Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/03/2026, n. 5278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5278 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppa D’Arrigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del 5 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa NU CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 5 ottobre 2022, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 17 febbraio 2018 dallo straniero di origine -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto risulta a suo carico il seguente pregiudizio penale: “ sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 – 445 c.p.p.) emessa in data 11.1.2018 dal Tribunale in composizione monocratica di Milano, divenuta irrevocabile il 9.2.2018, in ordine al reato di cui all’art. 588 comma 2 c.p. (rissa) ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Nello specifico, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto:
- dell’unicità del reato commesso nonché dell’intervenuta estinzione ex lege , essendo decorsi cinque anni dalla sua commissione;
- dell’istanza di riabilitazione presentata;
- delle attuali condizioni d’integrazione sociale.
Il diniego impugnato sarebbe, altresì, carente sotto il profilo motivazionale.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Riguardo alla rilevanza della sentenza di patteggiamento a carico del ricorrente, secondo condiviso e pacifico orientamento giurisprudenziale:
- “ ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n. 1057) ”;
- “ “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019 ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 23 aprile 2025, n. 7941);
- l’Amministrazione ha “ il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque “rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l’ordinato svolgimento della vita sociale” (Cons. Stato, sez. I, parere n. 77 del 2023; pareri nn. 1219, 1756-1761 e 806 del 2022) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 10 agosto 2023, n. 13258).
Né rileva l’intervenuta estinzione del reato o la riabilitazione del reo (di cui in atti non vi è prova), posto che la condotta delittuosa rimane valutabile come fatto storico e, quindi, può essere ragionevolmente considerata come indicativa di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr., ex plurimis , T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 27 ottobre 2022, n. 13910).
In ogni caso, si tratterebbe circostanze intervenute successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, ragion per cui non assumerebbero rilievo in questa sede, posto che, secondo la regola del tempus regit actum , la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.
Il provvedimento risulta, poi, adeguatamente motivato, consentendo di comprendere l’ iter logico seguito dall’Amministrazione nell’adozione del diniego (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 30 agosto 2024, n. 3235).
In ultimo, riguardo alla mancata valutazione delle condizioni di vita del ricorrente, sintomatiche del suo inserimento nella comunità, osserva il Collegio che il ricorrente non ha presentato alcuna osservazione in conseguenza alla comunicazione del preavviso di rigetto, di guisa da non poter giustificare una diversa decisione dell’autorità procedente (cfr., in questo senso, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 8 giugno 2022, n. 7437).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida nella somma complessiva di € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
NU CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CA | RI CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.