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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2860/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19454/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1575/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento TARI 2019 al 2024 perchè illegittimi.
Parte ricorrente provava l'avvenuto integrale pagamento da parte del ricorrente con il Codice Utente: cod.utente, relativo allo stesso immobile seppur indicato in Via indirizzo1 (VARIAZIONE
TOPONOMASTICA del 27/11/2019). Le imposte dovute per l'immobile indicato NELL'AVVISO erano state interamente versate dal ricorrente, quale titolare del Codice Utente n. cod.utente per l'utenza dell'immobile di Roma, Via indirizzo1 come si ricava dalle ricevute semestrali che allegava.
In data 03/12/2025, ad esito del riesame della posizione, Roma Capitale ha emesso il doc. n. U251200265979 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992500010238 e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nella sua composizione monocratica , dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 oltre oneri di legge e rimborso del CUT nella misura di Euro 30,00 da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nella sua composizione monocratica , dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 oltre oneri di legge e rimborso del CUT nella misura di Euro 30,00 da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Roma 9 febbraio 2026 Il Giudice Giorgio Torchia
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19454/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500010238 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1575/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento TARI 2019 al 2024 perchè illegittimi.
Parte ricorrente provava l'avvenuto integrale pagamento da parte del ricorrente con il Codice Utente: cod.utente, relativo allo stesso immobile seppur indicato in Via indirizzo1 (VARIAZIONE
TOPONOMASTICA del 27/11/2019). Le imposte dovute per l'immobile indicato NELL'AVVISO erano state interamente versate dal ricorrente, quale titolare del Codice Utente n. cod.utente per l'utenza dell'immobile di Roma, Via indirizzo1 come si ricava dalle ricevute semestrali che allegava.
In data 03/12/2025, ad esito del riesame della posizione, Roma Capitale ha emesso il doc. n. U251200265979 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992500010238 e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nella sua composizione monocratica , dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 oltre oneri di legge e rimborso del CUT nella misura di Euro 30,00 da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nella sua composizione monocratica , dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 oltre oneri di legge e rimborso del CUT nella misura di Euro 30,00 da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario. Roma 9 febbraio 2026 Il Giudice Giorgio Torchia