Sentenza 30 giugno 1994
Massime • 1
Nell'ambito dell'aggravamento previsto dall' art. 118 cod. pen. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato è sanzionato penalmente. Con la conseguenza che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore come concorrente morale è punibile nei suoi confronti e nei confronti dell'autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, la legge vuole perseguibile d'ufficio. Il principio non risulta inciso dalla novella del 7 febbraio 1990 n. 19, il cui art. 3 ha sostituito il vecchio art. 118 cod. pen., perché con essa è stata stabilito che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo, la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Sicché le altre circostanze - tra cui la circostanza soggettiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso, - sono soggette al pur novellato art. 59 comma secondo, cioè sono valutate a carico dell'imputato se da lui conosciute o ignorate per colpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1994, n. 8328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8328 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1994 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 30.6.94 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE 3/a PENALE
N. 1721 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PIETRO PAOLO GLINNI Presidente
FEUCIANGEL Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. UMBERTO N. 6128/94 BARD NE 2. » NA
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4.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI LF n.Ivrea il 6.10.47;
avverso la sentenza emessa dalla corte di appello di
Torino sez.II/a p. in data 19.11/3.12.93;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
A. Spinosi Roma
Mod. 82.
2
UMBERTO FELICIANGELI
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale . Eduards SCARPACCIONE che ha concluso perIl esguto dal ricorso
Udit difensor 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il tribunale di Torino, con la sentenza 25.3/1.4.93,
riteneva la responsabilità per quanto qui interessa- di abypla
NT AL per i reati che seguono: capo E), violenza carnale presunta e atti dilibidine(artt.
519 comma 2 n.1 e 521 commi 1 e 2, e 81 cp.) in pregiudizio dei minori infraquattordicenni LI IU e RI
RI; fatti commessi in Ivrea dall'inizio del 1979 al 19.3.80; capo F) sottrazione continuata per fine di libidine in pre=
giudizio dei minori infraquattordicenni LI IU, I= RI AR e RI, conducendoli e trattenendoli nella abitazione di FA DO per commettere il reato di cui al capo E)"; fatti commessi nelle stesso tempo di cui sopra.
Con la diminuente prevista per il rito abreviato della disciplina transitoria, il tribunale condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, unificati tutti i reati per l'art.81 cp.
Dichiarava la pena principale e accessoria inflitta al NT interamente condonate ai sensi dei DPR. n.
744/81, n.865/86 e n. .394/90, ma disponeva la revoca del con' dono riconosciuto all'imputato con la sentenza dello stesso tribunale di Torino del 19.2.79.
Con la medesima sentenza il tribunale riteneva la re-
sponsabilità di SE AR madre dei minori Balistrieri
AR e RI per ( tra l'altro) concorso nel reatò
-
di violenza carnale e atti di libidine ascritti al Monte=
grandi in pregiudizio del RI RI ( capo M);
e di GO AR madre del minore infraquattordicenne Li=
-
per concorso nei reati di violenza carnale cata IU -
e atti di libidine ascritti al NT in pregiudizio del figlio capo 0); condannadole alle pene ritenute di giu- 4
stizia.
1/a. La corte di appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata solo dal NT, riconosciute le atte= nuanti generiche prevalenti, riduceva le pene inflitte al detto imputato ad anni 2 e mesi 6, ferme restando le altre statuizioni della sentenza di primo grado.
-Per quanto concerne la SE ferma l'affermazione
di responsabilità applicava la continuazione con i reati
-
ritenuti dalla stessa corte con la sentenza 8.4.93 (irrevocabile il 15.5.85), disponendo l'aumento della pena con quella sen' tenza inflitta di mesi 6 di reclusione.
Riguardo alla GO la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale diveniva irrevocabile in data 11.5.93.
La corte respingeva la richiesta della difesa di pro=
sciogliere il NT dai reati ascrittigli per mancanza di querela, osservando che i reati stessi erano perseguibili in virtù della disposizione dell'art.122 cp.( querela di uno fra i più offesi), perché si dovevano ritenere estesi ai minori
RI RIxeAR,e LI IU gli effetti della querela presentata dalla madre del minore SC
VI anch'egli coinvolto nei fatti toccati agli altri ragazzi), pur essendo stato il NT assolto dai medesimi reati commessi in suo danno, perché era emerso nel corso del giudizio che il SC al momento dei fatti aveva superato l'età di anni 14.
Osservava la corte sul punto che dalle risultanze processuali era emerso che il NT aveva portato con sé i ragazzi, tutti insieme, e quindi contestualmente aveva dato sfogo alla sua libidine, trattenendoli insieme nella medesima stanza e dedicando loro contestualmente le sue iniziative lascive.
Dunque, ad avviso della corte coerente Sul punto תי
con, il tribunale si era trattato di un unico reato con pluralità di persone offese, e non di più reati contestual' mente commessi in pregiudizio di più persone, sicché torna= va applicabile il citato articolo 122 cp.,il quale, come
é noto, prescrive che "il reato commesso in danno di più persone é punibile anche se la querela é proposta da una soltanto di esse".
2.- Con unico articolato motivo il difensore del N'
DI( unico ricorrente) deduce la erronea applicazione dell'art. citato, perché non si verte nell'ipotesi di un unico reato commesso in danno di più persone, bensì di più reati
(tanti quanti sono i minori offesi) commessi contestualmente in pregiudizio di più persone.
Ciò perché i reati di violenza carnale, atti di libi=
dine e ratto a fine di libidine si concretizzano anche se commessi in pregiudizio di una sola persona, con la conse= guenza che,se commessi contestualmente nei confronti di più persone, si hanno più reati distinti, unificabili ex art.81 cp.
sotto il paradigmán del concorso formale.
Pertanto la querela sporta dalla madre del giovane
SC non poteva considerarsi efficace per gli altri ragazzi, non trattandosi di un unico reato, ma di più reati. La difesa conclude quindi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela(art. 542 comma 1, cp).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il motivo dedotto dalla difesa é certamente fonda=
to, e tuttavia per quanto appresso si é per dire non
-
può condurre alla conclusione auspicata oaz 6
E' certo
- per costante giurisprudenza e conforme dot' che la fattispecie di cui all'art.122 cp., che trina-
ha sancito l'indivisibilità della querela dal punto di vista attivo, é applicabile solo nel caso di un unico reato, che, pur arrecando pregiudizio a più persone, sia punito con urjunica sanzione, in quanto edittalmente confi- gurato come fatto unico realizzabile confun'u unica azione alla quale consegue un unico evento.
Valga per tutte ( oltre alla sentenza richiamata dal difensore) cass. sez.2/a 18.5.84, Cavallaro, per non dire della ormai remota sentenza di cass.
5.6.62 in cass. pen.mass. 63,59, concernente il caso, emblematico, di dif= famazione di più persone con un unica espressione diffa=
matoria, caso nel quale appunto fu esclusa l'applicabilità
dell'art.122 citato.
E' fuor di dubbio quanto ricordato dalla difesa,
che la sottrazione di più persone e la consumazione con esse, in un unico contesto, di congiungimenti carnale e atti di libidine, sono fatti concettualmente distinti,
i quali darno luogo a fatti- reato distinti e come tali autonomamente puniti, perché la legge configura editial' mente come reato la condotta posta in essere in pregiu=
dizio di una sola persona con la relativa lesione dello interesse tutelato di seguito all'evento.
La contestualità dell'azione non toglie la pluralità degli eventi e delle correlative lesioni, ma dà solo luogo al concorso formale (art.81 cp.).
2.- Posto ciò, non é possibile tuttavia pervenire, come si é accennato, alla conclusione defl'improcedibilità, 1
perché nel caso i reati di violenza carnale e atti di libi=
dine sono stati commessi dal Montegrande in concorso con le madri dei ragazzi, SE AR e GO AR, rite= 7
nute, in sede di merito, concorrenti morali dei fatti,per avere consentito all'imputato di prendere con sé i ragaz= zi e di strumentalizzarli secondo la sua voglia libidi= nosa, e per avere ricevuto per questo uompensi in dena=
ro.
E d'altra parte, é stato altresi accertato in sede di merito, che l'imputato era consapevole del rapporto intercorrente tra i ragazzi e le due donne.
Ne discende che i reati sono perseguibili di ufficio ai sensi dell'art.542, comma 3 n.l,cp.
La giurisprudenza di questa corte, a partire dalla sentenza di sez.3/a, 2.12.74, Trombin, seguita da sez.3/a
19.10.83,Corallini e da sez.. 3/aa 8.10.85, Sacco, ha ricono=
sciuto che nell'ambito dell'aggravamento previsto dallo art.118 cp. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato é sanzionato penalmente.Con la conse= guenza che il reato di violenza sessuale commesso dal ge=
nitore come concorrente morale é punibile nei suoi con' fronti e nei confronti dell'autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, ,la legge vuole perseguibile d'ufficio.
Il principio non risulta inciso dalla novella del
7.2.90 n.19, il cui art.3 ha sostituito il vecchio art. 118 cp., perché con essa é state stabilito che sono va=
lutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo,la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole.Sicché le altre e nella specie di tratta della circostanza circostanze
-
soggettiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso -, sono soggette al pur novellato art.59 comma 2, cioé sono valutate a carico dell''imputato se da lui conosciute o 8
ignorate per colpa.
Ma nel caso é stato accertato, come si é detto, che l'imputato era consapevole del rapporto di parentela tra l'offeso e la complice, alla quale aveva dato il compenso per l'affidamento e quant'altro, dei ragazzi.
Nessun dubbio pertanto che dall'attribuibilità del' ६
l'unedo reato di violenza carnale e di atti di libidine di ciascuno ai danni dei ragazzi, alle rispettive madri, dis-cenda la perseguibilità di ufficio perché i fatti sono stati com= messi dalle due donne (art.542 comma 3 n.l citato), e che i reati stessi sono perseguibili d'ufficio anche nel con' fronti del concorrente materiale, consapevole della sussi= stenza del rapporto determinante tra le concorrenti e le persone offese.
2/a.- L'indiscusso rapporto di connessione teleo= logica tra i fatti di violenza carnale e atti di libidine,
e i fatti di sottrazione per fine di libidine, dà luogo dettivfat i poi alla perseguibilità ufficiosa anche dei ǎ±± ±±xs x ai sensi del comma 3 n.2 del citato art. 542.
3.- Occorre peraltro rilevare che i reati di sot' trazione a fine di libidine (artt.524 e 523 cp.) sono edit' talmente punibili con la pena massima di anni 5 di reclusio=
ne. Ma la corte di Torino ha riconosciuto allo imputato le attenuanti generiche prevalenti, certo computate espres'
samente con riguardo al reato assunto come più grave nel compendio dell'art.81 cp.,ma sicuramente riferibili anche ai reati satelliti, non fosse che per la considerazione di ordine tutto soggettivo che ha determinato dichiarata=
mente il riconoscimento del beneficio( l'i maturità psi= cologica dell'imputato).
La conseguenza é che i detti reati di sottrazione 9
vanno ritenuti, per l'art.157, comma 2 cp., punibili con pena inferiore a 5 anni di reclusione.
E allora il termine di prescrizione é quello di cui al comma 1 di detto art. n.4, che prorogato per effetto dell'interruzione (art.160 cp.) assomma complessivamente a 7 anni e mesi 6, ampiamente decorsi dal marzo del 1980, data nella quale é cessata la conti=
nuazione (art.158 comma 1,cp.).
Pertanto i reati di cui al capo F) sono estinti per prescrizione, con la conseguenza chela sentenza impugnata va annullata senza rinvio per detto capo, disponendosi l'eliminazione della pena di mesi 6 di reclusione applicata per la continuazione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata li-
mitatamente ai reati di cui al capo F)
- sottrazione di minori per fine di libidine (artt.524 e 523 cp.)
e dichiara i reati stessi estinti per prescrizione.
Elimina la pena correlativa di mesi 6 di reclu=
sione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Deciso il 30.6.94
Il presidente
SUPREM Il consigliere est. R
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 LUG 1394
N. CORNBORATORE FOR GENERANCELLERIA
Diene Ubold!