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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 651 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Franco, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Provenzano, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio di- CP_1
Proc. n. 651/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 il Tribunale di Lecce
[...] Parte_1
Deduceva di avere eseguito, per conto di in forza di contratto di appal- Pt_1
to concluso verbalmente, dei lavori a conclusione dei quali emetteva n. 3 fatture
(le prime due del 31/01/2012 rispettivamente di € 129.662,50 e di € 237.243,60 e la terza del 31/03/2012 di € 179.426,28) per un ammontare complessivo di €
546.332,38. Le fatture, sulle quali veniva indicata quale forma di pagamento “ri-
messa diretta a vista fattura a mezzo bonifico bancario”, venivano recapitate alla CP_3
la quale eseguiva una serie di versamenti tra il 2012 e il 2013 corrisponden-
[...]
do, in totale, la somma di € 526.000,00 e non ritenendo dovuta la residua somma di € 26.332,38, promuoveva procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Reclamava gli interessi moratori ex art. 4 del D.lgs. 231/2002 sulle somme pagate in ritardo dalla ed emetteva la relativa fattura n. 60 del 31/05/2013 a ti- Pt_1
tolo di interessi moratori per un totale di € 31.206,68.
Fermo il diritto a richiedere il saldo ancora dovuto e non pagato, reclamava an-
che la somma di € 13.658,32 a titolo di rimborso oneri di sicurezza.
Si costituiva la deducendo: Parte_1
1. di avere tra i propri scopi sociali la gestione e la commercializzazione di im-
pianti per la produzione di energia elettrica e termica di fonti rinnovabili;
2. nel 2011 aveva incaricato per l'esecuzione di determinate opere CP_1
(meglio specificate nell'atto di costituzione) negli impianti di , Pt_2 [...]
e e le parti si accordavano per l'applicazione di Parte_3 Parte_4
prezzi analoghi a quelli applicati da altre imprese operanti nello stesso settore;
3. completati i lavori, emetteva la fattura n. 2 del 31/01/2012 per i CP_1
lavori dell'impianto di , la fattura n. 3 del 31/01/2012 per quello di Pt_2
Proc. n. 651/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. e la fattura n. 14 del 31/03/2012 per l'impianto di Persona_1 Parte_4
per un totale di € 546.332,38;
4. eseguiva pagamenti in acconto e rilevava alcune incongruità nelle Pt_1
fatture sia in merito ai prezzi applicati che alla duplicazione di alcune voci che alla pretesa esecuzione di opere non eseguite;
5. le parti si accordavano per una definizione bonaria che prevedeva un paga-
mento residuo a saldo di un ulteriore importo di € 310.000,00 a fronte dell'importo già corrisposto di € 210.000,00. A seguito dei pagamenti effet-
tuati in esecuzione dell'intesa per un totale di € 310.000,00, sorprendente-
mente dopo avere ricevuto l'ultimo pagamento di € 50.000,00, CP_1
sollecitava il pagamento della ulteriore somma di € 26.332,38 pari alla diffe-
renza tra la somma fatturata di € 546.332,38 e l'importo di € 520.000,00 ver-
sato da;
Pt_1
6. quindi, inviava alla una pec rammentando le intese raggiunte Pt_1 CP_1
nell'incontro del novembre 2012 e tornava a sollecitare una verifica dei lavo-
ri in contraddittorio;
7. negava le intese raggiunte e addirittura agiva per gli interessi mo- CP_1
ratori e spese di sicurezza;
8. in ragione di ciò incaricava un proprio tecnico per verificare la con- Pt_1
gruità dei prezzi esposti da nelle fatture da questa emesse, il tecnico CP_1
concludeva per la non debenza della somma di € 130.592,78 oltre iva;
9. sulla base di tale risultato la introduceva ricorso ex art. 696 cod. Pt_1
proc. civ. per accertare il corretto ammontare dei prezzi delle opere eseguite da in relazione ai tre impianti;
nel procedimento così introdotto CP_1 CP_1
Proc. n. 651/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. aveva confermato l'accordo sui prezzi secondo il prezziario di imprese ana-
loghe e a conferma di ciò produceva un prezziario della ditta Nuova Pane-
lettric asserendo di avere applicato prezzi analoghi. Nel procedimento som-
mario, il giudice ritenendo pacifico l'accordo in ordine ai prezzi ammetteva il richiesto ATP incaricando il tecnico di procedere alla quantificazione delle opere utilizzando i prezziari acquisiti al processo.
concludeva per il rigetto della domanda principale e in via riconven- Pt_1
zionale chiedeva accertarsi l'esatto importo delle opere eseguite da e per CP_1
l'effetto agiva per la ripetizione delle somme pagate in eccesso.
Nelle memorie ex art. 183 co. VI n. 1, chiedeva, in riconvenzionale, il rico- CP_1
noscimento del saldo pari a € 26.332,38.
La causa, istruita mediante produzione documentale e acquisizione dell'ATP, in-
terrogatorio delle parti e prova testi, veniva decisa con sentenza n. 1148/2021
pubblicata in data 22/04/2021 con la quale il Tribunale di Lecce:
1) accoglieva la domanda attorea di pagamento degli interessi moratori e,
per l'effetto condannava a corrispondere all'attrice € 31.206,68 Pt_1
oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
2) rigettava la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) dichiarava inammissibile la reconventio reconventionis di CP_1
4) condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di
⅓ e compensava i restanti ⅔ e poneva le spese di c.t.u. a carico delle parti in egual misura.
Il giudice:
A. accoglieva la domanda principale di pagamento degli interessi moratori. In
Proc. n. 651/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. particolare riteneva ingiustificato il ritardo del pagamento delle fatture n. 2, 3
e 14 del 2012, emesse da da parte della in quanto la giustifi- CP_1 Pt_1
cazione addotta da quest'ultima in ordine ad un preteso accordo bonario di ridefinizione delle pretese non aveva trovato riscontro probatorio e ritenuti incontestati i rapporti contrattuali avvenuti verbalmente tra le parti, in as-
senza di prova dei tempi di pagamento, applicava l'art. 1183 co. I cod. civ.
considerando, così, la legittima richiesta di pagamento immediato contenuto nelle fatture de quibus. Ne discendeva che “la domanda attorea di pagamento degli
interessi moratori va, quindi, accolta, non essendovi nemmeno alcuna contestazione della
sulle modalità di calcolo ed essendo corretto il capitale su cui gli interessi soni sta- Pt_1
ti calcolati (in ragione della sostanziale congruità degli importi richiesti da per CP_1
le lavorazioni effettuate per le ragioni che di seguito saranno spiegate nel paragrafo 3) ...”
(cfr. sentenza);
B. rigettava la domanda di pagamento degli oneri di sicurezza avanzata dalla in quanto generica;
CP_1
C. rigettava la domanda riconvenzionale di Nello specifico Parte_1
riteneva certo che le parti si fossero accordate sull'applicazione di prezzi analoghi applicati da imprese simili operanti nello stesso settore e nello stes-
so periodo. Sulla base della c.t.u. che aveva analizzato le opere eseguite da nei tre cantieri e le contestazioni svolte dalla alle quali il peri- CP_1 Pt_1
to aveva dato esauriente risposta ed espungendo le somme non dovute,
concludeva che il valore delle opere, complessivamente considerate, am-
montavano ad € 522.293,07 iva inclusa e quindi era superiore alla somma corrisposta da . Ne conseguiva che la domanda riconvenzionale di Pt_1
Proc. n. 651/2021 RG - 5 - dott.ssa Controparte_2 quest' ultima andava rigettata, non essendo dirimenti le prove testi che erano risultate contrastanti sulle opere eseguite;
D. rigettava la reconventio reconventionis di in quanto risultava inammissibile. CP_1
Avverso la sentenza notificata in data 01/06/2021 ha proposto appello
[...]
con atto di citazione del 30/06/2021 chiedendone la riforma con Parte_1
tre motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 12 giugno le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza in ordine alla quantifi-
cazione degli interessi moratori perché asseritamente calcolati sulla somma di €
546.332,08 (fatturata dalla con le fatture n. 2,3 e 14 del 2012) e non su quel- CP_1
la ritenuta corretta dalla sentenza di € 522.293,07.
Con il secondo motivo censura la sentenza per errata lettura della c.t.u..
Il Giudice avrebbe valutato in maniera scorretta le conclusioni del c.t.u. in ordine alle opere eseguite.
Gli errori del Tribunale sarebbero consistiti nel riportare un importo per singola lavorazione diverso o in eccesso rispetto a quello finale indicato dal c.t.u. in sede di a.t.p., secondo le precisazioni di seguito sintetizzate.
Impianto di : Pt_2
1. il c.t.u. per i lavori di scavo avrebbe riconosciuto nella propria perizia la somma di € 38.165,00 mentre il giudice ha ritenuto di riconoscere corret-
Proc. n. 651/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. P
la somma richiesta da di € 44.427,50, con una differenza a sfavo- CP_1
re di di € 6.262,50; Pt_1
2. per la esecuzione di n. 3 giunti cavo il giudice ha riconosciuto la somma di € 2.700,00 mentre il c.t.u. avrebbe escluso tale voce dal conteggio.
Impianto di Castrignano dei Greci:
1. per i lavori scavo h 120 il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto la somma di € 96.005,00 richiesta da mentre il prezziario della CP_1 Pt_6
[...
allegato da prevedeva come anche riportato dal c.t.u. la somma CP_1
minore di € 85.580,00;
2. per i lavori di ripristino banchina sterrata in CLS il giudice avrebbe erro-
neamente riconosciuto la somma di € 72.296,00 omettendo di considera-
re che il c.t.u. sulla base delle osservazioni del c.t.p. della , rite- Pt_1
nute corrette, aveva proceduto a ricontabilizzare i lavori concludendo per
€ 50.152,69;
3. per i lavori di 5 giunti esecuzioni cavo il giudice avrebbe erroneamente ri-
conosciuto la somma di € 4.500,00 omettendo di considerare che il c.t.u.
a tale riguardo aveva specificato la non debenza di somme per tale cate-
goria di opera in quanto “il prezziario allegato al fascicolo Controparte_4
CP_ contempla al punto 3 oltre la posa in terna di linea MT in cavo interrato di
qualsiasi tipo e sezione anche le giunzioni e terminazioni , quindi detta categoria di
opera è stata già contemplata”(cfr. perizia di c.t.u. allegato 1c pag. 6).
Impianto di Melissano:
1. per la settima lavorazione esaminata (lavori di scavo per impianto di illu-
minazione esterna) il giudice avrebbe considerato per buona la valutazio-
Proc. n. 651/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ne fatta dal c.t.u. di € 13.249,02 omettendo di considerare che lo stesso c.t.u., a tale riguardo nell'allegato 1a della perizia, riconoscendo un refuso fatto notare dal c.t.p. della , aveva riquantificato in € 9.749,22 Pt_1
(cfr. perizia allegato 1a pagg. 15 e 16);
2. per l'ottava lavorazione esaminata dal Tribunale (scavo per collegamento cabina Enel ad inverter e posa cavi) questi ritenendo contestato solo il costo avrebbe riconosciuto l'importo di € 3.033,00 perché inferiore a quello del prezziario regionale di € 3.800,00 non valutando che il c.t.u.
aveva rifatto i calcoli giungendo ad una valutazione da prezziario regiona-
le di € 2.361,09;
3. per la tredicesima lavorazione esaminata - scavo e posa in opera di tubo diametro 90 - il Tribunale avrebbe ritenuto congruo il costo di € 2.080,00
applicato da omettendo di considerare che il c.t.u. aveva ricalcolato CP_1
il costo in € 1.348,00.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza in quanto il Tribunale avrebbe di-
satteso le contestazioni fatte dalla c.t.p. ai calcoli del c.t.u., il che avrebbe portato ad una riduzione delle somme dovute alla CP_1
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti che seguono.
In primis si rileva che le reiterate contestazioni alla c.t.u. attraverso il c.t.p. sono state già esaminate e contestate specificatamente e correttamente dal c.t.u.. A ciò
aggiungasi che, come già rilevato dal Tribunale, mancano contratti scritti e do-
cumenti contabili che possano provare i lavori eseguiti nello specifico da e CP_1
da . Inoltre l'appellante ha mancato di censurare la sentenza nella parte Pt_1
Proc. n. 651/2021 RG - 8 - dott.ssa Controparte_2 in cui ritiene inverosimili le contestazioni della in quanto effettuate Pt_1
specificatamente solo in sede di a.t.p. e non alla recezione delle fatture o succes-
sivamente e laddove ha sottolineato come fosse strano che una società che lavora assiduamente nell'impianto del fotovoltaico avesse pagato una somma in eccesso di rilevante entità di € 130.592,78 (come quantificato dal c.t.p.) senza muovere tempestive contestazioni.
In un quadro istruttorio del genere nel quale la prova documentale avrebbe do-
vuto essere la prova regina, irrilevanti risultano le prove testi addotte dalla con-
venuta e ritenute peraltro contrastanti dal Tribunale circa i lavori eseguiti da CP_1
o da . Pt_1
Ne consegue che correttamente il Tribunale, per le valutazioni del caso, si è rifat-
to alla c.t.u., che risulta corretta, esaustiva e molto meticolosa anche nel riscon-
trare le osservazioni plurime della . Pt_1
Tuttavia risulta che il Giudice non ha sempre letto correttamente i risultati della c.t.u. per le ragioni meglio specificate di seguito.
Impianto di . Pt_2
Per le lavorazioni di scavo si cui al punto sub 1, il Tribunale non è incorso in al-
cun errore in quanto la somma di € 44.427,50 applicata da è stata ritenuta CP_1
congrua dal giudice sulla base del fatto che si discostava di poco dai prezziari re-
gionali e di . Controparte_4
La censura in ordine alla decisione del giudice di riconoscere per l'esecuzione di n. 3 giunti su cavo la somma di € 2.700,00 è invece corretta in quanto il c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. ha escluso tale voce dal conteggio.
Impianto di Castrignano dei Greci.
Proc. n. 651/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Per i lavori di scavo h 120, la censura non ha pregio in quanto il Tribunale ha spiegato, sulla base delle osservazioni del c.t.u., che i refusi allegati dalla Pt_1
non incidevano sul prezzo applicato da e aveva concluso per la congruità CP_1
della somma richiesta da atteso che era appena inferiore dell'importo del CP_1
prezziario regionale e appena superiore dell'importo del prezziario di . CP_4
Orbene la valutazione di congruità del Tribunale non si presta a critiche atteso che la differenza tra la somma pretesa da e quella risultante dai prezziari è CP_1
infima.
Per le lavorazioni di ripristino banchina sterrata in CLS, risulta corretta l'osservazione dell'appellante in quanto effettivamente il Giudice ha erroneamen-
te riconosciuto la somma di € 72.296,00 omettendo di considerare che il c.t.u.,
sulla base delle osservazioni del c.t.p. della , che ha ritenuto di condivi- Pt_1
dere, ha proceduto a ricontabilizzare i lavori. Il consulente ha infatti ritenuto che l'osservazione del perito di parte della in merito alla realizzazione della Pt_1
banchina era corretta in quanto la stessa per la larghezza di cm 40 risultava già
contabilizzata nel prezzo unitario di esecuzione e ripristino della linea di connes-
sione MT. Ha concluso che l'importo come da prezziario ammonta ad €
50.152,69 con una differenza rispetto alla somma richiesta da di ben € CP_1
22.143,31. È evidente che non può riconoscersi ad la somma di € 72.296,00 CP_1
ma la minore somma di € 50.152,69.
Per le lavorazioni sub 3 (esecuzione di n. 5 giunti cavo) il giudice ha erroneamen-
te accordato ad la somma di € 4.500,00 omettendo di valutare correttamen- CP_1
te che il c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. ha eliminato tale categoria di
CP_ opera in quanto “il prezziario allegato al fascicolo contempla al Controparte_4
Proc. n. 651/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. punto 3 oltre la posa in terna di linea MT in cavo interrato di qualsiasi tipo e sezione anche le
giunzioni e terminazioni, quindi detta categoria di opera è stata già contemplata” (cfr. perizia di c.t.u. allegato 1c pag. 6). Ne consegue che anche la somma di € 4.500,00 va de-
tratta dal totale.
Impianto di Melissano.
Corretta è la censura in ordine alla decisione del giudice per la settima lavorazio-
ne esaminata (lavori di scavo per impianto di illuminazione esterna) in quanto ha preso per buona la valutazione fatta dal c.t.u. di € 13.249,02 e non ha considerato che lo stesso c.t.u., a tale riguardo nell'allegato 1aA della perizia, riconoscendo un refuso fatto notare dal c.t.p. della , ha quindi riquantificato in € 9.749,22 Pt_1
il costo delle opere, secondo il prezziario regionale (cfr. perizia allegato 1a pag.
15 e 16). Pertanto non può essere riconosciuta ad per dette lavorazioni, la CP_1
somma di € 13.249,02 ma quella minore di € 9.749,22 con una differenza di €
3.499,80 da detrarre dal totale.
Non condivisibile invece risulta la censura in ordine alla decisione del giudice per la l'ottava lavorazione (scavo per collegamento cabina Enel ad inverter e posa cavi). Infatti à vero che il c.t.u. ha effettuato dei ricalcoli giungendo ad una valu-
tazione da prezziario regionale di € 2.361,09 e tuttavia tale valutazione risulta ef-
fettuata con precisata critica rispetto alla insufficiente documentazione fotografi-
ca dei lavori, come esibita da . Pertanto appare corretta la valutazione Pt_1
del giudice che ha ritenuto congrua la somma di € 3.033,00 richiesta da in CP_1
quanto in inferiore a quella del prezziario regionale.
Anche la censura in ordine alla decisione relativa alla tredicesima lavorazione esaminata (scavo e posa in opera di tubo diametro 90) non coglie nel segno in
Proc. n. 651/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quanto il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo dei costi sulla base delle stesse riserve di cui innanzi sicché non può essere preso in considerazione.
In definitiva il totale di € 522.293,07, come riportato dal Tribunale quale accer-
tamento finale, non è corretto in quanto va detratta la complessiva somma di €
32.843,11, come risultata dalla somma degli importi non dovuti di cui alle valuta-
zioni di cui innanzi, quindi residuando la somma di € 489.449,96.
La ha pagato pacificamente la somma di € 520.000,00 e perciò in acco- Pt_1
glimento della domanda riconvenzionale ha diritto a vedersi restituire la somma di € 30.550,04 oltre interessi dal pagamento al soddisfo.
In conseguenza della riduzione della base capitale su cui applicare gli interessi moratori, anche il primo motivo risulta fondato atteso che gli stessi dovranno es-
sere ricalcolati sulla somma di € 489.449,96 secondo le modalità di calcolo effet-
tuate da ormai incontestate. Alla somma che ne risulterà saranno applicati CP_1
gli interessi legali come da decisione di primo grado.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione.
La valutazione del giudizio suggerisce la compensazione per ½ delle spese del doppio grado e la condanna dell'appellata al pagamento dell'ulteriore ½ in favore dell'appellante. Le spese di c.t.u. rimangono a carico delle parti in egual misura come disposto dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma per il resto,
accoglie la domanda riconvenzionale di e per Parte_1
l'effetto condanna alla restituzione della somma di € 30.550,04 oltre CP_1
Proc. n. 651/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. accessori come da parte motiva;
riduce la somma, cui la è condannata a titolo Parte_1
di interessi moratori, da calcolarsi secondo le modalità e gli accessori di cui in parte motiva;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado per ½ e con- danna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore ½ che li- quida per intero quanto al primo grado in complessivi € 6.000,00 oltre IVA, CAP
e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 6.777,00 di cui € 777,00
per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%;
condanna l'appellata alla restituzione delle somme eventualmente pagate in ec-
cesso in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento al soddisfo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 651/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 651 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Franco, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Provenzano, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio di- CP_1
Proc. n. 651/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 il Tribunale di Lecce
[...] Parte_1
Deduceva di avere eseguito, per conto di in forza di contratto di appal- Pt_1
to concluso verbalmente, dei lavori a conclusione dei quali emetteva n. 3 fatture
(le prime due del 31/01/2012 rispettivamente di € 129.662,50 e di € 237.243,60 e la terza del 31/03/2012 di € 179.426,28) per un ammontare complessivo di €
546.332,38. Le fatture, sulle quali veniva indicata quale forma di pagamento “ri-
messa diretta a vista fattura a mezzo bonifico bancario”, venivano recapitate alla CP_3
la quale eseguiva una serie di versamenti tra il 2012 e il 2013 corrisponden-
[...]
do, in totale, la somma di € 526.000,00 e non ritenendo dovuta la residua somma di € 26.332,38, promuoveva procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Reclamava gli interessi moratori ex art. 4 del D.lgs. 231/2002 sulle somme pagate in ritardo dalla ed emetteva la relativa fattura n. 60 del 31/05/2013 a ti- Pt_1
tolo di interessi moratori per un totale di € 31.206,68.
Fermo il diritto a richiedere il saldo ancora dovuto e non pagato, reclamava an-
che la somma di € 13.658,32 a titolo di rimborso oneri di sicurezza.
Si costituiva la deducendo: Parte_1
1. di avere tra i propri scopi sociali la gestione e la commercializzazione di im-
pianti per la produzione di energia elettrica e termica di fonti rinnovabili;
2. nel 2011 aveva incaricato per l'esecuzione di determinate opere CP_1
(meglio specificate nell'atto di costituzione) negli impianti di , Pt_2 [...]
e e le parti si accordavano per l'applicazione di Parte_3 Parte_4
prezzi analoghi a quelli applicati da altre imprese operanti nello stesso settore;
3. completati i lavori, emetteva la fattura n. 2 del 31/01/2012 per i CP_1
lavori dell'impianto di , la fattura n. 3 del 31/01/2012 per quello di Pt_2
Proc. n. 651/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. e la fattura n. 14 del 31/03/2012 per l'impianto di Persona_1 Parte_4
per un totale di € 546.332,38;
4. eseguiva pagamenti in acconto e rilevava alcune incongruità nelle Pt_1
fatture sia in merito ai prezzi applicati che alla duplicazione di alcune voci che alla pretesa esecuzione di opere non eseguite;
5. le parti si accordavano per una definizione bonaria che prevedeva un paga-
mento residuo a saldo di un ulteriore importo di € 310.000,00 a fronte dell'importo già corrisposto di € 210.000,00. A seguito dei pagamenti effet-
tuati in esecuzione dell'intesa per un totale di € 310.000,00, sorprendente-
mente dopo avere ricevuto l'ultimo pagamento di € 50.000,00, CP_1
sollecitava il pagamento della ulteriore somma di € 26.332,38 pari alla diffe-
renza tra la somma fatturata di € 546.332,38 e l'importo di € 520.000,00 ver-
sato da;
Pt_1
6. quindi, inviava alla una pec rammentando le intese raggiunte Pt_1 CP_1
nell'incontro del novembre 2012 e tornava a sollecitare una verifica dei lavo-
ri in contraddittorio;
7. negava le intese raggiunte e addirittura agiva per gli interessi mo- CP_1
ratori e spese di sicurezza;
8. in ragione di ciò incaricava un proprio tecnico per verificare la con- Pt_1
gruità dei prezzi esposti da nelle fatture da questa emesse, il tecnico CP_1
concludeva per la non debenza della somma di € 130.592,78 oltre iva;
9. sulla base di tale risultato la introduceva ricorso ex art. 696 cod. Pt_1
proc. civ. per accertare il corretto ammontare dei prezzi delle opere eseguite da in relazione ai tre impianti;
nel procedimento così introdotto CP_1 CP_1
Proc. n. 651/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. aveva confermato l'accordo sui prezzi secondo il prezziario di imprese ana-
loghe e a conferma di ciò produceva un prezziario della ditta Nuova Pane-
lettric asserendo di avere applicato prezzi analoghi. Nel procedimento som-
mario, il giudice ritenendo pacifico l'accordo in ordine ai prezzi ammetteva il richiesto ATP incaricando il tecnico di procedere alla quantificazione delle opere utilizzando i prezziari acquisiti al processo.
concludeva per il rigetto della domanda principale e in via riconven- Pt_1
zionale chiedeva accertarsi l'esatto importo delle opere eseguite da e per CP_1
l'effetto agiva per la ripetizione delle somme pagate in eccesso.
Nelle memorie ex art. 183 co. VI n. 1, chiedeva, in riconvenzionale, il rico- CP_1
noscimento del saldo pari a € 26.332,38.
La causa, istruita mediante produzione documentale e acquisizione dell'ATP, in-
terrogatorio delle parti e prova testi, veniva decisa con sentenza n. 1148/2021
pubblicata in data 22/04/2021 con la quale il Tribunale di Lecce:
1) accoglieva la domanda attorea di pagamento degli interessi moratori e,
per l'effetto condannava a corrispondere all'attrice € 31.206,68 Pt_1
oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
2) rigettava la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) dichiarava inammissibile la reconventio reconventionis di CP_1
4) condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di
⅓ e compensava i restanti ⅔ e poneva le spese di c.t.u. a carico delle parti in egual misura.
Il giudice:
A. accoglieva la domanda principale di pagamento degli interessi moratori. In
Proc. n. 651/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. particolare riteneva ingiustificato il ritardo del pagamento delle fatture n. 2, 3
e 14 del 2012, emesse da da parte della in quanto la giustifi- CP_1 Pt_1
cazione addotta da quest'ultima in ordine ad un preteso accordo bonario di ridefinizione delle pretese non aveva trovato riscontro probatorio e ritenuti incontestati i rapporti contrattuali avvenuti verbalmente tra le parti, in as-
senza di prova dei tempi di pagamento, applicava l'art. 1183 co. I cod. civ.
considerando, così, la legittima richiesta di pagamento immediato contenuto nelle fatture de quibus. Ne discendeva che “la domanda attorea di pagamento degli
interessi moratori va, quindi, accolta, non essendovi nemmeno alcuna contestazione della
sulle modalità di calcolo ed essendo corretto il capitale su cui gli interessi soni sta- Pt_1
ti calcolati (in ragione della sostanziale congruità degli importi richiesti da per CP_1
le lavorazioni effettuate per le ragioni che di seguito saranno spiegate nel paragrafo 3) ...”
(cfr. sentenza);
B. rigettava la domanda di pagamento degli oneri di sicurezza avanzata dalla in quanto generica;
CP_1
C. rigettava la domanda riconvenzionale di Nello specifico Parte_1
riteneva certo che le parti si fossero accordate sull'applicazione di prezzi analoghi applicati da imprese simili operanti nello stesso settore e nello stes-
so periodo. Sulla base della c.t.u. che aveva analizzato le opere eseguite da nei tre cantieri e le contestazioni svolte dalla alle quali il peri- CP_1 Pt_1
to aveva dato esauriente risposta ed espungendo le somme non dovute,
concludeva che il valore delle opere, complessivamente considerate, am-
montavano ad € 522.293,07 iva inclusa e quindi era superiore alla somma corrisposta da . Ne conseguiva che la domanda riconvenzionale di Pt_1
Proc. n. 651/2021 RG - 5 - dott.ssa Controparte_2 quest' ultima andava rigettata, non essendo dirimenti le prove testi che erano risultate contrastanti sulle opere eseguite;
D. rigettava la reconventio reconventionis di in quanto risultava inammissibile. CP_1
Avverso la sentenza notificata in data 01/06/2021 ha proposto appello
[...]
con atto di citazione del 30/06/2021 chiedendone la riforma con Parte_1
tre motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 12 giugno le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza in ordine alla quantifi-
cazione degli interessi moratori perché asseritamente calcolati sulla somma di €
546.332,08 (fatturata dalla con le fatture n. 2,3 e 14 del 2012) e non su quel- CP_1
la ritenuta corretta dalla sentenza di € 522.293,07.
Con il secondo motivo censura la sentenza per errata lettura della c.t.u..
Il Giudice avrebbe valutato in maniera scorretta le conclusioni del c.t.u. in ordine alle opere eseguite.
Gli errori del Tribunale sarebbero consistiti nel riportare un importo per singola lavorazione diverso o in eccesso rispetto a quello finale indicato dal c.t.u. in sede di a.t.p., secondo le precisazioni di seguito sintetizzate.
Impianto di : Pt_2
1. il c.t.u. per i lavori di scavo avrebbe riconosciuto nella propria perizia la somma di € 38.165,00 mentre il giudice ha ritenuto di riconoscere corret-
Proc. n. 651/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. P
la somma richiesta da di € 44.427,50, con una differenza a sfavo- CP_1
re di di € 6.262,50; Pt_1
2. per la esecuzione di n. 3 giunti cavo il giudice ha riconosciuto la somma di € 2.700,00 mentre il c.t.u. avrebbe escluso tale voce dal conteggio.
Impianto di Castrignano dei Greci:
1. per i lavori scavo h 120 il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto la somma di € 96.005,00 richiesta da mentre il prezziario della CP_1 Pt_6
[...
allegato da prevedeva come anche riportato dal c.t.u. la somma CP_1
minore di € 85.580,00;
2. per i lavori di ripristino banchina sterrata in CLS il giudice avrebbe erro-
neamente riconosciuto la somma di € 72.296,00 omettendo di considera-
re che il c.t.u. sulla base delle osservazioni del c.t.p. della , rite- Pt_1
nute corrette, aveva proceduto a ricontabilizzare i lavori concludendo per
€ 50.152,69;
3. per i lavori di 5 giunti esecuzioni cavo il giudice avrebbe erroneamente ri-
conosciuto la somma di € 4.500,00 omettendo di considerare che il c.t.u.
a tale riguardo aveva specificato la non debenza di somme per tale cate-
goria di opera in quanto “il prezziario allegato al fascicolo Controparte_4
CP_ contempla al punto 3 oltre la posa in terna di linea MT in cavo interrato di
qualsiasi tipo e sezione anche le giunzioni e terminazioni , quindi detta categoria di
opera è stata già contemplata”(cfr. perizia di c.t.u. allegato 1c pag. 6).
Impianto di Melissano:
1. per la settima lavorazione esaminata (lavori di scavo per impianto di illu-
minazione esterna) il giudice avrebbe considerato per buona la valutazio-
Proc. n. 651/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ne fatta dal c.t.u. di € 13.249,02 omettendo di considerare che lo stesso c.t.u., a tale riguardo nell'allegato 1a della perizia, riconoscendo un refuso fatto notare dal c.t.p. della , aveva riquantificato in € 9.749,22 Pt_1
(cfr. perizia allegato 1a pagg. 15 e 16);
2. per l'ottava lavorazione esaminata dal Tribunale (scavo per collegamento cabina Enel ad inverter e posa cavi) questi ritenendo contestato solo il costo avrebbe riconosciuto l'importo di € 3.033,00 perché inferiore a quello del prezziario regionale di € 3.800,00 non valutando che il c.t.u.
aveva rifatto i calcoli giungendo ad una valutazione da prezziario regiona-
le di € 2.361,09;
3. per la tredicesima lavorazione esaminata - scavo e posa in opera di tubo diametro 90 - il Tribunale avrebbe ritenuto congruo il costo di € 2.080,00
applicato da omettendo di considerare che il c.t.u. aveva ricalcolato CP_1
il costo in € 1.348,00.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza in quanto il Tribunale avrebbe di-
satteso le contestazioni fatte dalla c.t.p. ai calcoli del c.t.u., il che avrebbe portato ad una riduzione delle somme dovute alla CP_1
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti che seguono.
In primis si rileva che le reiterate contestazioni alla c.t.u. attraverso il c.t.p. sono state già esaminate e contestate specificatamente e correttamente dal c.t.u.. A ciò
aggiungasi che, come già rilevato dal Tribunale, mancano contratti scritti e do-
cumenti contabili che possano provare i lavori eseguiti nello specifico da e CP_1
da . Inoltre l'appellante ha mancato di censurare la sentenza nella parte Pt_1
Proc. n. 651/2021 RG - 8 - dott.ssa Controparte_2 in cui ritiene inverosimili le contestazioni della in quanto effettuate Pt_1
specificatamente solo in sede di a.t.p. e non alla recezione delle fatture o succes-
sivamente e laddove ha sottolineato come fosse strano che una società che lavora assiduamente nell'impianto del fotovoltaico avesse pagato una somma in eccesso di rilevante entità di € 130.592,78 (come quantificato dal c.t.p.) senza muovere tempestive contestazioni.
In un quadro istruttorio del genere nel quale la prova documentale avrebbe do-
vuto essere la prova regina, irrilevanti risultano le prove testi addotte dalla con-
venuta e ritenute peraltro contrastanti dal Tribunale circa i lavori eseguiti da CP_1
o da . Pt_1
Ne consegue che correttamente il Tribunale, per le valutazioni del caso, si è rifat-
to alla c.t.u., che risulta corretta, esaustiva e molto meticolosa anche nel riscon-
trare le osservazioni plurime della . Pt_1
Tuttavia risulta che il Giudice non ha sempre letto correttamente i risultati della c.t.u. per le ragioni meglio specificate di seguito.
Impianto di . Pt_2
Per le lavorazioni di scavo si cui al punto sub 1, il Tribunale non è incorso in al-
cun errore in quanto la somma di € 44.427,50 applicata da è stata ritenuta CP_1
congrua dal giudice sulla base del fatto che si discostava di poco dai prezziari re-
gionali e di . Controparte_4
La censura in ordine alla decisione del giudice di riconoscere per l'esecuzione di n. 3 giunti su cavo la somma di € 2.700,00 è invece corretta in quanto il c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. ha escluso tale voce dal conteggio.
Impianto di Castrignano dei Greci.
Proc. n. 651/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Per i lavori di scavo h 120, la censura non ha pregio in quanto il Tribunale ha spiegato, sulla base delle osservazioni del c.t.u., che i refusi allegati dalla Pt_1
non incidevano sul prezzo applicato da e aveva concluso per la congruità CP_1
della somma richiesta da atteso che era appena inferiore dell'importo del CP_1
prezziario regionale e appena superiore dell'importo del prezziario di . CP_4
Orbene la valutazione di congruità del Tribunale non si presta a critiche atteso che la differenza tra la somma pretesa da e quella risultante dai prezziari è CP_1
infima.
Per le lavorazioni di ripristino banchina sterrata in CLS, risulta corretta l'osservazione dell'appellante in quanto effettivamente il Giudice ha erroneamen-
te riconosciuto la somma di € 72.296,00 omettendo di considerare che il c.t.u.,
sulla base delle osservazioni del c.t.p. della , che ha ritenuto di condivi- Pt_1
dere, ha proceduto a ricontabilizzare i lavori. Il consulente ha infatti ritenuto che l'osservazione del perito di parte della in merito alla realizzazione della Pt_1
banchina era corretta in quanto la stessa per la larghezza di cm 40 risultava già
contabilizzata nel prezzo unitario di esecuzione e ripristino della linea di connes-
sione MT. Ha concluso che l'importo come da prezziario ammonta ad €
50.152,69 con una differenza rispetto alla somma richiesta da di ben € CP_1
22.143,31. È evidente che non può riconoscersi ad la somma di € 72.296,00 CP_1
ma la minore somma di € 50.152,69.
Per le lavorazioni sub 3 (esecuzione di n. 5 giunti cavo) il giudice ha erroneamen-
te accordato ad la somma di € 4.500,00 omettendo di valutare correttamen- CP_1
te che il c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. ha eliminato tale categoria di
CP_ opera in quanto “il prezziario allegato al fascicolo contempla al Controparte_4
Proc. n. 651/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. punto 3 oltre la posa in terna di linea MT in cavo interrato di qualsiasi tipo e sezione anche le
giunzioni e terminazioni, quindi detta categoria di opera è stata già contemplata” (cfr. perizia di c.t.u. allegato 1c pag. 6). Ne consegue che anche la somma di € 4.500,00 va de-
tratta dal totale.
Impianto di Melissano.
Corretta è la censura in ordine alla decisione del giudice per la settima lavorazio-
ne esaminata (lavori di scavo per impianto di illuminazione esterna) in quanto ha preso per buona la valutazione fatta dal c.t.u. di € 13.249,02 e non ha considerato che lo stesso c.t.u., a tale riguardo nell'allegato 1aA della perizia, riconoscendo un refuso fatto notare dal c.t.p. della , ha quindi riquantificato in € 9.749,22 Pt_1
il costo delle opere, secondo il prezziario regionale (cfr. perizia allegato 1a pag.
15 e 16). Pertanto non può essere riconosciuta ad per dette lavorazioni, la CP_1
somma di € 13.249,02 ma quella minore di € 9.749,22 con una differenza di €
3.499,80 da detrarre dal totale.
Non condivisibile invece risulta la censura in ordine alla decisione del giudice per la l'ottava lavorazione (scavo per collegamento cabina Enel ad inverter e posa cavi). Infatti à vero che il c.t.u. ha effettuato dei ricalcoli giungendo ad una valu-
tazione da prezziario regionale di € 2.361,09 e tuttavia tale valutazione risulta ef-
fettuata con precisata critica rispetto alla insufficiente documentazione fotografi-
ca dei lavori, come esibita da . Pertanto appare corretta la valutazione Pt_1
del giudice che ha ritenuto congrua la somma di € 3.033,00 richiesta da in CP_1
quanto in inferiore a quella del prezziario regionale.
Anche la censura in ordine alla decisione relativa alla tredicesima lavorazione esaminata (scavo e posa in opera di tubo diametro 90) non coglie nel segno in
Proc. n. 651/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quanto il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo dei costi sulla base delle stesse riserve di cui innanzi sicché non può essere preso in considerazione.
In definitiva il totale di € 522.293,07, come riportato dal Tribunale quale accer-
tamento finale, non è corretto in quanto va detratta la complessiva somma di €
32.843,11, come risultata dalla somma degli importi non dovuti di cui alle valuta-
zioni di cui innanzi, quindi residuando la somma di € 489.449,96.
La ha pagato pacificamente la somma di € 520.000,00 e perciò in acco- Pt_1
glimento della domanda riconvenzionale ha diritto a vedersi restituire la somma di € 30.550,04 oltre interessi dal pagamento al soddisfo.
In conseguenza della riduzione della base capitale su cui applicare gli interessi moratori, anche il primo motivo risulta fondato atteso che gli stessi dovranno es-
sere ricalcolati sulla somma di € 489.449,96 secondo le modalità di calcolo effet-
tuate da ormai incontestate. Alla somma che ne risulterà saranno applicati CP_1
gli interessi legali come da decisione di primo grado.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione.
La valutazione del giudizio suggerisce la compensazione per ½ delle spese del doppio grado e la condanna dell'appellata al pagamento dell'ulteriore ½ in favore dell'appellante. Le spese di c.t.u. rimangono a carico delle parti in egual misura come disposto dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma per il resto,
accoglie la domanda riconvenzionale di e per Parte_1
l'effetto condanna alla restituzione della somma di € 30.550,04 oltre CP_1
Proc. n. 651/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. accessori come da parte motiva;
riduce la somma, cui la è condannata a titolo Parte_1
di interessi moratori, da calcolarsi secondo le modalità e gli accessori di cui in parte motiva;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado per ½ e con- danna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore ½ che li- quida per intero quanto al primo grado in complessivi € 6.000,00 oltre IVA, CAP
e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 6.777,00 di cui € 777,00
per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%;
condanna l'appellata alla restituzione delle somme eventualmente pagate in ec-
cesso in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento al soddisfo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 651/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.