Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2016, n. 25247
CASS
Sentenza 3 maggio 2016

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Ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato in sede di autorizzazione delle intercettazioni, le informazioni fornite da agenti di polizia giudiziaria operanti sotto copertura, la cui identità non sia disvelata, sono pienamente utilizzabili, a condizione che sia stata rispettata la procedura autorizzativa prevista dalla legge, non essendo equiparabili alle informazioni di fonte confidenziale o anonima indicate nell'art. 203 cod. proc. pen.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine al delitto di importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti mediante nave, si deve avere riguardo - trattandosi di reato di carattere istantaneo - al momento della consumazione che coincide con il luogo di primo attracco della nave, a nulla rilevando la successiva condotta di sdoganamento, trattandosi di una vicenda amministrativa che, a seconda delle modalità criminose prescelte, può seguire o meno il momento consumativo.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2016, n. 25247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25247
Data del deposito : 3 maggio 2016

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