Sentenza 12 ottobre 1999
Massime • 1
Anche per i provvedimenti abnormi valgono i termini per l'impugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen. Infatti l'abnormità del provvedimento, in quanto anomalia che si caratterizza solo per la radicale antinomia con i principi generali dell'ordinamento giuridico, deve essere denunziata con gli stessi mezzi e forme e nei medesimi termini perentori stabiliti per far valere qualsiasi altro vizio o nullità, secondo le norme che disciplinano l'impugnazione ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/1999, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO ANTONIO Presidente del 12/10/1999
1. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ONORATO PIERLUIGI Consigliere N. 03135/1999
3. Dott. DI NUBILA VINCENZO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. TERESI ALFREDO Consigliere N. 16929/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di PERUGIAnei confronti di NI SA N. IL 01.04.1950
avverso ordinanza del 13.01.1999 PRETORE di PERUGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità del ricorso MOTIVAZIONE
Nell'udienza in data 13.1.99 di trattazione del procedimento penale a carico di SS AN, la difesa eccepì la nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere lo stesso "stato preceduto dagli incombenti di cui all'art. 555 co.2 c.p.p. (come modificato dalla 1. 234/97)". Con ordinanza emessa nell'udienza indicata, il Pretore di Perugia, ritenuta la fondatezza dell'eccezione, dichiarò la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo contestualmente la "restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione del decreto medesimo.
Tale ordinanza è stata impugnata dal Proc. Gen. della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, sotto il profilo dell'abnormità, con ricorso per cassazione presentato senza l'osservanza dei normali termini di impugnazione che, secondo il ricorrente, non sarebbero operanti in caso di denuncia di abnormità. Nel ricorso si sostiene che la nuova normativa non sarebbe nella specie applicabile "poiché l'azione penale era già stata esercitata in data 4.1.97, prima che entrasse in vigore la legge in questione, che, ovviamente, non può avere effetto retroattivo"; segue l'indicazione di nove motivi (sub A, B, C, D, E, F, G, H, I), che dovrebbero indurre a ritenere abnorme l'ordinanza impugnata. Il ricorso e inammissibile per tardività, essendo stato presentato il 13.2.99, e cioè dopo la scadenza del termine di 15 gg. decorrenti dalla data della lettura del provvedimento all'udienza del 13.1.99, nella quale intervenne il P.M. Infatti, contrariamente all'assunto del ricorrente, anche per i provvedimenti abnormi, come si assume essere quello in esame, valgono i termini per l'impugnazione di cui all'art.585 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. Un. 9.7.97, P.M. in c. Quarantelli, rv. 208.221; sez. V, 29.7.97 n. 2053, Di Giorgio, rv. 208.600; sent. 992/02, rv. 189.737). Stupisce, ad onor del vero, che sia stata citata dal ricorrente, a sostegno della tesi opposta, la sentenza Quarantelli, la cui massima ufficiale, sotto il numero di rv.208.221, così testualmente recitava: "Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi;
con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento". Tale distinzione riflette la differenza, che l'interpretazione consolidata di questa Corte ha posto con riferimento alla necessità dell'osservanza dei termini dell'impugnazione, appunto tra le categorie della inesistenza e della abnormità, nel senso che l'abnormità del provvedimento, in quanto anomalia che si caratterizza solo per la radicale antinomia con i principi generali dell'ordinamento giuridico deve essere denunziata con gli stessi mezzi e forme e nei medesimi termini perentori stabiliti per far valere qualsiasi altro vizio o nullità, secondo le norme che disciplinano l'impugnazione ordinaria;
l'inesistenza del provvedimento, invece, consistendo in un'anomalia genetica che preclude l'esistenza giuridica dell'atto, non è assoggettata a un determinato termine di decadenza ed è per sua natura insuscettibile di passaggio in giudicato.
Nè potrebbe nel caso in esame parlarsi di inesistenza dell'atto, in quanto l'ordinanza impugnata non presenta quelle anomalie così radicali che - sole - possono evocare la ricorrenza di siffatta categoria giuridica. Va ricordato che l'inesistenza (che è categoria solo dottrinaria, non essendo mai trattata ex professo dal legislatore) è ravvisabile, secondo pacifica interpretazione, solo nei casi di mancanza dei presupposti processuali (quali, il promovimento dell'azione penale da parte del P.M.; l'esistenza nel giudice del potere di decisione;
l'esistenza di un imputato fornito della capacità ad essere parte;
l'esistenza di una situazione di diversificazione tra parti e giudice), alla quale consegue l'inidoneità del rapporto processuale a venire in vita giuridica. Deve, quindi, concludersi che il ricorso per abnormità del provvedimento impugnato, essendo stato presentato dopo la scadenza del termine prescritto a pena di decadenza, è inammissibile.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1999