Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1994, n. 8328
CASS
Sentenza 30 giugno 1994

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Nell'ambito dell'aggravamento previsto dall' art. 118 cod. pen. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato è sanzionato penalmente. Con la conseguenza che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore come concorrente morale è punibile nei suoi confronti e nei confronti dell'autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, la legge vuole perseguibile d'ufficio. Il principio non risulta inciso dalla novella del 7 febbraio 1990 n. 19, il cui art. 3 ha sostituito il vecchio art. 118 cod. pen., perché con essa è stata stabilito che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo, la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Sicché le altre circostanze - tra cui la circostanza soggettiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso, - sono soggette al pur novellato art. 59 comma secondo, cioè sono valutate a carico dell'imputato se da lui conosciute o ignorate per colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1994, n. 8328
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8328
    Data del deposito : 30 giugno 1994

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