Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato in sede di autorizzazione delle intercettazioni, le informazioni fornite da agenti di polizia giudiziaria operanti sotto copertura sono pienamente utilizzabili, non essendo equiparabili alle informazioni di fonte confidenziale o anonima indicate nell'art. 203 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2013, n. 6778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6778 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/11/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1900
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1014/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AR N. IL 22/05/1964;
avverso la sentenza n. 4493/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 12/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. SPALTRO Luca il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dichiarandone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava IP AN alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, con la concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva (così escludendo dal giudizio di comparazione la contestata aggravante prevista dal D.P.R. cit. art. 80, pur ritenuta sussistente).
2. A seguito di gravame ritualmente proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Roma confermava l'affermazione di colpevolezza, escludendo tuttavia l'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 e riducendo conseguentemente la pena. In rito, la Corte
distrettuale disattendeva l'eccezione di inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni - sollevata dalla difesa - ed osservava al riguardo che non appariva condivisibile la tesi difensiva circa la prospettata equiparabilità degli agenti operanti sotto copertura (la cui attività nella concreta fattispecie aveva consentito l'arresto del IP) agli informatori della polizia giudiziaria, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 203 c.p.p., comma 1, e art. 267 c.p.p., comma 1 bis.
3. Ricorre per cassazione il IP deducendo due motivi di censura che, tenuto conto della loro stretta connessione, saranno poi di seguito esaminati congiuntamente, e possono così riassumersi: la situazione verificatasi nel caso di specie sarebbe del tutto equiparabile a quella di intercettazioni disposte in base a fonte anonima o confidenziale, con conseguente inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni così disposte;
le indicazioni dell'agente sotto copertura potevano essere utilizzate per avviare le indagini ma non potevano "ex se" costituire il quadro dei sufficienti indizi per disporre le intercettazioni, posto che, secondo la tesi difensiva, gli agenti operanti avrebbero riferito nelle loro informative - poste a base dei decreti autorizzativi delle intercettazioni - notizie apprese da fonte anonima a sua volta informata da altra fonte anonima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
I giudici di seconda istanza - la cui motivazione, sopra sinteticamente richiamata, si integra con quella di primo grado, formando un corpo motivazionale unico per le parti in relazione alle quali si registra una "doppia conforme", e quindi anche per quel che riguarda l'eccezione sollevata dalla difesa, ed oggetto dei motivi di ricorso quali sopra illustrati - hanno ritenuto pienamente utilizzabile l'esito delle intercettazioni telefoniche osservando che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 203 c.p.p., comma 1 e art. 267 c.p.p., comma 1 bis, gli agenti operanti sotto copertura non sarebbero equiparabili agli informatori della polizia giudiziaria.
La Corte territoriale ha quindi dettagliatamente descritto i corposi ed oggettivi elementi probatori univocamente conducenti al pieno e diretto coinvolgimento del IP nella delittuosa vicenda che ne occupa. In base a quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, nelle informative si riferivano notizie ben precise circa le modalità di consegna di una partita di droga, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria che aveva poi portato all'arresto di tal DI LE trovato in possesso di un chilo di cocaina;
dalla sentenza si rileva che il DI ed il IP - il giorno precedente a quello dell'arresto del DI - si erano precedentemente recati all'albergo Cavalieri Hilton di Roma versando l'importo di 75.550,00 Euro ad un soggetto che era l'agente sotto copertura: dunque, l'agente sotto copertura aveva riferito nell'informativa circostanze fattuali in termini di certezza, di cui era personalmente a conoscenza e quindi non riconducibili a fonte anonima.
A quanto sopra esposto, aggiungasi che dalla sentenza di primo grado - molto articolata - si evince che le indicazioni investigative erano state fornite, all'agente sotto copertura italiano, da un agente sotto copertura americano: dunque, non può assolutamente parlarsi di equiparazione dell'agente sotto copertura a fonte anonima o confidenziale.
5. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014