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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/11/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
GiudiceDott. Matteo Aranci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa congiuntamente da:
C.F. 1 nata a [...], residente in [...]1 (c.f.
1;
e da
Parte 2 c.f. C.F. 2 nato a [...] il [...] residente in [...]
ZO
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Rosa Angela Steffenini del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia Persona 1 nata a [...] il [...].
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
B) La casa coniugale viene assegnata alla Sig.ra Pt 1 con tutto quanto l'arreda e la dota. Il Sig. Pt 2 provvederà ad asportare i propri beni personali;
C) La figlia minore Persona 1 viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre Sig. Parte 1 alla quale viene appunto assegnata la casa coniugale;
si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la D) Il Sig. Parte_2 euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla somma c
Parte 1 entro il giorno 15 di ogni mese, con concorso alle spese straordinarie da parte del madre Sig.ra padre nella a individuarsi come linee guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
potrà tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre Sig.ra E) Il Sig. Parte 2 que tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per 1 La Parte 1 minore trascorrerà le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla Sig.ra Pt 1 entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
F) La Sig.ra Pt 1 percepirà integralmente l'assegno unico e universale per la figlia;
G) I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni diversa questione economica;
H) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Turano Lodigiano (LO) in data 02.07.2011
e con sentenza n. 56/2025 del 17.02.2025, pubblicata in data 21.02.2025, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte 1 e Parte 2 il
02.07.2011 in Turano Lodigiano (LO) trascritto presso i Registri dello S 0O
Lodigiano al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2011 e del Comune di Casalpusterlengo (LO) al n. 6, Parte II, Serie B, Anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Turano Lodigiano (LO) e Casalpusterlengo (LO) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03 novembre 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Grazia C. Roca
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
GiudiceDott. Matteo Aranci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa congiuntamente da:
C.F. 1 nata a [...], residente in [...]1 (c.f.
1;
e da
Parte 2 c.f. C.F. 2 nato a [...] il [...] residente in [...]
ZO
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Rosa Angela Steffenini del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia Persona 1 nata a [...] il [...].
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
B) La casa coniugale viene assegnata alla Sig.ra Pt 1 con tutto quanto l'arreda e la dota. Il Sig. Pt 2 provvederà ad asportare i propri beni personali;
C) La figlia minore Persona 1 viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre Sig. Parte 1 alla quale viene appunto assegnata la casa coniugale;
si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la D) Il Sig. Parte_2 euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla somma c
Parte 1 entro il giorno 15 di ogni mese, con concorso alle spese straordinarie da parte del madre Sig.ra padre nella a individuarsi come linee guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
potrà tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre Sig.ra E) Il Sig. Parte 2 que tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per 1 La Parte 1 minore trascorrerà le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla Sig.ra Pt 1 entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
F) La Sig.ra Pt 1 percepirà integralmente l'assegno unico e universale per la figlia;
G) I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni diversa questione economica;
H) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Turano Lodigiano (LO) in data 02.07.2011
e con sentenza n. 56/2025 del 17.02.2025, pubblicata in data 21.02.2025, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte 1 e Parte 2 il
02.07.2011 in Turano Lodigiano (LO) trascritto presso i Registri dello S 0O
Lodigiano al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2011 e del Comune di Casalpusterlengo (LO) al n. 6, Parte II, Serie B, Anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Turano Lodigiano (LO) e Casalpusterlengo (LO) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03 novembre 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Grazia C. Roca