG 39 non rientrano tra le operazioni considerate ad alto rischio di inappropriatezza». A questo punto il Parte CTU, dopo aver effettuato un confronto tra i dati analizzati dalla e dalla casa di cura (dal quale emergevano errori di calcolo commessi da entrambe le parti), in risposta al quesito posto ed a seguito dei conteggi effettuati (per i quali si rimanda alla perizia depositata in atti e alle tabelle allegate stante l'impossibilità di una integrale riproduzione degli stessi all'interno del Parte presente provvedimento), verificava che effettivamente le decurtazioni operate dalla sul fatturato per l'anno 2011 della non potevano ritenersi corrette, e quindi Controparte_1
pagina 8 di 10 provvedeva a determinare l'importo dei tagli che la struttura sanitaria avrebbe dovuto correttamente subire in complessivi € 40.609,71, a fronte della decurtazione pari a €
Parte 177.388,69 originariamente effettuata dalla configurando per tale via a carico di quest'ultima un obbligo di rimborso per complessivi € 136.788,98, pari alla differenza tra il Parte Parte taglio applicato dalla e quello corretto. e, di seguito, l'importo che la dovrebbe restituire alla di per i maggiori tagli effettuati. CP_1 Controparte_1
Le conclusioni raggiunte dal CTU appaiono a questo giudice pienamente condivisibili e fondate, risultando le stesse ulteriormente corroborate, oltre che dalla analitica rendicontazione dei calcoli aritmetici eseguiti in adempimento dell'incarico ricevuto, dai risconti da quest'ultimo offerti alle osservazioni avanzate dai consulenti nominati dalle parti in causa;
gli esiti delle verifiche peritali venivano inoltre fatte proprie anche da parte opposta come si evince dalla comparsa conclusionale da quest'ultima depositata in data 03.02.2025. nonostante gli stessi avessero dato luogo ad un credito in misura inferiore a quello originariamente prospettato in sede monitoria.
Conclusivamente perciò, in ragione di tutto quanto sopra esposto e argomentato, va disposta in questa sede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e in sostituzione di esso va condannata parte opponente al pagamento in favore dell'opposta, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 136.788,98, oltre interessi dalla data di messa in mora sino all'integrale soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 136.788,98, oltre interessi dalla data di messa in mora sino all'integrale soddisfo.
3) Condanna la al versamento direttamente in favore dell'avv. Simonis, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in pagina 9 di 10 complessivi € 14.130,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
4) Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della CTU disposta in corso di giudizio.
Si comunichi.
Salerno, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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