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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1144/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229008209170000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229008209170000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229008209170000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229008209170000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.10.2022, il contribuente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29620229008209170000, relativo alle cartelle nn. 29620100087970244000 e 296201100656692231000,;pur ammettendo la notifica delle due carte,,e rilevava e deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali sottesi.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso, rilevando l'applicabilità del termine prescrizionale decennale ai crediti erariali e la sussistenza di atti interruttivi, nonché la sospensione dei termini prescrizionali ex art. 68 D.L. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla prescrizione dedotta dal contribuente
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione afferma che i crediti erariali relativi a IRPEF e IVA non sono soggetti alla prescrizione quinquennale, bensì al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946
c.c., non potendo qualificarsi come prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Si richiamano Cass. nn. 24322/2014, 12910/2018, 25716/2020, Ne consegue che la tesi del ricorrente, fondata sull'applicazione del termine quinquennale, è giuridicamente erronea.
2. Sulla decorrenza del termine prescrizionale
Circa la notifica delle due cartelle avvenuta nel 2011 non vi è alcuna contestazione;
inoltre si osserva che l'avviso di intimazione impugnato è stato notificato nel 2022; nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 è intervenuta la sospensione legale dei termini prescrizionali ex art. 68 D.L. 18/2020, richiamante l'art. 12 D.
Lgs. 159/2015.
Tale sospensione, pacificamente applicabile ai crediti in riscossione, comporta l'allungamento del termine prescrizionale, con conseguente tempestività dell'atto impugnato.
3. Sulla dedotta prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle
Le eccezioni relative a presunti vizi delle cartelle avrebbero dovuto essere proposte entro 60 giorni dalla loro notifica, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992.
Il contribuente è pertanto decaduto dal potere di contestare tali atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue:
in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione: € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
in favore dell'Agenzia delle Entrate: € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; Condanna la parte ricorrente alle spese del giuidizio i.
1. In favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
2. in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Palermo: € 1.000,00.
Così deciso in Palermo, il 26.11.25
Il Relatore il Presidente
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1144/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229008209170000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229008209170000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229008209170000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229008209170000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.10.2022, il contribuente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29620229008209170000, relativo alle cartelle nn. 29620100087970244000 e 296201100656692231000,;pur ammettendo la notifica delle due carte,,e rilevava e deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali sottesi.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso, rilevando l'applicabilità del termine prescrizionale decennale ai crediti erariali e la sussistenza di atti interruttivi, nonché la sospensione dei termini prescrizionali ex art. 68 D.L. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla prescrizione dedotta dal contribuente
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione afferma che i crediti erariali relativi a IRPEF e IVA non sono soggetti alla prescrizione quinquennale, bensì al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946
c.c., non potendo qualificarsi come prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Si richiamano Cass. nn. 24322/2014, 12910/2018, 25716/2020, Ne consegue che la tesi del ricorrente, fondata sull'applicazione del termine quinquennale, è giuridicamente erronea.
2. Sulla decorrenza del termine prescrizionale
Circa la notifica delle due cartelle avvenuta nel 2011 non vi è alcuna contestazione;
inoltre si osserva che l'avviso di intimazione impugnato è stato notificato nel 2022; nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 è intervenuta la sospensione legale dei termini prescrizionali ex art. 68 D.L. 18/2020, richiamante l'art. 12 D.
Lgs. 159/2015.
Tale sospensione, pacificamente applicabile ai crediti in riscossione, comporta l'allungamento del termine prescrizionale, con conseguente tempestività dell'atto impugnato.
3. Sulla dedotta prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle
Le eccezioni relative a presunti vizi delle cartelle avrebbero dovuto essere proposte entro 60 giorni dalla loro notifica, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992.
Il contribuente è pertanto decaduto dal potere di contestare tali atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue:
in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione: € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
in favore dell'Agenzia delle Entrate: € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; Condanna la parte ricorrente alle spese del giuidizio i.
1. In favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
2. in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Palermo: € 1.000,00.
Così deciso in Palermo, il 26.11.25
Il Relatore il Presidente