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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7126 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 9.10.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 19770/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Capuano, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.09.2024, l'opponente in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo, intrapreso al fine di ottenere la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno di invalidità civile, deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica, che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il
CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 9.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente, si dispone la riunione della causa r.g. n. 1206/2024 al presente procedimento.
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando l'errata valutazione delle patologie da cui è affetta.
Tuttavia, è opinione del giudicante che sia le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase sia i chiarimenti successivamente depositati siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la documentazione Persona_1
sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa risulta affetta da “ Esiti di linfoma non Hodgkin a grandi cellule B del mediastino, stadio I-B (Bulky mediastinico), trattato con immuno-chemioterapia (maggio/settembre 2017) e radioterapia (dicembre 2017/gennaio 2018). Decorso complicato da trombosi venosa brachiocefalica;
allo stato la malattia appare in stato di remissione. Prosegue stretto follow-up clinico e strumentale [cod. 9319: 60%] =
60%. Sindrome depressiva con crisi d'ansia e di panico, turbe del comporta1mento ed alterazione del ritmo del sonno [cod. 2207: 15%] = 15%”.
Ha concluso, quindi, che: “…tenuto conto del grado e della natura delle patologie riscontrate, eseguiti i calcoli riduzionistici ed applicate le relative approssimazioni con riferimento alla formula del Balthazard, si ritiene equo confermare quanto già rilevato dalla competente Commissione
Medica dell' laddove, a seguito di visita di revisione del 10/07/2023, ha riconosciuto la sig.ra CP_1
invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura compresa Parte_1
tra il 34% ed il 73% (67% - sessantasette/100) con decorrenza dalla data della stessa visita di verifica.”.
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, ha contestato l'errata stima delle patologie da cui è affetta, in particolare di quella oncologica.
Sul punto, appaiono invece esaustive ed esaurienti le considerazioni esposte dall'ausiliario, il quale ha rilevato che “…risulta del tutto evidente che la patologia di maggiore interesse è rappresentata dal linfoma non Hodgkin. Quest'ultimo consiste in una proliferazione maligna localizzata o disseminata di cellule del sistema linforeticolare. La diagnosi viene fatta su una biopsia linfonodale.
Il trattamento nella maggior parte dei casi è curativo e consiste nella chemioterapia con o senza altre modalità di trattamento, tra cui farmaci anticorpo-coniugati, immunoterapia e radioterapia. I sintomi ed i segni dipendono anche dalla sede;
infatti le masse del mediastino anteriore, come nel caso di specie, possono provocare la cosiddetta sindrome della vena cava superiore. Alla ricorrente
è stata posta diagnosi nel 2017 di linfoma di Hodgkin a grandi cellule B del mediastino, stadio I-B
(Bulky mediastinico). Tale inquadramento indica uno stadio limitato di malattia (classificazione di
Lugano). La terapia, in questi casi, include la chemio e la radioterapia. L'istante infatti è stata correttamente trattata sia con immuno-chemioterapia (dodici cicli da maggio a settembre 2017) che con radioterapia (dicembre 2017 - gennaio 2018). Nonostante la comparsa di complicanze vascolari
(trombosi venosa ed occlusione dei tronchi venosi brachiocefalici d'ambo i lati, con ricanalizzazione della vena cava superiore e secondaria attivazione di circoli venosi collaterali), la malattia appare attualmente in fase di remissione clinica da almeno tre anni, così come emerge dalle ultime TC total body del 23/03/2021, del 26/06/2023 e del 13/06/2024 (residuo ispessimento tissutale di aspetto fibro- cicatriziale del grasso del mediastino superiore, stabile ai controlli, ed assenza di segni di tumefazione dei linfonodi ilo-mediastinici o ascellari). In effetti tutti i più recenti trial clinici riportano che, una volta in remissione, i pazienti devono essere seguiti onde identificare segni e sintomi di recidiva per 5 anni e che guariscono circa l'85-90% degli individui con linfoma di Hodgkin classico in stadio limitato, rispetto al 75-80% di quelli con malattia in stadio avanzato (National
Institutes of Health: National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End-Results (SEER)
Program. Cancer Stat Facts—Hodgkin Lymphoma. SEER 2023)”.
Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale siano corrette e condivisibili. Invero, a fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sul grado di invalidità dello stesso.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico.
Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP,
e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 9.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 9.10.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 19770/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Capuano, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.09.2024, l'opponente in epigrafe indicato, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo, intrapreso al fine di ottenere la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno di invalidità civile, deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica, che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il
CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 9.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente, si dispone la riunione della causa r.g. n. 1206/2024 al presente procedimento.
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando l'errata valutazione delle patologie da cui è affetta.
Tuttavia, è opinione del giudicante che sia le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase sia i chiarimenti successivamente depositati siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la documentazione Persona_1
sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa risulta affetta da “ Esiti di linfoma non Hodgkin a grandi cellule B del mediastino, stadio I-B (Bulky mediastinico), trattato con immuno-chemioterapia (maggio/settembre 2017) e radioterapia (dicembre 2017/gennaio 2018). Decorso complicato da trombosi venosa brachiocefalica;
allo stato la malattia appare in stato di remissione. Prosegue stretto follow-up clinico e strumentale [cod. 9319: 60%] =
60%. Sindrome depressiva con crisi d'ansia e di panico, turbe del comporta1mento ed alterazione del ritmo del sonno [cod. 2207: 15%] = 15%”.
Ha concluso, quindi, che: “…tenuto conto del grado e della natura delle patologie riscontrate, eseguiti i calcoli riduzionistici ed applicate le relative approssimazioni con riferimento alla formula del Balthazard, si ritiene equo confermare quanto già rilevato dalla competente Commissione
Medica dell' laddove, a seguito di visita di revisione del 10/07/2023, ha riconosciuto la sig.ra CP_1
invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura compresa Parte_1
tra il 34% ed il 73% (67% - sessantasette/100) con decorrenza dalla data della stessa visita di verifica.”.
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, ha contestato l'errata stima delle patologie da cui è affetta, in particolare di quella oncologica.
Sul punto, appaiono invece esaustive ed esaurienti le considerazioni esposte dall'ausiliario, il quale ha rilevato che “…risulta del tutto evidente che la patologia di maggiore interesse è rappresentata dal linfoma non Hodgkin. Quest'ultimo consiste in una proliferazione maligna localizzata o disseminata di cellule del sistema linforeticolare. La diagnosi viene fatta su una biopsia linfonodale.
Il trattamento nella maggior parte dei casi è curativo e consiste nella chemioterapia con o senza altre modalità di trattamento, tra cui farmaci anticorpo-coniugati, immunoterapia e radioterapia. I sintomi ed i segni dipendono anche dalla sede;
infatti le masse del mediastino anteriore, come nel caso di specie, possono provocare la cosiddetta sindrome della vena cava superiore. Alla ricorrente
è stata posta diagnosi nel 2017 di linfoma di Hodgkin a grandi cellule B del mediastino, stadio I-B
(Bulky mediastinico). Tale inquadramento indica uno stadio limitato di malattia (classificazione di
Lugano). La terapia, in questi casi, include la chemio e la radioterapia. L'istante infatti è stata correttamente trattata sia con immuno-chemioterapia (dodici cicli da maggio a settembre 2017) che con radioterapia (dicembre 2017 - gennaio 2018). Nonostante la comparsa di complicanze vascolari
(trombosi venosa ed occlusione dei tronchi venosi brachiocefalici d'ambo i lati, con ricanalizzazione della vena cava superiore e secondaria attivazione di circoli venosi collaterali), la malattia appare attualmente in fase di remissione clinica da almeno tre anni, così come emerge dalle ultime TC total body del 23/03/2021, del 26/06/2023 e del 13/06/2024 (residuo ispessimento tissutale di aspetto fibro- cicatriziale del grasso del mediastino superiore, stabile ai controlli, ed assenza di segni di tumefazione dei linfonodi ilo-mediastinici o ascellari). In effetti tutti i più recenti trial clinici riportano che, una volta in remissione, i pazienti devono essere seguiti onde identificare segni e sintomi di recidiva per 5 anni e che guariscono circa l'85-90% degli individui con linfoma di Hodgkin classico in stadio limitato, rispetto al 75-80% di quelli con malattia in stadio avanzato (National
Institutes of Health: National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End-Results (SEER)
Program. Cancer Stat Facts—Hodgkin Lymphoma. SEER 2023)”.
Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale siano corrette e condivisibili. Invero, a fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sul grado di invalidità dello stesso.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico.
Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP,
e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 9.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori