Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali disposte a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. da un giudice dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, per fatti nuovi necessitanti un ulteriore interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente vanno intesi quelli in grado di incidere sensibilmente, sia in termini di diversità che di ulteriorità, sulla conformazione ontologica dell'episodio addebitato, dovendosi pertanto escludere le specificazioni di singole e collaterali modalità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2004, n. 13251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13251 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 22/01/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 107
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 39882/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA IC, n. in Fes (Marocco) il 12.02.1978;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 5 agosto 2003.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Cesqui Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
OSSERVA
1. Il 20 febbraio 2003 il G.I.P. del Tribunale di Torino - cui gli atti erano stati rimessi ai sensi dell'art. 27 c.p.p. - applicava a DA IC (ed al coindagato JB MO) la misura della custodia cautelare in carcere per imputazione di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990. Il 13 giugno successivo il G.I.P.
rigettava una istanza di dichiarazione di inefficacia della misura, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., per omesso interrogatorio dell'indagato; e, con ordinanza del 5 agosto 2003, il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello proposto da DA, confermando l'ordinanza impugnata.
Rilevavano i giudici del merito che legittimamente non si era proceduto ad un nuovo interrogatorio di garanzia (oltre quello già reso all'autorità giudiziaria che aveva applicato la prima misura), non essendo stato col secondo provvedimento contestato un fatto nuovo o diverso rispetto a quello indicato nel primo provvedimento del giudice incompetente.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, per mezzo del difensore, deducendo, in sintesi, che erroneamente non era stata ritenuta la diversità o ulteriorità della seconda contestazione, rispetto alla prima, atteso che con questa si era addebitato di avere gli indagati concorso tra loro nella detenzione della sostanza stupefacente, con la seconda di avere illecitamente introdotto nel territorio dello Stato, trasportato e detenuto a fini di cessione sostanza ad azione stupefacente.
3. Il ricorso è infondato.
Deve, invero, premettersi che ha già altra volta ritenuto questa Suprema Corte (Sez. Un. n. 39618/2001, s.m. in CED, riv. 219975) che le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 c.p.p., da un giudice, dichiaratosi contestualmente e successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente. Fatti nuovi devono, a tal fine, intendersi quelli che per un verso siano in grado di incidere sensibilmente sulla conformazione ontologica dell'episodio addebitato, sia in termini di diversità che di ulteriorità, e che per altro verso siano tali da imporre di assicurare all'indagato, o all'imputato, il proprio diritto di difesa, sicché essi non si sostanziano nella ulteriore specificazione di singole e collaterali modalità dello stesso fatto, non in grado di incidere in maniera sensibile e sostanziale sull'addebito formulato. E poiché l'interrogatorio di garanzia nel procedimento incidentale de libertate obbedisce alla esigenza che l'indagato, o l'imputato, sia posto in condizione di difendersi in ordine al fatto contestatogli, tale esigenza difensiva è concretamente preservata ed assicurata ove egli abbia avuto contezza, anche per sua esplicita o implicita ammissione, di tutti i fatti che hanno condotto alla formulazione della imputazione addebitata, giacché in tal caso egli ha avuto la possibilità di difendersi in ordine all'intero episodio di reato che gli viene attribuito. Nella specie, contestandosi col primo provvedimento cautelare la detenzione di sostanza stupefacente, tale condotta funge da previsione di chiusura implicitamente comprensiva di tutte le altre condotte elencate dall'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 9388/1994, citata anche dal G.I.P. nel suo provvedimento reiettivo del 13 giugno 2003); e, come si da atto nel provvedimento impugnato, fu lo stesso indagato a riferire "l'ingresso in Italia da passo del Frejus" di tale sostanza stupefacente, di talché la importazione della stessa costituisce una condotta meramente ulteriormente specificativa della contestata detenzione, comprensiva della prima, e circostanza sulla quale l'indagato - che l'ha egli stesso rappresentata - ha espletato appieno il suo diritto di difesa.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c. 1 bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c. 1 bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004