Sentenza 25 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15037 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 62646 * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA N. 62646 15037/02 IN NOME DEL POPOLO CORTE SUPREMA SEZIONE QUINTA CIVILE Amposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Enrico Papa Presidente R.G. n. 687/99 Dott. Enrico Altieri Consigliere Cron. 35 226 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Nino Fico Consigliere Ud. 6 giugno 2002 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi indiretti / IVA SENTENZA / riscossione / invito al sul ricorso proposto il 29 dicembre 1998 da: pagamento natura. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, дул presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
TT NA - rappresentata e difesa in virtù di procura a margi- ne del ricorso dall'avv. Loris Tosi di Venezia e dall'avv. Giuliano Berruti, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bocca di Leone, n. 78 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- neto sez. XIII - n.96dep.117 novembre 1997. . 687/99 R.G. 2490 proc. n Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'avv. dello Stato dott. Paolo Gentili, che ha chiesto la cassazione della sentenza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Da- rio Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TT NA ricorreva il 23 dicembre 1994 avverso l'iscrizione a ruolo e la cartella notificatele il 10 aprile 1994 per il recupero del- l'i.v.a. da lei dovuta per l'anno 1987 in base alla sua dichiarazione d'imposta e deduceva: 1) la prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte ai sensi dell'art. 57, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; 2) la nullità delle cartella per violazione dell'art. 14, 1. 24 novembre 1981, n. 689; 3) l'illegittimità della procedura di riscossione perché non اول preceduta dalla notifica dell'ingiunzione prevista dall'art. 62, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; 4) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per l'omesso invito di pagamento disciplinato dall'art. 67, 2° co, d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43. L'impugnazione era rigettata il 28 marzo 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso anche sull'assunto che la ricorrente non ne avrebbe dimostrato la tempestività e la decisione, appellata dalla contribuente, era riformata il 17 novembre 1997 dalla Commis- sione tributaria regionale del Veneto, la quale annullava il ruolo e le cartelle esattoriali in relazione all'oggetto della controversia in ragio- ne della considerazione che l'invito di cui all'art. 67, d.p.r. n. 43/88, proc. n. 687/99 R.G. 2 costituiva una condizione di procedibilità del procedimento esecutivo adottato. Il Ministero delle finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e la TT resisteva con controricorso notificato 5 febbraio 1999, depositando successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 2° co., e 130, d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, degli artt. 60 e 62, d.p.r. 26 otto- bre 1972, n. 633, e dell'art. 10, 2° co., d.l. 20 giugno 1996, n. 323. L'obbligo per l'amministrazione finanziaria di notificare al contri- buente un invito di pagamento, prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, sarebbe stato introdotto, infatti, dall'art. 10, 2° co., d.l. 323/96, conv. in 1. n. 425/96, che aveva modificato il sesto comma nell'art. 60, d.p.r. n. 633/72, ed all'epoca dell'iscrizione a ruolo e della notificazione delle cartelle esattoriali al contribuente non sarebbe stata in vigore alcuna altra disposizione che prevedesse, in caso di mancato versamento dell'i.v.a. risultante a debito dalle di- chiarazioni d'imposta, l'adozione di un analogo adempimento. La denuncia è fondata. La fattispecie, concernente la contestazione della legittimità dell'i- scrizione e ruolo e dell'emissione di cartelle esattoriali per il paga- mento d'i.v.a., emessi in data antecedente il 30 giugno 1996, si sot- trae alla disciplina di cui all'art. 60, 6° co., d.p.r. n. 633/72, nel testo emendato dall'art. 10, 2° co., d.l. n. 323/96, conv. in 1. n. 425/96, e proc. n. 687/99 R.G. 3 ricade nell'ambito dell'operatività dell'art. 67, 2° co., lett. a), d.p.r. n. 43/88, per il quale la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette è effettuata secondo le seguenti modalità: "se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica od erogazione di sanzione sono infruttuosamente scaduti i termini di pa- gamento delle somme ... l'Ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, 3° co, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602”. La lettera dell'art. 67, 2° co., d.p.r. n. 43/88, rendeva manifesto che l'invito di pagamento menzionato nella disposizione medesima non costituiva atto presupposto, o comunque, prodromico di ogni iscri- zione a ruolo e di ogni avvio di procedura di riscossione e che, in particolare, esso non doveva essere emesso in tutte le ipotesi in cui dette iscrizione e procedura avessero il loro titolo in avvisi di liqui- dazione, accertamento, rettifica od irrogazione di sanzioni, e cioè, in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni di credito vantate dall'amministrazione finanziaria e da que- ste fatto oggetto della pretesa esecutiva (cfr.: Cass. civ. sez. V, sent. 25 gennaio 2002, n. 907; Cass. civ., sez. V, sent. 12 marzo 2002, n. 3540). Condizione che doveva ritenersi realizzata, quanto all'i.v.a. risultante dalle dichiarazioni del contribuente, dalla certezza dell'an e del quantum del debito tributario, in ragione della quale l'art. 30, 1° co., d.p.r. n. 633/72, prevedeva che, in caso di mancato versamento entro il termine stabilito per la loro presentazione, l'Ufficio doveva proce- proc. n. 687/99 R.G. 4 dere alla riscossione coattiva secondo le disposizioni del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, e sulla ravvisabilità della quale nessuna influenza ha avuto l'art. 130, 2° co., d.p.r. n. 43/88, il quale ha abrogato la norma soltanto con riferimento al rinvio in essa contenuto al cit. t.u., dispo- nendo che l'ente impositore, anche per le somme già scadute e non versate, doveva provvedere alla formazione del ruolo secondo le di- sposizioni di cui all'art. 67, 2° co., dello stesso d.p.r. (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. aprile 2002, n. 4868). In applicazione delle suesposte enunciazioni, nel caso in argomento concernente la formazione di ruolo e notifica di cartelle aventi fon- damento nella dichiarazione a suo tempo presentate dalla contribuen- te, deve escludersi, pertanto, che quella formazione e quella procedu- ra dovessero essere precedute dall'emissione di un invito di paga- اندان mento e, pertanto, va negata l'illegittimità degli atti dedotti in discus- sione dalla TT con il ricorso istitutivo del giudizio. Alla fondatezza della denuncia seguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 384, 1° co., c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e non essendo state riproposte ulteriori questio- ni, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Sussistono giusti motivi, considerata la novità della questione al- l'epoca dell'instaurazione del giudizio e della proposizione delle im- pugnazione, per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. proc. n. 687/99 R.G. 5
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 6 giugno 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Enr Papa dott. Massimo Oddo $$ her co IL GAAnnales Oggi 25 OTT. 2002 Ju l proc. n. 687/99 R.G. 16