Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2014, n. 47343
CASS
Sentenza 10 ottobre 2014

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Il giudice funzionalmente competente a revocare d'ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va individuato nel magistrato che procede nel momento in cui sono venuti meno i requisiti sostanziali per il godimento del beneficio, anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza di essi sia originaria. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente alla revoca d'ufficio del beneficio aveva provveduto il G.i.p., pur pendendo il procedimento innanzi alla Corte di appello, risalendo i presupposti per la revoca alla stessa data dell'iniziale decreto di ammissione, per la quale sin dall'origine difettavano le condizioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2014, n. 47343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47343
    Data del deposito : 10 ottobre 2014

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