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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/12/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico dott. ND HI, viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data 18.12.2025 da parte ricorrente,
preso atto della contumacia di parte convenuta, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter
c.p.c ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 601/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore Prof. Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Costa Frola Parte_2
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che il Sig. occupa abusivamente e senza titolo CP_1 alcuno gli immobili siti in Feletto (To), Via Airali 4/B (o 4/bis), distinti al Foglio 6, particella 396, sub. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 25, r.c. € 116,20= (autorimessa coperta), Foglio 6, particella 396, sub. 3, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. €
180,76=, Foglio 6, particella 396, sub. 4, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. €
1 180,76= (appartamenti al piano primo e secondo), Foglio 6, particella 242 (fabbricato rurale di are 0,27=), e per l'effetto condannare il medesimo Sig. CP_1 all'immediato rilascio dei medesimi immobili liberi e sgomberi da persone e/o cose rimettendoli nel pieno e legittimo possesso della Curatela dell'eredità del Sig. Pt_1
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio, che Parte_1 dovrà avvenire il prima possibile.
IN VIA ISTRUTTORIA: OMISSIS
IN OGNI CASO:
- Con vittoria delle spese tutte di lite del presente procedimento, nonché si richiede la rifusione delle spese sostenute per il procedimento di mediazione a cui il resistente non ha partecipato, come da docc.
9- e 11-
- Con espressa riserva di agire in separata sede per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili nella misura determinanda in corso di causa.
- Con sentenza esecutiva ex lege.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte ricorrente adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:
a) è stata aperta l'eredità giacente di (docc. 1 e 2) e, tra i beni compresi Parte_1 nell'asse ereditario morendo dismesso da , vi sono i seguenti immobili siti in Feletto, Pt_1
Via Airali 4/B (o 4/bis), distinti al Foglio 6, particella 396, sub. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 25, r.c. € 116,20= (autorimessa coperta), Foglio 6, particella 396, sub. 3, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. € 180,76=, Foglio 6, particella 396, sub. 4, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. € 180,76= (appartamenti al piano primo e secondo), Foglio
6, particella 242 (fabbricato rurale di are 0,27=);
b) tali immobili sono occupati da , il quale inoltre occupa l'alloggio al primo CP_1 piano (sub. 3) in forza di contratto di comodato del 15.6.2015 (doc. 5) senza che fosse mai stato concluso un successivo contratto di locazione, nonostante ciò fosse indicato nel contratto di comodato;
c) con r.r. del 5.3.2024 (ritirata da in data 16.3.2024), il curatore dell'eredità giacente CP_1 chiedeva il rilascio degli immobili a (docc. 6-7), ma ciò non avveniva;
CP_1
d) il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo, stante la mancata partecipazione di (doc. 10). CP_1
Parte ricorrente chiedeva quindi la condanna di alla liberazione degli immobili. CP_1
2. Con provvedimento del 24.11.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e, ritenuta la causa matura per decisione, richiamato l'orientamento espresso da SS. UU. CP_1
17603/2025 che conclude per l'applicabilità dell'art. 127ter c.p.c. al rito del lavoro, veniva
2 assegnato alle parti termine perentorio fino al 22.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione orale.
*
3. La domanda è meritevole di integrale accoglimento per le ragioni che seguono.
3.1. In fatto, risulta provato quanto segue:
-l'avvenuto decesso di (come emerge dal provvedimento di apertura Parte_1 dell'eredità giacente, doc. 1);
-l'inclusione degli immobili di cui alla lett. a) del superiore par. 1 nell'asse ereditario morendo dismesso da (come risulta dagli estratti catastali allegati alla perizia prodotta Pt_1 sub doc. 4 e dall'inventario effettuato sub doc. 3);
-l'occupazione da parte di degli immobili indicati alla lett. a) del superiore par. 1. CP_1
Sul punto deve infatti evidenziarsi che nel verbale di inventario del 2020 (doc. 3 pagg.
3-4 del file) risulta che ha dichiarato di occupare l'immobile e l'autorimessa. La perduranza CP_1 dell'occupazione è ricavabile sia dal fatto dell'avvenuta consegna a , proprio all'indirizzo di CP_1
Feletto Canavese – via Airali n. 4bis, della richiesta di liberazione dell'immobile da parte del curatore dell'eredità giacente (consegna avvenuta lil 16.3.2024, doc. 7) sia dal fatto che , pur CP_1 consapevole dell'instaurazione del procedimento di mediazione (cfr. doc. 10 verbale di mediazione: “E' ASSENTE il Sig. , nonostante abbia provveduto all'adesione e CP_1 chiesto un rinvio per nominare un legale.”), non abbia partecipato alla mediazione, condotta valutabile ai fini della sussistenza delle circostanze in fatto allegate da parte ricorrente ai sensi dell'art. 12bis, comma 1, d.lgs. 28/2010. Alla luce della disposizione da ultimo richiamata, può ritenersi che occupi comunque tutti gli immobili indicati alla lett. a) del superiore par. 1. CP_1
3.2. Gli immobili per cui è causa risultano attualmente occupati senza titolo. Infatti, non costituendosi in giudizio parte convenuta non ha fornito prova di un titolo che giustifichi CP_1
l'occupazione da parte sua di tali immobili. Sul punto si richiama quanto affermato da Cass. III, 5 maggio 2025, n. 11809, Rv. 674844 – 01: «A fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del cespite».
L'unico titolo in atti è la scrittura del 15.6.2015 (doc. 5) che, tuttavia, anche a voler qualificare come contratto di comodato, non consente a di occupare gli immobili per cui è causa: CP_1 infatti, in tale scrittura non è indicato un termine né dagli atti del giudizio esso risulta determinabile, pertanto occorre applicare il disposto dell'art. 1810 c.c. secondo cui “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”. Ebbene, la richiesta di restituzione è stata formulata con r.r. del 5.3.2024 (ritirata da in data 16.3.2024) ma CP_1
l'immobile non è stato liberato (docc. 6-7).
3 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto dell'assenza di difese del convenuto e della non elevata complessità in fatto della controversia – sulla base dei minimi, per tutte le fasi (compresa quella di attivazione del procedimento di mediazione), previsti dal d.m.
55/2014 scaglione € 26.000 - € 52.000, per complessivi € 4.077,00, oltre rimborso forfettario
15%, cpa e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese procedimento di mediazione (€ 190,00, cfr. doc. 9) e spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna all'immediato rilascio in favore di CP_1 Parte_1
degli immobili siti in Feletto (To), Via Airali 4/B (o 4/bis), distinti al
[...]
Foglio 6, particella 396, sub. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 25, r.c. € 116,20= (autorimessa coperta), Foglio 6, particella 396, sub. 3, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. € 180,76=,
Foglio 6, particella 396, sub. 4, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. € 180,76=
(appartamenti al piano primo e secondo), Foglio 6, particella 242 (fabbricato rurale di are 0,27=), liberi e sgomberi da persone e/o cose;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.077,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, cpa e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese procedimento di mediazione (€ 190,00) e spese successive occorrende.
Ivrea, 23/12/2025
Il Giudice
ND HI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico dott. ND HI, viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data 18.12.2025 da parte ricorrente,
preso atto della contumacia di parte convenuta, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter
c.p.c ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 601/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore Prof. Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Costa Frola Parte_2
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che il Sig. occupa abusivamente e senza titolo CP_1 alcuno gli immobili siti in Feletto (To), Via Airali 4/B (o 4/bis), distinti al Foglio 6, particella 396, sub. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 25, r.c. € 116,20= (autorimessa coperta), Foglio 6, particella 396, sub. 3, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. €
180,76=, Foglio 6, particella 396, sub. 4, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. €
1 180,76= (appartamenti al piano primo e secondo), Foglio 6, particella 242 (fabbricato rurale di are 0,27=), e per l'effetto condannare il medesimo Sig. CP_1 all'immediato rilascio dei medesimi immobili liberi e sgomberi da persone e/o cose rimettendoli nel pieno e legittimo possesso della Curatela dell'eredità del Sig. Pt_1
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio, che Parte_1 dovrà avvenire il prima possibile.
IN VIA ISTRUTTORIA: OMISSIS
IN OGNI CASO:
- Con vittoria delle spese tutte di lite del presente procedimento, nonché si richiede la rifusione delle spese sostenute per il procedimento di mediazione a cui il resistente non ha partecipato, come da docc.
9- e 11-
- Con espressa riserva di agire in separata sede per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili nella misura determinanda in corso di causa.
- Con sentenza esecutiva ex lege.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte ricorrente adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:
a) è stata aperta l'eredità giacente di (docc. 1 e 2) e, tra i beni compresi Parte_1 nell'asse ereditario morendo dismesso da , vi sono i seguenti immobili siti in Feletto, Pt_1
Via Airali 4/B (o 4/bis), distinti al Foglio 6, particella 396, sub. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 25, r.c. € 116,20= (autorimessa coperta), Foglio 6, particella 396, sub. 3, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. € 180,76=, Foglio 6, particella 396, sub. 4, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. € 180,76= (appartamenti al piano primo e secondo), Foglio
6, particella 242 (fabbricato rurale di are 0,27=);
b) tali immobili sono occupati da , il quale inoltre occupa l'alloggio al primo CP_1 piano (sub. 3) in forza di contratto di comodato del 15.6.2015 (doc. 5) senza che fosse mai stato concluso un successivo contratto di locazione, nonostante ciò fosse indicato nel contratto di comodato;
c) con r.r. del 5.3.2024 (ritirata da in data 16.3.2024), il curatore dell'eredità giacente CP_1 chiedeva il rilascio degli immobili a (docc. 6-7), ma ciò non avveniva;
CP_1
d) il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo, stante la mancata partecipazione di (doc. 10). CP_1
Parte ricorrente chiedeva quindi la condanna di alla liberazione degli immobili. CP_1
2. Con provvedimento del 24.11.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e, ritenuta la causa matura per decisione, richiamato l'orientamento espresso da SS. UU. CP_1
17603/2025 che conclude per l'applicabilità dell'art. 127ter c.p.c. al rito del lavoro, veniva
2 assegnato alle parti termine perentorio fino al 22.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione orale.
*
3. La domanda è meritevole di integrale accoglimento per le ragioni che seguono.
3.1. In fatto, risulta provato quanto segue:
-l'avvenuto decesso di (come emerge dal provvedimento di apertura Parte_1 dell'eredità giacente, doc. 1);
-l'inclusione degli immobili di cui alla lett. a) del superiore par. 1 nell'asse ereditario morendo dismesso da (come risulta dagli estratti catastali allegati alla perizia prodotta Pt_1 sub doc. 4 e dall'inventario effettuato sub doc. 3);
-l'occupazione da parte di degli immobili indicati alla lett. a) del superiore par. 1. CP_1
Sul punto deve infatti evidenziarsi che nel verbale di inventario del 2020 (doc. 3 pagg.
3-4 del file) risulta che ha dichiarato di occupare l'immobile e l'autorimessa. La perduranza CP_1 dell'occupazione è ricavabile sia dal fatto dell'avvenuta consegna a , proprio all'indirizzo di CP_1
Feletto Canavese – via Airali n. 4bis, della richiesta di liberazione dell'immobile da parte del curatore dell'eredità giacente (consegna avvenuta lil 16.3.2024, doc. 7) sia dal fatto che , pur CP_1 consapevole dell'instaurazione del procedimento di mediazione (cfr. doc. 10 verbale di mediazione: “E' ASSENTE il Sig. , nonostante abbia provveduto all'adesione e CP_1 chiesto un rinvio per nominare un legale.”), non abbia partecipato alla mediazione, condotta valutabile ai fini della sussistenza delle circostanze in fatto allegate da parte ricorrente ai sensi dell'art. 12bis, comma 1, d.lgs. 28/2010. Alla luce della disposizione da ultimo richiamata, può ritenersi che occupi comunque tutti gli immobili indicati alla lett. a) del superiore par. 1. CP_1
3.2. Gli immobili per cui è causa risultano attualmente occupati senza titolo. Infatti, non costituendosi in giudizio parte convenuta non ha fornito prova di un titolo che giustifichi CP_1
l'occupazione da parte sua di tali immobili. Sul punto si richiama quanto affermato da Cass. III, 5 maggio 2025, n. 11809, Rv. 674844 – 01: «A fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del cespite».
L'unico titolo in atti è la scrittura del 15.6.2015 (doc. 5) che, tuttavia, anche a voler qualificare come contratto di comodato, non consente a di occupare gli immobili per cui è causa: CP_1 infatti, in tale scrittura non è indicato un termine né dagli atti del giudizio esso risulta determinabile, pertanto occorre applicare il disposto dell'art. 1810 c.c. secondo cui “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”. Ebbene, la richiesta di restituzione è stata formulata con r.r. del 5.3.2024 (ritirata da in data 16.3.2024) ma CP_1
l'immobile non è stato liberato (docc. 6-7).
3 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto dell'assenza di difese del convenuto e della non elevata complessità in fatto della controversia – sulla base dei minimi, per tutte le fasi (compresa quella di attivazione del procedimento di mediazione), previsti dal d.m.
55/2014 scaglione € 26.000 - € 52.000, per complessivi € 4.077,00, oltre rimborso forfettario
15%, cpa e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese procedimento di mediazione (€ 190,00, cfr. doc. 9) e spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna all'immediato rilascio in favore di CP_1 Parte_1
degli immobili siti in Feletto (To), Via Airali 4/B (o 4/bis), distinti al
[...]
Foglio 6, particella 396, sub. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 25, r.c. € 116,20= (autorimessa coperta), Foglio 6, particella 396, sub. 3, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. € 180,76=,
Foglio 6, particella 396, sub. 4, cat. A/3, classe 2, consistenza 3,5 vani, r.c. € 180,76=
(appartamenti al piano primo e secondo), Foglio 6, particella 242 (fabbricato rurale di are 0,27=), liberi e sgomberi da persone e/o cose;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.077,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, cpa e iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese procedimento di mediazione (€ 190,00) e spese successive occorrende.
Ivrea, 23/12/2025
Il Giudice
ND HI
4