Sentenza 12 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di specificità dei motivi di appello, nell'ipotesi di sentenza di condanna per diversi capi di imputazione, sulla base delle dichiarazioni di un'unica persona offesa, è onere dell'appellante, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dedurre per ciascuno capo i profili di inattendibilità del narrato accusatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2017, n. 49191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49191 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2017 |
Testo completo
49 19 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/10/2017 SENTENZA2176 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: GIACOMO FUMU-Presidente - ANTONIO PRESTIPNO REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - N.50210/2016 ALBERTO PAZZI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ON EN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2017, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filippi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito il difensore, avv.to Pedullà per NE RD che si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 5 maggio 2016 la Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Lanciano del 23 ottobre 2013, riduceva le pene inflitte a NE AR in ordine ai contestati delitti di usura ed estorsione anche 1 tentata, di cui ai capi a), b) i), m), n) r) della rubrica, ad anni 5 di reclusione ed € 11.000 di multa ed a SP ER in ordine ai delitti di usura di cui ai capi s) u) e v) ad anni 2 mesi 4 di reclusione ed € 5.400 di multa. Confermava le statuizioni di condanna quanto agli imputati IN e NE RD, il primo colpevole di due ipotesi di usura ed il secondo dei capi g), l) q) e z) tutti relativi a distinte ipotesi di delitto di cui all'art. 644 cod.pen. in danno di diverse parti offese.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati. IN PA deducendo inosservanza di norme processuali quanto alla declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello posto che era stata depositata in atti l'impugnazione tempestivamente proposta alla data del 6 marzo 2014 come emergente dal timbro della cancelleria penale del Tribunale di Lanciano.
1.3 NE RD lamentava omessa motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
1.4 NE AR proponeva ricorso tramite il proprio difensore di fiducia deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posto che le dichiarazioni della parte offesa ID, risultate prive di credibilità intrinseca, non potevano ritenersi adeguatamente riscontrate da quelle della moglie D'SA trattandosi di unica fonte. Inoltre la credibilità della persona offesa doveva essere sottoposta a vaglio ancor più critico alla luce della costituzione di parte civile. Quanto alle singole ipotesi, non poteva ritenersi formato alcun giudicato progressivo in ordine al fatto di cui al capo n), fondato sempre sulle dichiarazioni del ID che con l'appello erano state contestate, in relazione al capo i) il giudice di primo grado aveva ritenuto la meno grave ipotesi di tentata estorsione poi mutata in appello, il capo r) era fondato su dichiarazioni del TI non adeguatamente valutate perché prive di riscontri. Peraltro la Corte si era limitata a motivare per relationem. Con il secondo motivo deduceva difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo lamentava violazione di legge in relazione alla confisca delle autovetture e dell'immobile sito in Castelfrentano.
1.5 SP ER proponeva ricorso personalmente ed a mezzo difensore di fiducia. Nel ricorso a firma avv.to Brasile si lamentava carenza di ordine logico e contraddittorietà della sentenza impugnata;
in particolare, quanto al capo s), si deduceva che la responsabilità era stata fondata su affermazioni sintetiche che non avevano tenuto conto della tesi alternativa esposta dall'imputato di avere prestato il denaro senza alcun interesse al CO ID IC;
inoltre l'affermazione di responsabilità era anche in contraddizione con le conclusioni cui la corte era pervenuta in relazione al reato di cui al capo I) dal quale l'imputato era andato assolto. In relazione al capo u) le dichiarazioni delle due vittime erano tra loro contrastanti e non adeguatamente valutate. Con l'ultimo motivo lamentava vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen.. Nel ricorso personale lo SP, premesse alcune considerazioni circa la conclamata inattendibilità del ID e lo svolgimento delle indagini, deduceva la violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione al giudizio 2 di responsabilità basato sulle sole dichiarazioni delle persone offese risultate prive di credibilità, contraddittorie quanto al rapporto O- LU, basate sulle scarna deposizione del CO ID il cui contenuto era contraddetto dal contenuto di tutte le conversazioni intercettate che si allegavano. Con altro motivo lamentava vizio di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. All'udienza del 12 ottobre 2017 la Corte, dopo un precedente rinvio, rigettava un'ulteriore istanza per impedimento del difensore come da ordinanza letta a verbale. RITENUTO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso IN è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche privo di autosufficienza. E difatti in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Rv. 243225). E nel caso in esame il ricorrente non ha proceduto a trascrivere od anche allegare l'atto di appello contenente l'attestazione di tempestivo deposito. In ogni caso il motivo è anche manifestamente non fondato avendo la Corte di appello esposto come nell'unico atto di appello originale risultasse la data di deposito (tardiva) dell'8 marzo 2014 sicchè, evidentemente, a nulla vale rilevare la presenza di altra copia dell'atto in possesso del difensore con altra e precedente data.
2.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse di NE RD è inammissibile perché manifestamente non fondato;
il giudice di appello nel respingere il gravame proposto dal pubblico ministero a pagina 28 dell'impugnata sentenza ha dato atto come la pena inflitta al medesimo sia congrua e commisurata alla gravità dei fatti, alla reiterazione degli episodi delittuosi ed alla personalità dell'imputato e compiendo tale giudizio ha implicitamente escluso la ricorrenza di condizioni specifiche per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen.. E poiché in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340) il ricorso è inammissibile.
2.3 Inammissibile appare il gravame proposto da NE AR perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 3 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed infatti, quanto alla dedotta impossibilità di attribuire valenza di riscontro alle dichiarazioni della D'SA rispetto a quelle rese dal ID, il giudice di appello nella ampia motivazione esposta a pagina 17 della sentenza impugnata, si sofferma sulla valenza dimostrativa di numerosi altri elementi che costituiscono valido ed autonomo riscontro alle accuse della parte civile (oltre alle dichiarazioni della moglie), costituiti: dai servizi di osservazione, dal contenuto di conversazioni telefoniche nelle quali le parti si accordano per la consegna di somme a titolo di interessi, da altri documenti rinvenuti nel possesso dell'imputato in sede di perquisizione, che paiono tutti privare di qualsiasi fondamento il primo motivo di ricorso. Il giudice di appello ha dapprima esposto come la particolare posizione assunta dal ID nel contesto del procedimento ha escluso una sua piena ed autonoma attendibilità sicchè ha negato valenza dimostrativa efficace alle accuse del predetto e, poi, senza incorrere in alcuna contraddizione ha individuato quegli ulteriori elementi che facevano ritenere in concreto acquisito un compendio probatorio idoneo a fornire dimostrazione della colpevolezza del NE AR oltre ogni ragionevole dubbio. Sotto questo profilo pertanto la contestata credibilità del ID, in quanto parte civile, è argomento che può ritenersi già superato dal giudice di appello che non sulla base di tale aprioristica posizione bensì in virtù di concreti accertamenti circa le condotte poste in essere dalla stessa parte civile ha dubitato della credibilità della medesima e proceduto ad un accertamento più stringente e puntuale ricercando plurimi elementi di riscontro per ciascuna accusa. Quanto ai singoli fatti delittuosi, in relazione al capo i), non si ravvisa in concreto alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus posto che il giudice di appello non ha mutato sul punto la qualificazione giuridica dei fatti attribuita dal primo giudice;
l'affermazione di responsabilità per il capo r) trova fondamento sia nelle dichiarazioni di una parte offesa, il DI TI, ritenuta attendibile e pertanto idonee a fornire dimostrazione dei fatti ma altresì in altro elemento documentale, l'assegno cui viene fatto riferimento a pagina 18, che il ricorrente ignora nel suo contenuto e nella valenza. Correttamente poi la corte di appello riteneva formatosi il giudicato parziale in ordine al capo n) della rubrica in assenza di specifiche doglianze proposte dall'appellante; vale al proposito il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822). Sicchè non basta all'evidenza contestare la credibilità della parte offesa che ha reso dichiarazioni relativamente a plurimi episodi delittuosi, argomento questo 4 comunque affrontato e risolto dalla corte di appello con valutazione anche parzialmente favorevole all'imputato, bensì occorre specificare per quale ragione la contestata credibilità determini l'insussistenza di uno specifico quadro probatorio contestato in relazione a ciascun reato per il quale è intervenuta condanna. In applicazione del precedente principio stabilito dalle Sezioni Unite nella pronuncia LL deve pertanto affermarsi che a fronte di differenti Sh persona capi di imputazione scaturiti dalle dichiarazioni di un'unica parte offesa è onere dell'appellante, per non incorrere nel vizio di inammissibilità dell'impugnazione, segnalare per ciascuno di essi il singolo aspetto di inattendibilità delle dichiarazioni. Correttamente pertanto il giudice di appello riteneva non dovere procedere ad analisi autonoma del suddetto capo di imputazione pur avendo affrontato il tema della credibilità del ID. In relazione al secondo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione delle generiche, si rileva come tale conclusione è giustificata da motivazione, adeguatamente esposta alla pagina 27 del provvedimento impugnato, esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane,, Rv. 248244). Infine, in relazione al motivo proposto in tema di confisca lo stesso è palesemente generico;
tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il predetto motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
2.4 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai ricorsi dello SP che appaiono anch'essi fondati su doglianze aspecifiche perché non tengono in debito conto le ragioni argomentative della decisione di secondo grado, e comunque prospettano una alternativa lettura di dati di fatto non deducibile nella presente sede di legittimità. In primo luogo, alcun contrasto di motivazione può ravvisarsi tra le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado con valutazione conforme quanto al delitto di cui al capo s), ritenuto provato sulla base di dichiarazioni provenienti da un soggetto, TI ID, ritenuto, a differenza di altri, certamente attendibile ed anche escusso personalmente dalla corte di 5 appello in sede di rinnovazione probatoria e le valutazioni di segno diverso che hanno riguardato il capo I), ovvero gli altri reati di cui ai capi c) e d) per i quali è intervenuta assoluzione, posto che la difformità del panorama probatorio ha certamente giustificato le differenti conclusioni. In tal modo il giudice di appello ha anzi dimostrato in concreto di avere proceduto ad attenta ed approfondita analisi del quadro probatorio procedendo anche alla rinnovazione dell'istruzione ed affermando pertanto la colpevolezza dell'imputato sulla base di elementi che non facevano permanere dubbio circa la natura usuraria del prestito in aperto conflitto con la ricostruzione dell'imputato ispirata a mero intento difensivo. Analogamente deve ritenersi quanto alle altre affermazioni di colpevolezza che paiono adeguatamente motivate alle pagine 23-24 della sentenza gravata da ricorso, con riferimento a specifiche emergenze probatorie provenienti da differenti parti offese tutte di contenuto analogo circa la natura dei prestiti effettuati da SP. In alcun modo, poi, i motivi di doglianza contemplati nel ricorso personale hanno permesso di individuare concreti elementi di contraddittorietà nelle dichiarazioni delle due persone offese O- LU essendosi limitati a riferire della loro non credibilità in termini sostanzialmente generici, mentre la presunta difformità delle dichiarazioni di TI ID rispetto al contenuto di conversazioni che si allegano in massa al ricorso è doglianza palesemente generica e che involge questioni di puro fatto. Anche in relazione alla posizione dello SP poi la negazione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata dalla corte di appello con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 27 che si sottrae ad ogni censura. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Roma, 12 ottobre 2017 IL CONSIGLIERE EST Dott. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA ONE PENALE ти SECONDA 26 OTT, 2017 IL PREMAL Cancelliere CASSA CANCELLIERE Claudia Pianelli N I O Z 6