Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2025, proposto da
CO ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 2 del 10 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, e della sentenza n. 1557 del 5 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IA De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha agito per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata dei seguenti titoli giudiziali:
- la sentenza n. 2 del 10 gennaio 2023, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento n. R.G. 3288/2022, con la quale è stato così disposto: “ accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 3 mesi 6 giorni 19; condanna il Ministero convenuto all’inquadramento di parte ricorrente, alla data dell’1.9.2018, nella fascia stipendiale 9-14 e al conseguente pagamento delle differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal 7.1.2019 al 24.7.2022, oltre interessi dal dovuto al saldo; condanna il Ministero convenuto al versamento in favore dell’INPS dei contributi correlati alla maggiore anzianità di servizio della parte ricorrente per come accertata; condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi; compensa le spese di lite relative ai rapporti con l’INPS .”;
- la sentenza n. 1557 del 5 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento n. R.G. 3289/2022, con la quale è stato così disposto: “ Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, in relazione ai servizi prestati a tempo determinato, dell’anzianità di servizio maturata, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo nonché il suo diritto all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 del CCNL 4.8.2011 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministero p.t. al pagamento in favore della parte ricorrente delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione indicata in parte motiva, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo; dichiara il diritto di parte ricorrente al in relazione alle supplenze brevi e saltuarie espletate e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto alla relativa erogazione nei limiti dell’accertata prescrizione indicata in parte motiva, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo; condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi.”;
Rilevato che:
- la sentenza n. 2 del 10 gennaio 2023, è stata notificata all’amministrazione resistente in data 11 gennaio 2023 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo “uspcs@postacert.istruzione.it”, ed è passata in giudicato come da attestazione del 23 gennaio 2025;
- la sentenza n. 1557 del 5 ottobre 2023 è stata notificata all’amministrazione resistente in data 16 ottobre 2023 tramite posta elettronica certificata agli indirizzi “dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it” e “uspcs@postacert.istruzione.it”, ed è passata in giudicato come da attestazione del 23 gennaio 2025;
- stante la perdurante inerzia della resistente p.a., la ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza delle due pronunce, con nomina di un commissario ad acta ;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica delle sentenze e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto che:
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire la sentenza n. 2 del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, e la sentenza n. 1557 del 5 ottobre 2023 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro secondo le prescrizioni in esse contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alle pronunce compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 2 del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, e alla sentenza n. 1557 del 5 ottobre 2023 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alle sentenze entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD EA, Presidente
IC Ciconte, Referendario
IA De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De AN | RD EA |
IL SEGRETARIO