CASS
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/06/2025, n. 21605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21605 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AB nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che NA BI propone ricorso, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Forlì, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1 n.1, 223, 219 I. fall. e condannato la ricorrente alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione;
Letta la memoria con la quale il difensore chiede l'assegnazione alla Sezione competente della trattazione del giudizio;
Considerato che il ricorso consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 216 I. fall. e vizio di motivazione;
Considerato, altresì, che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, cosicché deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione perché il reato ascritto all'imputata si è estinto per prescrizione in data 26 luglio 2024 (anni dieci, aumentati ex art. 161 cod. pen. ad anni dodici e mesi sei, a partire dal 26 gennaio 2012, data del commesso reato); Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputata. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e Penale Sent. Sez. 7 Num. 21605 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 07/05/2025 Il Presidente la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Considerato che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore
Letta la memoria con la quale il difensore chiede l'assegnazione alla Sezione competente della trattazione del giudizio;
Considerato che il ricorso consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 216 I. fall. e vizio di motivazione;
Considerato, altresì, che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, cosicché deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione perché il reato ascritto all'imputata si è estinto per prescrizione in data 26 luglio 2024 (anni dieci, aumentati ex art. 161 cod. pen. ad anni dodici e mesi sei, a partire dal 26 gennaio 2012, data del commesso reato); Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputata. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e Penale Sent. Sez. 7 Num. 21605 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 07/05/2025 Il Presidente la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Considerato che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore