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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 950/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 950/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DE AMICIS DANIELA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. BERARDINELLI LARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 07/12/2005 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
31/01/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in CHIETI il 07/12/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CHIETI, nell'anno 2005 atto numero 35 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/06/2025:
pagina 2 di 4 CONDIZIONI inerenti alla prole
a) I figli sono entrambi maggiorenni, è autosufficiente mentre Persona_1 requenta ancora l'università. Per_2
b) La casa familiare di proprietà della moglie sita in Pianella, alla Via Papa Giovanni
XXIII, n.51, con ogni arredo e pertinenza rimane alla signora che CP_1 continuerà a vivervi con i figli.
c) Il sig. si impegna a continuare a pagare il mutuo mentre la signora Pt_1 [...] si impegna a non alienare l'immobile e a donarlo ai figli. CP_1
d) Il sig. , secondo pregressi accordi, avrebbe dovuto provvedere al Pt_1 rifacimento della pavimentazione e della sistemazione di alcuni angoli della cucina dell'abitazione familiare;
sebbene abbia provveduto, il lavoro dopo pochi mesi è risultato fatiscente, come lo stesso ha potuto verificare personalmente.
Pertanto, gli istanti concordano che la sig.ra provvederà ad incaricare altra CP_1 ditta, al fine di eseguire lavori a regola d'arte, così come le è stato già stimato, per un importo complessivo di euro 2.000,00 e le parti provvederanno al pagamento di euro
1.000,00 ciascuno.
La quota del sig. dovrà essere versata prima dell'udienza di comparizione Pt_1 delle parti ed al più tardi entro i cinque giorni antecedenti la stessa.
e) Il sig. verserà mensilmente la somma di €.250,00 a titolo di Pt_1 mantenimento per maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, pagamento Per_2 che verrà effettuato direttamente al figlio, come avviene attualmente. La predetta somma dovrà essere rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat.
f) Le parti per le spese straordinarie seguiranno le indicazioni del Protocollo del
Tribunale di Pescara, che qui abbiansi per integralmente riportato e trascritto, già a conoscenza delle parti per averne preso visione e le stesse saranno sopportate in ugual misura, sempre previo accordo tra i medesimi.
pagina 3 di 4 g) I ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall' altro vicendevolmente per qualsiasi titolo, ragione o da causa dopo il puntuale adempimento di quanto previsto nel predetto accordo.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 950/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DE AMICIS DANIELA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. BERARDINELLI LARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 07/12/2005 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
31/01/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in CHIETI il 07/12/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CHIETI, nell'anno 2005 atto numero 35 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/06/2025:
pagina 2 di 4 CONDIZIONI inerenti alla prole
a) I figli sono entrambi maggiorenni, è autosufficiente mentre Persona_1 requenta ancora l'università. Per_2
b) La casa familiare di proprietà della moglie sita in Pianella, alla Via Papa Giovanni
XXIII, n.51, con ogni arredo e pertinenza rimane alla signora che CP_1 continuerà a vivervi con i figli.
c) Il sig. si impegna a continuare a pagare il mutuo mentre la signora Pt_1 [...] si impegna a non alienare l'immobile e a donarlo ai figli. CP_1
d) Il sig. , secondo pregressi accordi, avrebbe dovuto provvedere al Pt_1 rifacimento della pavimentazione e della sistemazione di alcuni angoli della cucina dell'abitazione familiare;
sebbene abbia provveduto, il lavoro dopo pochi mesi è risultato fatiscente, come lo stesso ha potuto verificare personalmente.
Pertanto, gli istanti concordano che la sig.ra provvederà ad incaricare altra CP_1 ditta, al fine di eseguire lavori a regola d'arte, così come le è stato già stimato, per un importo complessivo di euro 2.000,00 e le parti provvederanno al pagamento di euro
1.000,00 ciascuno.
La quota del sig. dovrà essere versata prima dell'udienza di comparizione Pt_1 delle parti ed al più tardi entro i cinque giorni antecedenti la stessa.
e) Il sig. verserà mensilmente la somma di €.250,00 a titolo di Pt_1 mantenimento per maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, pagamento Per_2 che verrà effettuato direttamente al figlio, come avviene attualmente. La predetta somma dovrà essere rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat.
f) Le parti per le spese straordinarie seguiranno le indicazioni del Protocollo del
Tribunale di Pescara, che qui abbiansi per integralmente riportato e trascritto, già a conoscenza delle parti per averne preso visione e le stesse saranno sopportate in ugual misura, sempre previo accordo tra i medesimi.
pagina 3 di 4 g) I ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall' altro vicendevolmente per qualsiasi titolo, ragione o da causa dopo il puntuale adempimento di quanto previsto nel predetto accordo.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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