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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 272/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Trav. Santa Ruba, 23, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale da infortunio. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'indennizzo in conseguenza dell'infortunio denunciato. CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che, in data 13.06.2020, il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro;
2) accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro de quo, il ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico – fisica valutabile in un danno biologico stimabile in misura non inferiore all'8% secondo le tabelle o, comunque, in misura non inferiore al 6%, con conseguente diritto CP_1 all'ottenimento dell'indennizzo in capitale previsto dalla legge n.38 del 2000 e, per l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentate pro tempore, alla corresponsione CP_1
1 dell'indennizzo in capitale nella misura del 8% di invalidità permanente o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di disponenda consulenza medico – legale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario che, all'uopo, dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
6) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia CP_1 carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in
2 particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << … il Sig. è affetta da: ESITI CICATRIZIALI DI FERITA LC AVAMBRACCIO Parte_1
SX CON LESIONE MUSCOLO PALMARE DEL FLESSORE RADIALE E ULNARE. Detto quadro consegue all'infortunio sul lavoro del 13.6.20. Il grado di inabilità lavorativa è da indicare nella misura dello 05%(CINQUE%).>>
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e l'infortunio denunciato. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato (5%), in quanto al di sotto della soglia di indennizzabilità (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica, già liquidate CP_1 con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Trav. Santa Ruba, 23, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale da infortunio. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'indennizzo in conseguenza dell'infortunio denunciato. CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che, in data 13.06.2020, il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro;
2) accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro de quo, il ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico – fisica valutabile in un danno biologico stimabile in misura non inferiore all'8% secondo le tabelle o, comunque, in misura non inferiore al 6%, con conseguente diritto CP_1 all'ottenimento dell'indennizzo in capitale previsto dalla legge n.38 del 2000 e, per l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentate pro tempore, alla corresponsione CP_1
1 dell'indennizzo in capitale nella misura del 8% di invalidità permanente o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di disponenda consulenza medico – legale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario che, all'uopo, dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
6) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia CP_1 carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in
2 particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << … il Sig. è affetta da: ESITI CICATRIZIALI DI FERITA LC AVAMBRACCIO Parte_1
SX CON LESIONE MUSCOLO PALMARE DEL FLESSORE RADIALE E ULNARE. Detto quadro consegue all'infortunio sul lavoro del 13.6.20. Il grado di inabilità lavorativa è da indicare nella misura dello 05%(CINQUE%).>>
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e l'infortunio denunciato. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato (5%), in quanto al di sotto della soglia di indennizzabilità (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica, già liquidate CP_1 con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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