Sentenza 12 luglio 2011
Massime • 1
Sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio.
Commentari • 10
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Può l'imprenditore che abbia fondato motivo di ritenere che taluno dei propri dipendenti abbia asportato e/o stia per sottrarre beni o merci dai magazzini dell'azienda installarvi strumenti di video sorveglianza per procurarsi la prova della condotta illecita di costoro, anche senza il previo accordo con le rappresentanze sindacali e/o l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro? La logica dovrebbe suggerire immediatamente una risposta affermativa: l'esigenza di tutelare il patrimonio aziendale di fronte al sospetto di illecite aggressioni da parte di dipendenti infedeli comporta la necessità di realizzare iniziative a sorpresa da parte del datore di lavoro, all'evidenza incompatibili …
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Deve escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4 (reato di pericolo), quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2011, n. 34842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34842 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 12/07/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1965
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 46773/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VO AL, N. IL 21/04/1984;
avverso la sentenza n. 961/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21-6-2010 la Corte d'Appello di Ancona, confermando quella del Tribunale di Pesaro, sez. di Fano, in data 25-11-2008, riconosceva la responsabilità di VO AL per il reato di furto aggravato in danno dei titolari del bar in cui lavorava, commesso nei giorni tra il 16 e il 19-9-2003, impossessandosi di banconote prelevate dalla cassa, oppure ricevute dai clienti. Le fonti di prova erano rappresentate da testimonianze e da videoriprese effettuate da una telecamera installata nel locale dopo i primi sospetti.
Ricorre l'imputato tramite il difensore avv. Riccardo Leonardi con due motivi.
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 171, essendo l'attività di video ispezione del dipendente condotta penalmente rilevante;
manifesta illogicità della motivazione per essere state ritenute lecite ed utilizzabili le videoregistrazioni del personale dipendente da parte del datore di lavoro. 2) Manifesta illogicità della motivazione per essere state ritenute le testimonianze CH (cliente) e RD (dipendente) relative ai furti contestati, mentre si riferiscono la prima a fatto del Dicembre 2003, la seconda a fatto del marzo 2003, epoche successive a quella contestata.
Chiede quindi l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Il primo motivo è infondato alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte che considera "utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perché le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza, non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio (Cass. 20722/2010). Nella specie è evidente che l'installazione delle telecamere, lungi dall'essere stata motivata dall'esigenza di controllare l'attività lavorativa dei dipendenti, era stata indotta dai primi sospetti di sottrazioni di denaro poste in essere del prevenuto, sorti a seguito della segnalazione di un cliente. La finalità era quindi di difesa del patrimonio aziendale, con conseguente assenza di un divieto di utilizzarne le riprese come prova.
2) Per quanto i giudici di secondo grado abbiano evocato - evidentemente ad colorandum, e a conferma dell'abitualità del comportamento dell'imputato-, le testimonianze CH (cliente) e RD (dipendente), palesemente relative ad ammanchi di somme di denaro perpetrate da OL in epoche non comprese nel capo d'imputazione, che copre il periodo dal 16 al 19-9-2003 (mentre, a differenza da quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui i predetti avrebbero parlato di fatti successivi al periodo contestato, CH ha riferito fatti anteriori al 16-9-2003, la RD risalenti al marzo-aprile 2003), tuttavia i furti commessi dal 16 al 19.9.2003 risultano dalle videoregistrazione sottoposte a perizia, il cui esito non è contestato, utilizzabili per quanto sopra osservato.
Non ricorre quindi il dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011