Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 2
Ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato in sede di autorizzazione delle intercettazioni, le informazioni fornite da agenti di polizia giudiziaria operanti sotto copertura, la cui identità non sia disvelata, sono pienamente utilizzabili, a condizione che sia stata rispettata la procedura autorizzativa prevista dalla legge, non essendo equiparabili alle informazioni di fonte confidenziale o anonima indicate nell'art. 203 cod. proc. pen.
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine al delitto di importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti mediante nave, si deve avere riguardo - trattandosi di reato di carattere istantaneo - al momento della consumazione che coincide con il luogo di primo attracco della nave, a nulla rilevando la successiva condotta di sdoganamento, trattandosi di una vicenda amministrativa che, a seconda delle modalità criminose prescelte, può seguire o meno il momento consumativo.
Commentario • 1
- 1. Agente sotto copertura: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2016, n. 25247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25247 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
2 5 2 4 7 / 1 6 ASTA art.94 47 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA LUISA BIANCHI - Consigliere - N. 489/2016 Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. REGISTRO GENERALE Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - N. 11773/2016 - Rel. Consigliere - GIUSEPPE GRASSO Dott. - Consigliere - TO LEONARDO TANGA Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO TO N. IL 20/11/1972 avverso l'ordinanza n. 1302/2015 TRIB. LIBERTA' di VENEZIA, del 08/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
I lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M o Fratralls, Слове не солено че н гуль Me n Farmi, denali Udit i difensor Av. 12/ 0 We were to accoglien I ns FATTO E DIRITTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Venezia in data 19/12/2015, dispose l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AT NT, sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale del Riesame di Venezia, al quale il AT si era rivolto, con provvedimento dell'8/1/2016, confermò l'ordinanza custodiale.
1.1. Per una migliore comprensione della fattispecie, sempre restando ancorati al perimetro decisionale di legittimità, è opportuno riprendere i tratti salienti della vicenda, siccome riportata nell'ordinanza impugnata. Complesse indagini investigative, che si erano avvalse, oltre che degli abituali strumenti (attività di osservazione e controllo, verifica GPS, videoriprese, intercettazioni), soprattutto dell'apporto di un agente operante sotto copertura, avevano permesso di scoprire una importante importazione di cocaina (240 Kg.) dal Sudamerica operata dall'indagato e da altri soggetti (AL IO e LI AT OR). Lo stupefacente, camuffato insieme ad altra merce, era contenuto in uno dei tre container, giunti al porto di Livorno, destinati alla s.r.l. GIFRA, società facente capo all'agente sotto copertura, che avrebbe dovuto consentire lo sdoganamento, a Venezia. Il ricorrente aveva indicato ove si trovava lo stupefacente (bancale e container) all'agente sottocopertura e tutta l'operazione di scarico dello stupefacente era caduta sotto gli occhi di una telecamera nascosta. Una parte dello stupefacente, consegnato all'agente sotto copertura, al fine di consentire (secondo quel che quest'ultimo aveva detto al gruppetto) "corrispettivo" del favore ricevuto da un funzionario della dogana, testato, risultava essere cocaina. Il AT veniva, in un primo momento, sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 5/12/2015, all'esito di convalida dell'arresto flagrante, dopo che il P.M. di Venezia, con provvedimento del 20/11/2015 aveva differito l'arresto, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 146/2006. Il predetto GIP, reputati sussistere i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, applicava la misura di cui detto, ai sensi dell'art. 27, cod. proc. pen., dichiarando la propria incompetenza per territorio e trasmettendo gli atti al P.M. veneto, che, rivoltosi al GIP di Venezia, otteneva la misura cautelare di massimo rigore oggi in discussione.
2. Il Ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, prospettando plurime censure. L 2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione della legge processuale, il AT deduce l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia: la merce era entrata nel territorio nazionale via mare, attraverso porto di Livorno, proseguendo, poi, via terra, mediante T.I.R., fino al porto di Venezia, così attraversando, da Ovest ad Est, l'Italia del Nord. Di conseguenza, competente doveva reputarsi il Tribunale di Livorno, città presso la quale lo stupefacente aveva fatto ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 8, cod. proc. pen. Il criterio del luogo dello sdoganamento, al quale il Tribunale del riesame aveva ritenuto di ancorare la competenza lagunare, non costituiva opzione legale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso lamenta ulteriore vizio procedurale: poiché il fatto contestato a Venezia era diverso rispetto a quello contestato a Milano sarebbe stato necessario far luogo a nuovo interrogatorio di garanzia, invece omesso.
2.3. Con il terzo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente contesta il vaglio probatorio: non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla legge;
non era nota l'identità dell'agente sotto copertura;
le intercettazioni non riguardavano il AT;
i filmati, che avrebbero immortalato lo scarico dello stupefacente, non consentivano sicura individuazione dei soggetti e delle circostanze;
non vi era prova che lo stupefacente consegnato dal coindagato OL all'agente sottocopertura, quale corrispettivo dovuto al funzionario corrotto, provenisse dalla medesima partita;
il predetto LI, che secondo l'accusa si sarebbe recato a Venezia per concludere l'affare, invece risiedeva nel veneziano;
nulla era stato rinvenuto a seguito delle perquisizioni.
2.4. Le attività svolte dall'agente sotto copertura dovevano considerarsi illegali e, pertanto, inutilizzabili le prove acquisite, in quanto costui, invece che assumere un mero ruolo passivo, aveva illecitamente indotto alla commissione del reato.
3. Il ricorso è infondato quanto alle doglianze sintetizzate sub §§ da 2.2. a 2.4. 3.1. La pretesa di un nuovo interrogatorio di garanzia è stata puntualmente sconfessata dal Tribunale del riesame, il quale ha osservato che la contestazione formulata a Venezia non differisce nei suoi elementi essenziali da quella elaborata dal PM meneghino, essendo stata contestata al AT l'importazione dell'ingente carico di stupefacente già oggetto del primo titolo cautelare>>. La circostanza, enfatizzata dal ricorso, che all'arrivo a Venezia, 3 venne consegnata a terzi una parte dello stupefacente (peraltro, costituente percentuale modesta del carico complessivo) non muta i termini della contestazione provvisoria, che addebitava all'indagato l'importazione del rilevante carico dal Sudamerica. Non pone l'indagato in una condizione di menomata difesa a riguardo del titolo custodiale, il quale continua ad essere giustificato dalla contestazione d'importazione della importante partita di cocaina e dalle medesime fonti di prova. Sul punto è appena il caso di soggiungere che, fino alla cristallizzazione con l'atto di rinvio a giudizio, l'ipotesi di addebito che si muove all'imputato resta modulabile, assicurando la garanzia che la misura cautelare resti sorretta da addebito rimasto inalterato nella sua sostanza, dovendosi escludere che precisazioni e specificazioni su condotte collaterali, secondarie o successive impongano l'esperimento di un nuovo interrogatorio di garanzia, il quale non assicurerebbe migliore esercizio di difesa all'indagato, rimanendo il titolo custodiale fondato sul nucleo essenziale, rimasto immutato, della vicenda contestata (cfr., S.U. n. 39618 dell'8/11/2001, Rv. 219975; Sez. 4, n. 13251 del 22/1/2004, dep. 18/3/2004, Rv. 227953; Sez. 2, n. 29924 del 17/4/2007, dep. 23/7/2007, Rv. 237697; Sez. 3, n. 46029 del 6/11/2008, dep. 12/12/2008, Rv. 241773; Sez. 6, n. 35887, del 2/7/2004, dep. 3/9/2004, Rv. 229942, la quale ha, peraltro, chiarito che Se, tuttavia, il vizio attiene solo ad una parte distinta ed autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata>>).
3.2. La dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Per un verso, infatti, il ricorrente sottovaluta irragionevolmente l'ampia messe indiziaria, da quel che qui è dato conoscere, emergente (le relazioni di servizio dell'agente operante sotto copertura, le attività di controllo, osservazione e pedinamento, le risultanze intercettative allo stato non ha rilievo la circostanza - addotta secondo la quale il ricorrente non risulterebbe tra i conversanti le registrazioni d'immagini, lo stupefacente sotto posto a test chimico) e, per altro verso, ignora le puntuali osservazioni rese dal Tribunale di Venezia. Non hanno forza persuasiva avversativa, alla luce di quanto sopra, le allegazioni, peraltro largamente congetturali, secondo le quali lo stupefacente consegnato per il corrispettivo della simulata corruzione provenisse da altra partita, né che il LI avesse luogo di dimora prossimo a Venezia, né, l'esito negativo delle perquisizioni. Non ha, infine, pregio l'asserzione secondo la quale le informazioni provenienti dall'agente infiltrato non sarebbero utilizzabili poiché non erano state disvelate le generalità dello stesso. Deve, infatti, osservarsi che, rispettata la procedura autorizzativa, dettagliatamente prevista dalla legge (e sul punto non vi è contestazione) deve escludersi che l'apporto conoscitivo, durante il corso delle indagini preliminari, possa considerarsi inattendibile per la dedotta ragione. Proprio per questa ragione si è ritenuto che ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato in sede di autorizzazione delle intercettazioni, le informazioni fornite da agenti di polizia giudiziaria operanti sotto copertura sono pienamente utilizzabili, non essendo equiparabili alle informazioni di fonte confidenziale o anonima indicate nell'art. 203 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6778 del 14/11/2013, dep. 12/2/2014, Rv. 259314).
3.3. Manifestamente infondata, perché del tutto congetturale, allo stato degli atti, deve considerarsi la censura con la quale si assume che l'agente infiltrato avrebbe esorbitato dalle proprie funzioni, inducendo al delitto soggetti che non avevano maturato la ideazione delinquenziale.
4. Deve accogliersi il motivo con il quale il ricorso afferma la competenza del Tribunale di Venezia, e nega quella del Tribunale di Livorno. L'art. 8, co. 1, cod. proc. pen., dispone che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato>>. Poiché il delitto d'importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti ha carattere istantaneo, siccome si è condivisamente affermato, il momento consumativo coincide con quello in cui il corriere varca la frontiera italiana (Sez. 1, n. 45482 del 19/11/2008, dep. 9/12/2008, Rv. 242070). Il principio, affermato, per le importazioni mediante aeromobile (il riferimento è all'ingresso nello spazio aereo italiano), non può mutare per le importazioni mediante nave, dovendosi identificare il luogo di commissione con il luogo di primo attracco della nave. Non appare conforme alla natura istantanea del reato postergarne la . consumazione, facendola coincidere con il momento dello sdoganamento (siccome ha ritenuto il provvedimento impugnato), che non ha alcuna forza qualificante specifica, trattandosi di una vicenda amministrativa che può seguire o meno (a seconda delle modalità criminose prescelte) il momento consumativo.
5. Il riconoscimento della incompetenza del giudice delle indagini preliminari di Venezia a favore del giudice di Livorno importa, nonostante l'immunità nel merito dai vizi denunziati, l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza del giudice del riesame, nonché della riesaminata ordinanza coercitiva del 19/12/2015, limitatamente alla ritenuta competenza del primo giudice, con conseguente declaratoria, ex art. 620 c.p.p., comma, lett. I), della competenza del Tribunale di Livorno (GIP) e con le conseguenze rituali di cui agli artt. 22 e I 27, dovendosi condividere quanto già affermato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, dep. 13/1/2015, Rv. 262939), nei termini seguenti: Non ignora il Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, rilevata in sede di legittimità, nel caso di "riscontro positivo... dei gravi indizi di colpevolezza e ... delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere soltanto dichiarata l'incompetenza del giudice che L procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente" (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23365 del 06/05/2014 - dep. 04/06/2014, Lotito, Rv. 260280, cui adde Sez. 5, n. 10208 del 31/01/2013 dep. 04/03/2013, Ambrosio, Rv. 255064; Sez. 2, n. 26286 del 27/06/2007 - dep. 06/07/2007, Rossini e altri, Rv. 237268; contra Sez. 4, n. 35207 del 11/07/2003 - dep. 04/09/2003, Maule, massimata punto). non sul L'indirizzo in parola non è condivisibile: l'accoglimento del ricorso sul punto della F competenza, oggetto della difforme (e censurata) statuizione del giudice del riesame, comporta necessariamente l'annullamento della ordinanza impugnata in • parte de qua, risultando inconciliabili la dichiarazione della competenza del giudice diverso e il rigetto in toto della impugnazione. Per vero appare facilmente superabile la obiezione che l'annullamento senza rinvio "eliminerebbe un passaggio rilevante della procedura de libertate, produttivo di effetti nella determinazione della fattispecie processuale di efficacia prorogata e sarebbe disposto in eccedenza rispetto alla conseguenza tipica ed esclusiva dell'accerta- mento di incompetenza, cioè la destabilizzazione dell'efficacia nel tempo del provvedimento impositivo" (Sez. 6, n. 23365 del 2014, Lotito, cit). Infatti l'annullamento, senza rinvio, limitatamente al punto della competenza, e la - contestuale indicazione del giudice competente evitano gli inconvenienti paventati e assicura, per l'appunto, "ciò che conta, quando il giudice dell'impugnazione afferma per primo l'incompetenza cioè che si creino le condizioni di operatività dell'art. 27 cod. proc. pen., affinché il giudice competente possa nei termini reiterare la cautela o, in mancanza, si determini l'inefficacia della misura" (v. ibidem)>>.
6. Per effetto della statuizione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. I), in ordine alla competenza, deve disporsi la trasmissione degli atti non (direttamente) al giudice competente, bensì al Pubblico Ministero presso il giudice competente, il quale avrà cura di richiedere gli atti al P.M. di Venezia, così da poter rinnovare la richiesta cautelare al giudice competente di Livorno. Occorre, infatti, che trovino attuazione le disposizioni dell'art. 22 c.p.p., comma E 1 e art. 27 cod. proc. pen., trattandosi delle norme che il GIP di Venezia, in sede di emissione della ordinanza cautelare, e il Tribunale distrettuale di Venezia, in sede di riesame, avrebbero dovuto applicare, se il primo avesse riconosciuto la propria incompetenza o se il secondo avesse dichiarato la incompetenza del primo. Reputa il Collegio, pertanto, maggiormente confacente a speditezza e coerenza provvedimentale, conseguente alla pronunzia d'incompetenza territoriale, disporre che sia il P.M. insediato presso il giudice dichiarato competente a richiedere gli atti a quello la cui competenza viene negata, piuttosto che l'inverso (come ritenuto dalla citata sentenza, la quale, al contrario, ha inviato gli atti al P.M. dichiarato incompetente). Disposto l'annullamento limitatamente, come si è visto, alla ritenuta competenza, il ricorso, nel resto merita rigetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e la ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 19/12/2015 limitatamente alla ritenuta competenza per territorio;
dichiara la competenza del Tribunale di Livorno e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ai sensi degli artt. 22 e 27 c.p.p.; rigetta nel resto. Manda alla cancelleria per la comunicazione urgente al Procuratore della Repubblica di Livorno del presente dispositivo. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma il 3/5/2016. Jest.Il Cons. est.#titions(Giuseppe Grasso) Il Presidente (Luisa Bianchi) A C NO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GIU. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Brietta LametzaDr.ssa (Gabriel)