Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14806 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA1 4 8 06 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 2375/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.34582 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud.13/05/02 Dott. Camillo FILADORO -> Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DR GI;
- intimato la sentenza n. 354/98 del Tribunale di 3 avverso BOLOGNA, depositata il 23/01/99 R.G.N. 2916/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Francesco 2082 -1- Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso dal festo primo al O motivo rigetto;
dal settimo all'ottavo motivo inamissibilità in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Bologna del 6/5/97 RE RE proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di EG MI con la quale era stata accolta la sua domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Interno per l'erogazione della indennità di accompagnamento, con decorrenza però dal 1° ottobre 1996 e non dal febbraio 1995, come da lui richiesto. Il Ministero contrastava la domanda, ma il Tribunale, con 24/1/99, l'accoglieva, condannando ilsentenza del 16/12/98 3. Ministero a corrispondere la prestazione dal 1° marzo 1995. Precisava il giudice del riesame che il richiedente di età molto avanzata (essendo nato nel 1907) era affetto da demenza senile con deficit intellettivo marcato e turbe comportamentali, per cui oltre ad essere totalmente inabile al lavoro aveva “persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua". La さ valutazione del consulente era confermata dalla documentazione sanitaria in atti, in base alla quale in CTU aveva concluso che la condizione invalidante, con necessità di assistenza continua, decorreva "almeno dalla data del certificato neurologico della US di EG MI (dr. M. Baratti) rilasciato il 24/2/1995”. La relazione di consulenza era pienamente condivisibile, essendo rigorosa, documentata e sorretta da razionalità logica e conoscenza della materia. La corresponsione della prestazione quindi doveva essere retrodatata al 1° marzo 1995. minimamente preoccuparsi di motivare sul contrasto esistente con il primo consulente che era giunto a conclusioni diverse. Sotto un altro profilo, la stessa consulenza di secondo grado è immotivata e contraddittoria in ordine alla individuazione dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto si limita alla retrodatazione del beneficio sul dato diagnostico relativo alla sussistenza dello “stato demenziale senile”. Questa sindrome attraversa diverse fasi di sviluppo prima di giungere alla forma più grave e conclamata, trattandosi di patologia lentamente ingravescente, con la conseguenza che non è dato comprendere come in breve tempo, a partire dalla prima diagnosi del 23/10/92, potesse evolvere ed aggravarsi fino al punto da giungere alla necessità di accompagnamento alla data del 24/4/94, quando è stata espressa la diagnosi di “iniziale decadimento cerebrale su base vasculopatica”. La senilità avanzata non basta per far ritenere sussistente to state invalidante. Il ricorso è infondato. Il primo e secondo motivo vanno trattati congiuntamente, perché fra loro connessi, in quanto fondati sul medesimo fatto, la sussistenza cioè di un deficit psichico, che secondo l'assunto comporterebbe due effetti contrapposti ed in un certo senso contraddittori: lo stesso, infatti, viene preso in considerazione dal ricorrente, da una parte, per dedurne la nullità-inesistenza del rapporto processuale, avendo la parte agito personalmente e non tramite il rappresentante legale, e dall'altra per affermare l'inammissibilità di un accertamento incidentale dello status soggettivo di incapacità ad agire, che presuppone la valida costituzione del rapporto processuale. La tesi;
3 oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria, è infondata sia perché " anche l'incapace naturale può agire in giudizio, fino a quando non venga dichiarato lo stato di interdizione nell'apposito processo, e sia perché il presente giudizio ha come solo oggetto l'accertamento della necessità di accompagnamento per infermità e nessun effetto ha sullo status personale dell'infermo, anche se la prestazione assistenziale venga riconosciuta per malattia psichica (fr. sulle due questivu, e. plur= nimis = Cass. n. 5152/1999 e Cass. n. 15071/2001)- p.a. In ordine al terzo motivo rileva il Collegio che la sentenza è adeguatamente motivata anche quando il giudice si limita a riportare i giudizi espressi dal proprio consulente, specie quando, come avviene nel caso in esame, lo stesso abbia ampiamente giustificato la diversa valutazione, rispetto alle conclusioni del consulente di primo grado, sulla base delle risultanze dei ricoveri ospedalieri e della certificazione medica neurologica proveniente dalle strutture pubbliche, presa in esame per giustificare la diversa decorrenza della prestazione. Il ricorrente peraltro si limita a proporre la sua diversa valutazione diagnostica senza porre in evidenza gli eventuali errori clinici e diagnostici commessi dal consulente di secondo grado ed i vizi logici della consulenza e quindi della sentenza che l'ha recepita. Tutte le censure vanno quindi disattese ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi la parte costituita in giudizio.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle All spese Roma 13 maggio 2002 enco IL CANCELLIERE IL CONSIGLIERE EST. rancenes Maiorano IL PRESIDENTE Jalut y Depositato in Cancelleria oggi, 18 OTT, 2002 IL CANCELLIEREle е