TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, lette le “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza, celebrata secondo la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1379 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, e vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il 25 Parte_1 C.F._1
settembre 1979, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ercole Moscarini, in virtù
di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Termoli (CB), via Corsica n. 1/C,
resistente contumace;
Oggetto: inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. il sig. Parte_1 ha adito il Tribunale di Chieti, deducendo l'inadempimento della Controparte_1
agli obblighi assunti con contratto preliminare di compravendita stipulato
[...]
in data 22 giugno 2022, e chiedendo, in conseguenza, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto medesimo nonché la condanna della società resistente alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., per l'importo complessivo di € 20.000,00.
Ha esposto il ricorrente che, con il suddetto contratto preliminare, la
[...]
si era obbligata a vendere al sig. un locale ad uso Controparte_1 Parte_1
magazzino, da adibirsi a civile abitazione, sito in Chieti Scalo, via Modesto della
Porta, piano terra, distinto con il n. 4 e con superficie lorda di mq 25,44. Il prezzo della compravendita era stato convenuto in € 25.000,00, di cui € 10.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione del contratto a titolo di caparra confirmatoria,
mediante assegno bancario non trasferibile.
Ai sensi dell'art. 6 del contratto preliminare, la consegna dell'immobile doveva avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022, data qualificata come termine ultimo ed essenziale, e avrebbe dovuto essere seguita, entro sessanta giorni, dalla stipula del contratto definitivo presso il notaio scelto dalla promittente venditrice. Era altresì previsto che la società venditrice convocasse l'acquirente con un preavviso di almeno dieci giorni sia per la visita dell'immobile, sia per la sottoscrizione del rogito notarile.
Tuttavia, il termine essenziale per la consegna dell'immobile spirava infruttuosamente, senza che la resistente avesse dato seguito alle obbligazioni contrattuali assunte. Il sig. , a fronte del protrarsi dell'inadempimento, Parte_1 tentava ripetutamente di ottenere riscontro dall'ing. senza esito. Pertanto, in CP_1 data 27 settembre 2024, attivava una procedura di mediazione dinanzi all'SM
, manifestando la propria disponibilità a procedere comunque alla stipula CP_2
del definitivo, purché in tempi immediati e previa decurtazione, dal saldo del prezzo,
di un importo a titolo di risarcimento per il danno da ritardo, quantificato nel valore locativo dell'immobile per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e l'effettiva consegna.
2 Nel corso della mediazione, la parte promittente venditrice si dichiarava disponibile alla stipula del contratto definitivo, ma subordinando tale disponibilità al pagamento integrale del saldo pattuito, senza alcun riconoscimento della pretesa risarcitoria. Di fronte a tale chiusura, il sig. ribadiva la volontà di procedere Parte_1 all'acquisto solo a condizione della contestuale liquidazione del danno da ritardo, preannunciando, in difetto, l'intenzione di risolvere il contratto per inadempimento della controparte. La procedura conciliativa si concludeva con esito negativo in data
18 ottobre 2024.
In assenza di qualsivoglia successivo adempimento da parte della società resistente, il sig. ha adito il presente giudizio chiedendo: l'accertamento e/o Parte_1
la dichiarazione della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore;
la condanna della resistente alla restituzione del doppio della caparra versata, pari ad € 20.000,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002; la condanna alle spese di lite.
La parte resistente è rimasta contumace.
La domanda proposta da è fondata e merita Parte_1
accoglimento per le seguenti ragioni.
In via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda. Sebbene il ricorrente abbia formalmente richiesto l'accertamento della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'esame del contenuto sostanziale della pretesa - limitata alla richiesta della restituzione del doppio della caparra confirmatoria, senza alcuna ulteriore domanda risarcitoria - impone di configurarla come domanda di recesso ex art. 1385 comma 2 c.c. La giurisprudenza di legittimità,
in modo costante, ammette che, laddove il petitum si esaurisca nella sola richiesta del doppio della caparra, il giudice possa riqualificare l'azione come recesso, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte, trattandosi in tal caso di una modalità alternativa e stragiudiziale di scioglimento del vincolo contrattuale.
Nel caso di specie, risultano integrati tutti i presupposti per l'esercizio del recesso ai sensi della suddetta norma. È pacifico in atti che il ricorrente ha versato la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria al momento della stipula del
3 contratto preliminare del 22 giugno 2022. È parimenti incontestato che la società convenuta non ha provveduto alla consegna dell'immobile entro il termine del 31 dicembre 2022, previsto dal contratto come ultimo ed essenziale, e che tale inadempimento si è protratto per quasi due anni, senza che la venditrice abbia posto in essere alcuna iniziativa volta all'adempimento o fornito giustificazioni. La parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova in merito al proprio adempimento o alla sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'inadempimento.
L'inadempimento si presenta, dunque, come grave, essendo riferito all'obbligazione principale e avendo reso inutile per l'acquirente la prestazione attesa, in un contesto contrattuale in cui era espressamente prevista, per ipotesi del genere,
una clausola risolutiva a favore del promissario acquirente. Ne consegue la legittimità del recesso esercitato dal sig. , con conseguente diritto alla restituzione del Parte_1
doppio della caparra versata.
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, il diritto alla corresponsione del doppio della caparra ha natura forfettaria e prescinde dalla prova del danno effettivamente subito, trattandosi di una liquidazione anticipata e convenzionale del pregiudizio.
Trattandosi di pronuncia costitutiva, gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dalla data della presente sentenza. Non ricorrono invece i presupposti per l'applicazione del d.lgs. 231/2002, trattandosi di obbligazione restitutoria derivante da un rapporto privatistico e non di credito commerciale.
Le spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi) seguono la soccombenza della parte resistente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
disattesa:
4
- dichiara legittimamente esercitato dal ricorrente il recesso ex art. 1385 comma 2 c.c. dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22
giugno 2022;
- condanna la a restituire al sig. Controparte_1 Parte_1
il doppio della caparra confirmatoria ricevuta, e dunque a pagare
[...]
in suo favore la somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00), oltre interessi legali sulla somma suddetta, decorrenti dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.397,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre spese
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 10 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, lette le “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza, celebrata secondo la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1379 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, e vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il 25 Parte_1 C.F._1
settembre 1979, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ercole Moscarini, in virtù
di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Termoli (CB), via Corsica n. 1/C,
resistente contumace;
Oggetto: inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. il sig. Parte_1 ha adito il Tribunale di Chieti, deducendo l'inadempimento della Controparte_1
agli obblighi assunti con contratto preliminare di compravendita stipulato
[...]
in data 22 giugno 2022, e chiedendo, in conseguenza, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto medesimo nonché la condanna della società resistente alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., per l'importo complessivo di € 20.000,00.
Ha esposto il ricorrente che, con il suddetto contratto preliminare, la
[...]
si era obbligata a vendere al sig. un locale ad uso Controparte_1 Parte_1
magazzino, da adibirsi a civile abitazione, sito in Chieti Scalo, via Modesto della
Porta, piano terra, distinto con il n. 4 e con superficie lorda di mq 25,44. Il prezzo della compravendita era stato convenuto in € 25.000,00, di cui € 10.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione del contratto a titolo di caparra confirmatoria,
mediante assegno bancario non trasferibile.
Ai sensi dell'art. 6 del contratto preliminare, la consegna dell'immobile doveva avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022, data qualificata come termine ultimo ed essenziale, e avrebbe dovuto essere seguita, entro sessanta giorni, dalla stipula del contratto definitivo presso il notaio scelto dalla promittente venditrice. Era altresì previsto che la società venditrice convocasse l'acquirente con un preavviso di almeno dieci giorni sia per la visita dell'immobile, sia per la sottoscrizione del rogito notarile.
Tuttavia, il termine essenziale per la consegna dell'immobile spirava infruttuosamente, senza che la resistente avesse dato seguito alle obbligazioni contrattuali assunte. Il sig. , a fronte del protrarsi dell'inadempimento, Parte_1 tentava ripetutamente di ottenere riscontro dall'ing. senza esito. Pertanto, in CP_1 data 27 settembre 2024, attivava una procedura di mediazione dinanzi all'SM
, manifestando la propria disponibilità a procedere comunque alla stipula CP_2
del definitivo, purché in tempi immediati e previa decurtazione, dal saldo del prezzo,
di un importo a titolo di risarcimento per il danno da ritardo, quantificato nel valore locativo dell'immobile per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e l'effettiva consegna.
2 Nel corso della mediazione, la parte promittente venditrice si dichiarava disponibile alla stipula del contratto definitivo, ma subordinando tale disponibilità al pagamento integrale del saldo pattuito, senza alcun riconoscimento della pretesa risarcitoria. Di fronte a tale chiusura, il sig. ribadiva la volontà di procedere Parte_1 all'acquisto solo a condizione della contestuale liquidazione del danno da ritardo, preannunciando, in difetto, l'intenzione di risolvere il contratto per inadempimento della controparte. La procedura conciliativa si concludeva con esito negativo in data
18 ottobre 2024.
In assenza di qualsivoglia successivo adempimento da parte della società resistente, il sig. ha adito il presente giudizio chiedendo: l'accertamento e/o Parte_1
la dichiarazione della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore;
la condanna della resistente alla restituzione del doppio della caparra versata, pari ad € 20.000,00, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002; la condanna alle spese di lite.
La parte resistente è rimasta contumace.
La domanda proposta da è fondata e merita Parte_1
accoglimento per le seguenti ragioni.
In via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda. Sebbene il ricorrente abbia formalmente richiesto l'accertamento della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'esame del contenuto sostanziale della pretesa - limitata alla richiesta della restituzione del doppio della caparra confirmatoria, senza alcuna ulteriore domanda risarcitoria - impone di configurarla come domanda di recesso ex art. 1385 comma 2 c.c. La giurisprudenza di legittimità,
in modo costante, ammette che, laddove il petitum si esaurisca nella sola richiesta del doppio della caparra, il giudice possa riqualificare l'azione come recesso, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte, trattandosi in tal caso di una modalità alternativa e stragiudiziale di scioglimento del vincolo contrattuale.
Nel caso di specie, risultano integrati tutti i presupposti per l'esercizio del recesso ai sensi della suddetta norma. È pacifico in atti che il ricorrente ha versato la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria al momento della stipula del
3 contratto preliminare del 22 giugno 2022. È parimenti incontestato che la società convenuta non ha provveduto alla consegna dell'immobile entro il termine del 31 dicembre 2022, previsto dal contratto come ultimo ed essenziale, e che tale inadempimento si è protratto per quasi due anni, senza che la venditrice abbia posto in essere alcuna iniziativa volta all'adempimento o fornito giustificazioni. La parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova in merito al proprio adempimento o alla sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'inadempimento.
L'inadempimento si presenta, dunque, come grave, essendo riferito all'obbligazione principale e avendo reso inutile per l'acquirente la prestazione attesa, in un contesto contrattuale in cui era espressamente prevista, per ipotesi del genere,
una clausola risolutiva a favore del promissario acquirente. Ne consegue la legittimità del recesso esercitato dal sig. , con conseguente diritto alla restituzione del Parte_1
doppio della caparra versata.
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, il diritto alla corresponsione del doppio della caparra ha natura forfettaria e prescinde dalla prova del danno effettivamente subito, trattandosi di una liquidazione anticipata e convenzionale del pregiudizio.
Trattandosi di pronuncia costitutiva, gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dalla data della presente sentenza. Non ricorrono invece i presupposti per l'applicazione del d.lgs. 231/2002, trattandosi di obbligazione restitutoria derivante da un rapporto privatistico e non di credito commerciale.
Le spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi) seguono la soccombenza della parte resistente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
disattesa:
4
- dichiara legittimamente esercitato dal ricorrente il recesso ex art. 1385 comma 2 c.c. dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22
giugno 2022;
- condanna la a restituire al sig. Controparte_1 Parte_1
il doppio della caparra confirmatoria ricevuta, e dunque a pagare
[...]
in suo favore la somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00), oltre interessi legali sulla somma suddetta, decorrenti dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.397,00 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre spese
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 10 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
5