Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari disposte da G.i.p. divenuto incompetente a seguito dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella regione Campania (D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), in sede di rinnovazione della misura nel termine di giorni venti previsto dall'art. 3 del D.L. citato, il competente G.i.p. collegiale non deve procedere a nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., a meno che la misura rinnovata non si fondi su fatti nuovi o individui indizi di colpevolezza o esigenze cautelari diverse da quelle poste a sostegno dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
Commentari • 3
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- 2. Art. 26 - Prove acquisite dal giudice incompetentehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 27 - Misure cautelari disposte dal giudice incompetentehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 46029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46029 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1194
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29729/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RE OC, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 21.7.2008 dal collegio dei gip. del Tribunale di Napoli;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato, avv. CAROSELLI Attilio, che ha insistito nel ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 22.5.2008 il g.i.p. del Tribunale di Napoli, dottoressa Rosanna Saraceno, nell'ambito di una complesso procedimento relativo alla gestione commissariale dei rifiuti nella regione Campania, disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti - tra gli altri - di OC De RE, maresciallo dei carabinieri in servizio presso la Protezione Civile, indagato per concorso morale con numerosi altri indagati nei reati di traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260), truffa aggravata in danno dello Stato (art. 640 c.p., commi 1 e 2) e falso ideologico nei formulali di identificazione dei rifiuti (art.479 c.p.). In seguito all'entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 90 - che nell'art. 3 prevede la competenza in materia cautelare di un tribunale collegiale dei giudici napoletani, nonché la cessazione di efficacia delle misure disposte prima del 23.5.2008 dal gip. monocratico, se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti non provvede il nuovo giudice collegiale competente - il tribunale collegiale napoletano, con ordinanza del 13.6.2008, confermava la misura cautelare, già disposta dal gip., anche nei confronti del De RE.
Su istanza di riesame dell'interessato, il competente Tribunale napoletano, con ordinanza in data 11.7.2008, rilevato che non era andata a buon fine la notifica dell'avviso per la udienza camerale (nonostante che il De RE avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari), dichiarava la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10. Su nuova istanza del pubblico ministero, il Tribunale collegiale competente, con provvedimento del 21.7.2008, disponeva nuovamente la misura degli arresti domiciliari, condividendo e richiamando le argomentazioni prospettate nella precedente ordinanza del 13.6.2008 in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari a carico del De RE.
2-1 difensori del De RE hanno proposto ricorso per cassazione, articolando otto motivi di annullamento.
In particolare, denunciano:
2.1 - violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 per assoluta mancanza di motivazione, nonché del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 6, e dell'art. 292 c.p.p.. Sostengono che il provvedimento impugnato, rinviando alla precedente ordinanza del 13.6.2008, che a sua volta recepiva acriticamente il primo provvedimento emesso dal g.i.p. Saraceno, era privo dei minimi requisiti di motivazione richiesti dalla legge, sia in ordine al quadro indiziario, sia in ordine alle specifiche esigenze cautelari;
2.2 - violazione dell'art. 110 c.p., giacché - anche a voler considerare in modo unitario le diverse ordinanze cautelari - mancava qualsiasi motivazione in ordine al contributo psicologico (di determinazione o di istigazione) fornito dal De RE agli altri coindagati per la commissione dei reati contestati, rinvenendosi soltanto un generico riferimento a una deviata visione della sua funzione e a un comportamento assolutamente contrario ai suoi doveri di ufficio;
2.3 - violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 e dell'art. 640 c.p., laddove il giudice cautelare ha adottato un'assurda concezione della nozione di profitto, scevra da qualsiasi connotazione di natura patrimoniale, così illegittimamente ritenendo sussistere il profitto previsto come elemento materiale del reato di truffa e come elemento del dolo specifico nel reato di traffico illecito di rifiuti;
2.4 - violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, ripetuto art. 260 laddove è stata ravvisata un'attività continuativa organizzata di gestione abusiva di rifiuti, mentre la gestione si deve ritenere abusiva solo se clandestina o comunque priva di un valido titolo autorizzatorio;
2.5 - violazione dell'art. 640 c.p., laddove il giudice cautelare ha ravvisato la induzione in errore della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della Protezione Civile, come elemento costitutivo del delitto di truffa;
2.6 - violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c), laddove è stata ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa, senza alcun riferimento specifico alla posizione personale del De RE, peraltro nel frattempo dimessosi dal precedente incarico lavorativo;
2.7 - nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. a) e del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 Cost., giacché la ordinanza impugnata è stata emessa da un organo collegiale (Ndr: testo originale non comprensibile) ad hoc dal presidente del Tribunale napoletano in relazione al presente procedimento;
2.8 - violazione dell'art. 294 c.p.p., giacché il tribunale collegiale non ha proceduto al doveroso interrogatorio di garanzia, verosimilmente ritenuto superfluo in ragione di quello precedentemente compiuto dalla dottoressa Saraceno. Con successiva memoria i difensori espongono che nel frattempo è "venuta meno l'efficacia della misura coercitiva, in forza di una diversa graduazione dell'asserito pericolo di reiterazione del reato", evidentemente alludendo a una non meglio precisata revoca o sostituzione della misura stessa;
ma aggiungono che persiste l'interesse al ricorso per l'eventuale esercizio della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.. Pertanto insistono soprattutto nelle censure in ordine agli indizi di colpevolezza, richiamando il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. Chiedono l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della impugnata ordinanza.
Motivi della decisione
3 - Vanno anzitutto disattese le eccezioni processuali formulate col settimo (n. 2.7) e con l'ottavo (n. 2.8) motivo di ricorso In ordine alla asserita violazione del principio del giudice naturale (2.7), va anzitutto sottolineato che è stato il legislatore a intervenire sul procedimento in corso, quando ha emanato una norma di emergenza per tutti i procedimenti relativi ai reati relativi alla gestione dei rifiuti e alla materia ambientale nella regione Campania.
Questa norma, immediatamente applicabile anche se avente efficacia limitata al periodo emergenziale, ha modificato la competenza "distrettuale" a decidere sulle misure cautelari personali e reali in ordine ai reati suddetti, che - per la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale - viene trasferita dal g.i.p. monocratico dei tribunali campani a un collegio di giudici per le indagini preliminari del Tribunale "distrettuale" di Napoli (D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, comma 2, convertito con L. 14 luglio 2008, n.123).
Con un'altra norma, lo stesso legislatore ha stabilito che le misure cautelari eventualmente disposte prima dell'entrata in vigore del citato D.L. (23 maggio 2008) perdono efficacia se non sono rinnovate dal nuovo giudice (collegiale) competente entro venti giorni da quello in cui gli atti sono trasmessi a quest'ultimo (D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 6). Orbene, è evidente che è solo in conseguenza di queste modifiche legislative che il presidente del Tribunale di Napoli ha dovuto procedere alla predisposizione dei collegi competenti per le misure cautelari, anche dopo che i relativi procedimenti erano in corso. Invero, non può ravvisarsi in què sto comportamento una violazione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., comma 1, atteso che l'individuazione, e anzi la formazione, del giudice competente è avvenuta non in spregio, ma in ossequio alla legge, anche se questa è intervenuta solo mentre il procedimento era già in corso.
In ordine alla mancanza di un nuovo interrogatorio di garanzia dopo l'emanazione della nuova misura cautelare (n. 2.8), è facile osservare che il meccanismo decadenziale introdotto dal menzionato del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, comma 6 è perfettamente sovrapponile con quello previsto dall'art. 27 c.p.p.. In entrambi i casi la misura cautelare disposta dal giudice (dichiaratosi o divenuto) incompetente perde efficacia, se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti al giudice competente, questo non provvede nuovamente ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p.. Nè la norma codicistica, ne' la norma speciale richiamano l'art. 294 c.p.p., che impone a breve termine l'interrogatorio di garanzia della persona assoggettata alla custodia cautelare sotto pena di dacedenza della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.. Da questa identità di ratio e di meccanismi processuali deriva che anche per la ipotesi di "rinnovazione" della misura cautelare disposta ai sensi del menzionato D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 6, vale il principio consacrato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte per l'ipotesi prevista dall'art. 27 c.p.p., secondo cui è esclusa la necessità di procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente, che disponga una nuova misura cautelare, a meno che la nuova misura non si fondi su fatti nuovi, o individui indizi di colpevolezza o esigenze cautelari diversi da quelli configurati nella ordinanza del giudice incompetente (v. per tutte Sez. Un. n. 39618 del 26.9.2001, Zaccardi, mass. 219975). Nel caso di specie, non risulta che al De RE siano stati contestati fatti nuovi o siano stati ravvisati indizi di colpevolezza o esigenze cautelari diverse rispetto a quelle accertate dalla originaria ordinanza cautelare del 22.5.2008. Per conseguenza non era necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia.
4 - Manifestamente infondate sono anche le censure con cui il ricorrente contesta la sussistenza dei reati contestati. Così, è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.260 il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina (v. n. 2.4). Al contrario, è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia.
Patimenti va disattesa la censura alla nozione di profitto utilizzata nei provvedimenti cautelari come elemento materiale del reato di truffa e come elemento del dolo specifico nel reato di gestione illecita di rifiuti (n. 2.3). Al riguardo, i giudici cautelari hanno correttamente ravvisato il profitto in vantaggi economici conseguiti o conseguibili, più o meno direttamente, dai soggetti privati o pubblici coinvolti nella complessa gestione emergenziale dei rifiuti nella regione Campania.
Infine, appare generico il quinto motivo di ricorso (n. 2.5) con cui si sostiene la insussistenza del reato di truffa per difetto dell'elemento della induzione in errore.
5 - Appaiono invece meritevoli di accoglimento i motivi con cui il difensore lamenta difetto di motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari relativi al De RE (nn. 2.1, 2.2 e 2.6).
Nè la impugnata ordinanza del 21.7.2008, ne' quella del 13.6.2008 richiamata espressamente dalla prima, contengono argomentazioni personalizzate in ordine al quadro indiziario e alle esigenze cautelari (in particolare al pericolo di recidivanza) relative al De RE. Anche il richiamo alla originaria ordinanza Saraceno del 22.5.2008, contenuta nel ripetuto provvedimento del 13.6.2008, è troppo generico e spersonalizzato per potersi qualificare come motivazione adeguata al fine di giustificare gli arresti domiciliari a carico dell'indagato De RE.
Entro questi limiti, va quindi annullata la ordinanza impugnata, coti rinvio allo stesso giudice napoletano per ulteriore esame.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008