Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
In caso di infortunio sul lavoro per omesso approntamento delle armature di sostegno di uno scavo profondo oltre un metro e mezzo, può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti solo quando l'evento si sia verificato per cause occulte o lesioni interne del terreno preventivamente non riconoscibili né verificabili da tecnico specializzato tramite consulenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2014, n. 11132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11132 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 19/12/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 2602
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 29622/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RT N. IL 04/04/1956;
avverso la sentenza n. 450/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 29/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI M. G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 16 luglio 2007 GO GI, dipendente della impresa TT s.r.l., veniva travolto da materiale di scavo e terriccio mentre si trovava all'interno di uno scavo del cantiere di via De Marchi, in Tolmezzo. Nell'occorso riportava lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in un tempo superiore a quaranta giorni.
Il Tribunale di Tolmezzo giudicava responsabile del sinistro TT RT, datore di lavoro del GO ed altresì direttore di cantiere e coordinatore delle attività degli operai della Impresa TT, al quale ascriveva di non aver disposto che le pareti dello scavo, profondo oltre 1,50 mt., fossero sostenute da apposite armature e che in prossimità dello stesso non fosse mantenuto materiale ed altresì per non essersi assicurato che fosse rispettato il piano di sicurezza e coordinamento. Conseguentemente, condannava lo TT alla pena di mesi due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato quella di primo grado, sostituendo la pena detentiva con Euro 2.280 di multa.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio motivazionale:
- in relazione alla durata delle lesioni patite dal lavoratore e quindi alla procedibilità di ufficio del reato di lesioni personali colpose. L'esponente rammenta le circostanze che erano state evidenziate alla Corte di Appello a dimostrazione che la malattia si era protratta oltre quaranta giorni per cause attinenti alla vita privata del lavoratore, lamentando che le argomentazioni difensive sono state ignorate dalla Corte territoriale;
- in relazione alla applicabilità al caso di specie del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, non essendo dimostrato che il terreno dello scavo non desse sufficiente garanzia di stabilità e quindi fosse doverosa l'armatura dello scavo.
Deduce altresì vizio motivazionale in relazione all'attribuzione delle lesioni patite dal GO all'infortunio occorso nel cantiere della Impresa TT, che l'esponente esclude richiamando gli elementi acquisiti al processo che militerebbero nel senso indicato dalla difesa;
in relazione alla dedotta eccessività della pena e alla mancata inflizione di pena pecuniaria, avendo la Corte di Appello reso a riguardo una affermazione "apodittica e di scuola". CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, nei termini di seguito precisati.
3.1. Vero è che la replica offerta dalla Corte di Appello ai rilievi difensivi - che, in relazione all'accertamento della durata della malattia operato dal primo giudice, lamentavano che alla diagnosi di pronto soccorso non era seguito alcun serio accertamento sanitario della effettiva durata della malattia;
che lo stesso GO aveva riferito in dibattimento che aveva subito un altro piccolo infortunio domestico;
che questi aveva mentito in ordine a vicende personali - appare insufficiente, essendo stata data una risposta invero illogica, sostenendo il carattere meramente ipotetico di quanto prospettato dalla difesa e al contempo negando quella perizia medico - legale che la parte chiedeva proprio per trascorrere dalle ipotesi alla prova. Ma siffatto empasse motivazionale non inficia la tenuta complessiva della motivazione della Corte di Appello poiché quel passaggio concerne il chiarimento della complessiva durata della malattia, ferma restando la prognosi di quarantacinque giorni formulata dal primo sanitario.
Infatti, la durata della malattia è stata determinata dalla Corte facendo riferimento al certificato del sanitario del pronto soccorso presso il quale il GO si presentò immediatamente dopo l'infortunio; certificato che indicava appunto una prognosi di quarantacinque giorni. La Corte territoriale ha spiegato perché una simile prognosi fosse congrua rispetto alla diagnosi. Per tale aspetto il ricorrente si limita a replicare il giudizio di necessaria provvisorietà e superficialità di una diagnosi eseguita presso il pronto soccorso, peraltro asseritamente relativizzata (45 giorni "piu" o meno") da colei che l'aveva formulata. Si tratta, invero, di argomentazione di nessuna decisività, che postula una indimostrata carenza di professionalità nei medici di pronto soccorso e che vorrebbe desumere da una ovvia prudenza del sanitario nell'asserire la esatta coincidenza tra prognosi e decorso una inattendibilità della prima. Si tratta, in altri termini, di motivo manifestamente infondato, la cui eventuale mancata presa in esame da parte del giudice di appello non determinerebbe comunque l'annullamento della decisione (cfr. Sez. 5^, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia e altro, Rv. 256314).
3.2. Alla luce dei rilievi mossi dal ricorrente mette conto rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti e preposti, in caso d'infortunio per omesso approntamento delle armature di sostegno dello scavo, solo quando l'evento si sia verificato per cause occulte o lesioni interne del terreno non preventivamente riconoscibili e verificabili nemmeno da tecnico specializzato richiesto della sua consulenza (Sez. 4^, n. 11409 del 17/05/1990 - dep. 11/08/1990, Alessio, Rv. 185092). Nel caso di specie la Corte distrettuale ha ricordato che tanto la teste Cussigh, u.p.g. dell'ASL, che il teste Poles avevano riferito di un terreno "franoso" e sicuramente non compatto. A fronte di ciò le osservazioni del ricorrente circa l'assenza di certezza del fatto che l'origine del franamento sia stata l'accumulo di materiale nei pressi dello scavo risultano inconferenti e ancora una volta non sufficientemente consapevole della specifica professionalità degli u.p.g. intervenuti è l'assunto secondo il quale essi avrebbero parlato di terreno franoso solo perché questo era franato. Indifferente a quanto esplicato dalla Corte di Appello è poi l'evocazione di un comportamento abnorme del lavoratore;
tanto importa la aspecificità del motivo (cfr. ex multis, Sez. 5^, n. 28011 del 15/02/2013 - dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568).
3.3. La riconducibilità delle lesioni patite dal GO all'infortunio occorsogli sul lavoro viene contestata dal ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Messana;
le quali sono state, tuttavia, valutate dalla Corte di Appello come inattendibili, per essere in contraddizione con altre risultanze processuali, non limitate alle pur antagoniste dichiarazioni della persona offesa. Il motivato giudizio di inattendibilità non è in alcun modo censurato dal ricorrente, che si limita a riproporre la versione del Messana quale punto di riferimento della ricostruzione dei fatto che si vorrebbe veder accreditata da questa Corte. D'altronde, anche sul piano lessicale ("Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale...") la censura è strutturata come mera offerta di una diversa ricostruzione dell'accaduto. Così palesandosi inammissibile.
3.4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Con l'appello non si era chiesta la inflizione della pena pecuniaria (come possibile, trattando di reato punito con la pena alternativa della reclusione o della multa) ma la conversione della pena detentiva inflitta in quella pecuniaria;
che è appunto quanto fatto dalla Corte di Appello.
4. Segue, alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015