Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7311 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
7311/0 1 CA TAL NA N E D POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 4601/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 16798composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Antonio Saggio -Presidente- Rep. N. 4 2. " Vincenzo Mileo -Consigliere- 66 Paolino Dell'Anno -Consigliere- Ud. 14.03.2001 3. 66 Federico Roselli -Consigliere- 4. 5.66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA FERROVIE DELLO STATO S.p.A, in persona del Dott. Fran- cesco Fiorenza, procuratore speciale per atto notaio Castellini di Roma 21.9.1998 rep. n. 55796, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via di Ripetta 22, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente CONTRO 1159 UO VA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza S. Croce in Gerusalemme 4, presso lo studio dell'Avv. Alberto Pucciarelli, che lo rappresenta e difende per procura a margine 2 del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 19741/98 del Tribunale del Lavoro di Roma del 1.4.1998/4.11.1998 nella causa iscritta al n. 34068 del R.G. anno 1993. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 6.5.1993, la S.p.A. Ferrovie dello Stato proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma in data 16.3.1992, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da NI NO per il riconoscimento dell'indennità di trasferta per la durata di 240 giorni, a seguito del distacco dal Comparto di Trieste al Centro Elettronico Unificato (CEU) di Roma, con la condanna delle Ferrovie (allora Ente) al pagamento della somma di £. 6.336.142, oltre accessori. La decisione pretorile veniva confermata con sentenza del 1.4.1998/4.11.1998 del Tribunale di Roma, il quale osservava: che sulla base della documentazione acquisita emergeva che il NO era stato assegnato solo temporaneamente alla sede di Roma;
che la temporaneità dell'assegnazione derivava anche не edera) dalle ragioni sottostanti al distacco, fresa evidente dalla stessa previsione del corso di formazione, al quale il NO e altri di- 3 pendenti era stati ammessi ai fini del perfezionamento delle loro conoscenze informatiche;
che era mancata qualsiasi richiesta del NO rivolta espressamente all'espletamento di attività fuori sede di appartenenza;
che la circostanza del distacco temporaneo presso il CEU per esigenze delle Ferrovie risultava dalle disposi- zioni aziendali in atti. Contro tale sentenza ricorre per cassazione la S.p.A. Ferrovie dello Stato con unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso il NO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia insussisten- za della fattispecie della trasferta, violazione e/o falsa applica- zione dell'art. 2103 cod. civ., in relazione all'indennità di tra- sferta ex art. 17 legge n. 34 del 1970. Al riguardo sostiene che il Tribunale con argomentazione viziata da apriorismo si è limitato a recepire la motivazione del primo giudice non valutando che il NO aveva definitivamente modi- ficato la sua sede lavorativa sin dall'ottobre 1988, sicché la ri- chiesta di corresponsione del trattamento di trasferta relativa al periodo successivo a tale data non aveva giuridico fondamento. La stessa società ricorrente rileva che i giudici di appello sono incorsi in errore ermeneutico, in considerazione del fatto che, da un lato, hanno evidenziato la volontarietà della richiesta del NO ad essere trasferito da Trieste a Roma, dall'altro lato hanno accollato al datore di lavoro le conseguenze della scelta del dipendente. Né a far conservare carattere provvisorio al passaggio da una se- de all'altra è sufficiente, ad avviso delle Ferrovie, l'ammissione al corso di formazione presso il CEU, reso necessario per far ac- quisire al NO la professionalità necessaria, secondo le intese sindacali, per la variazione di profilo a Segretario di informatica. Le doglianze così articolate non sono fondate. Va in primo luogo osservato che, quanto all'iniziativa della tra- sferta, dalla sentenza impugnata non emerge affatto, contraria- mente all'assunto delle Ferrovie, che il dipendente abbia chiesto di essere mandato in missione, risultando al contrario che il Buo- no presentò apposita domanda, sulla base di un invito specifico dell'azienda, per partecipare ad una selezione ai fini dell'utilizzazione nel settore informatico di Roma, presso il quale in un primo momento fu inviato in trasferta e in un secondo mo- mento definitivamente trasferito. Orbene il Tribunale con valutazione di merito ampiamente e con- gruamente motivata ha ritenuto che, proprio in relazione alla mancanza di una richiesta del NO, l'assegnazione al CEU di Roma, disposta con telegramma delle Ferrovie del 3.5.1988, non poteva che avere carattere provvisorio, tanto è vero che soltanto con delibera del 9.8.1989 venne stabilito, oltre il passaggio al profilo professionale di segretario di informatica, il trasferimento in via definitiva dall'impianto di appartenenza alla Direzione Centrale di Informatica. 5 Nell'effettuare tale valutazione lo stesso Tribunale si è attenuto, con riguardo al profilo della distinzione tra missione e trasferi- mento, all'indirizzo espresso da questa Corte, secondo il quale elemento differenziale dei due istituti è soltanto la circostanza che lo spostamento del dipendente dalla sede di residenza ad al- tra sede sia di durata meramente temporale, ancorché indetermi- nata (Cass. sentenza n. 10948 del 5 maggio 2000; Cass. sentenza n. 9870 del 1998). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione a favore dell'Avv. Alberto Pucciarelli.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in £. 25000 "oltre £.
3.000.000 per ono- rario, da distrarsi a favore dell'Avv. Alberto Pucciarelli, dichia- ratosi antistatario. Così deciso in Roma addì 14 marzo 2001 Il Presidente Meher m I D Il Consigliere relatore estensore A , S 0 O S 1 3 L . A 3 Alessandro be pensis L T T 5 , O R B . A A S ' I N E L D P L S 3 E A I 7 T Phille D - N S I 8 G O S - 1 P O N 1 E M A I S D E I A E A G IL CANCELLIERE D , G O E O Depositato in Cancelleria E R T T L T T N S I I E oggi,29 MAG. 2001 R S A G I E L IL CANCELLIEREEllie E D L R E O D