Art. 64. Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG 1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino e' effettuata da autorita' pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento.
(( 2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021. )) 3. Gli organismi di controllo privati e le autorita' pubbliche, di seguito denominati «organismi di controllo», che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero.
4. E' istituito presso il Ministero un elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.
5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma 4, scelti ai sensi dei commi 12, 13 e 14 per ottenere l'autorizzazione al controllo di ciascuna denominazione, presentano apposita istanza al Ministero corredata dei seguenti documenti:
a) il piano di controllo, per ciascuna denominazione;
b) il tariffario, per ciascuna denominazione;
c) il certificato di accreditamento, se organismo privato.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 ha durata triennale. I documenti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 sono oggetto di approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento, in caso di modifica.
7. L'autorizzazione di cui al comma 5 puo' essere sospesa in caso di:
a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorita' competente;
d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.
8. La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravita' dei casi, puo' avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticita' rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, e' sottoposto a una specifica attivita' di vigilanza da parte dell'ICQRF.
9. L'autorizzazione di cui al comma 5 e' revocata in caso di:
a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;
b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.
10. La revoca ai sensi del comma 9 e' immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attivita' di controllo fino a sostituzione. Nell'ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilita' di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.
11. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
12. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o dell'IG e, per le denominazioni o indicazioni gia' riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero.
13. In mancanza della scelta di cui al comma 12, le regioni e le province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e' soggetta al controllo di un solo organismo di controllo. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP puo' avvalersi, sotto la propria responsabilita', delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4, purche' le relative attivita' siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della DO o dell'IG sia immesso nel sistema di controllo di piu' organismi di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo:
a) individuare l'organismo responsabile unico dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e' effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni piu' rappresentative della filiera vitivinicola. In caso di imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la scelta e' effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio e' situato lo stabilimento enologico;
b) in presenza delle specifiche funzionalita' realizzate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare l'organismo responsabile unico di tutte le attivita' di certificazione e di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile e' effettuata secondo le modalita' previste alla lettera a).
15. L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici e' in ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP. Con decreto del Ministro sono stabilite le eventuali modalita' per l'individuazione dell'organismo unico e i relativi rapporti tra questo e l'organismo autorizzato per la specifica DO o IG e l'autorita' competente, nonche' i criteri di rappresentativita' di cui alla lettera a) del comma 14.
16. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata.
L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti.
17. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dall'ICQRF.
18. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'esecuzione dell'attivita' di controllo, ivi comprese le informazioni per le idoneita' per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione degli organismi di controllo e delle autorita' pubbliche, a titolo gratuito e in formato elettronico, i dati medesimi.
19. Gli organismi di controllo, con l'alimentazione della banca dati vigilanza, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1º marzo 2012, assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 63.
20. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo.
21. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione, allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(( 2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021. )) 3. Gli organismi di controllo privati e le autorita' pubbliche, di seguito denominati «organismi di controllo», che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero.
4. E' istituito presso il Ministero un elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.
5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma 4, scelti ai sensi dei commi 12, 13 e 14 per ottenere l'autorizzazione al controllo di ciascuna denominazione, presentano apposita istanza al Ministero corredata dei seguenti documenti:
a) il piano di controllo, per ciascuna denominazione;
b) il tariffario, per ciascuna denominazione;
c) il certificato di accreditamento, se organismo privato.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 ha durata triennale. I documenti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 sono oggetto di approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento, in caso di modifica.
7. L'autorizzazione di cui al comma 5 puo' essere sospesa in caso di:
a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorita' competente;
d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.
8. La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravita' dei casi, puo' avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticita' rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, e' sottoposto a una specifica attivita' di vigilanza da parte dell'ICQRF.
9. L'autorizzazione di cui al comma 5 e' revocata in caso di:
a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;
b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.
10. La revoca ai sensi del comma 9 e' immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attivita' di controllo fino a sostituzione. Nell'ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilita' di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.
11. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
12. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o dell'IG e, per le denominazioni o indicazioni gia' riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero.
13. In mancanza della scelta di cui al comma 12, le regioni e le province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e' soggetta al controllo di un solo organismo di controllo. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP puo' avvalersi, sotto la propria responsabilita', delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4, purche' le relative attivita' siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della DO o dell'IG sia immesso nel sistema di controllo di piu' organismi di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo:
a) individuare l'organismo responsabile unico dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e' effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni piu' rappresentative della filiera vitivinicola. In caso di imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la scelta e' effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio e' situato lo stabilimento enologico;
b) in presenza delle specifiche funzionalita' realizzate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare l'organismo responsabile unico di tutte le attivita' di certificazione e di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile e' effettuata secondo le modalita' previste alla lettera a).
15. L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici e' in ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP. Con decreto del Ministro sono stabilite le eventuali modalita' per l'individuazione dell'organismo unico e i relativi rapporti tra questo e l'organismo autorizzato per la specifica DO o IG e l'autorita' competente, nonche' i criteri di rappresentativita' di cui alla lettera a) del comma 14.
16. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata.
L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti.
17. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dall'ICQRF.
18. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'esecuzione dell'attivita' di controllo, ivi comprese le informazioni per le idoneita' per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione degli organismi di controllo e delle autorita' pubbliche, a titolo gratuito e in formato elettronico, i dati medesimi.
19. Gli organismi di controllo, con l'alimentazione della banca dati vigilanza, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1º marzo 2012, assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 63.
20. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo.
21. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione, allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.