Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 46029
CASS
Sentenza 6 novembre 2008

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In tema di misure cautelari disposte da G.i.p. divenuto incompetente a seguito dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella regione Campania (D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), in sede di rinnovazione della misura nel termine di giorni venti previsto dall'art. 3 del D.L. citato, il competente G.i.p. collegiale non deve procedere a nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., a meno che la misura rinnovata non si fondi su fatti nuovi o individui indizi di colpevolezza o esigenze cautelari diverse da quelle poste a sostegno dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.

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  • 1Art. 25-undecies - Reati ambientali [48]
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  • 2Art. 26 - Prove acquisite dal giudice incompetente
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  • 3Art. 27 - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 46029
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46029
Data del deposito : 6 novembre 2008

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