Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato FABIO DEAN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDUARDO DE SANNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE FALCO, BRUNO CAVALLONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9410/01 della Corte suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 11/07/01 R.G.N. 9877/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 30/05/03 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;
udito l'Avvocato DE PALCO RAFFAELE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, decidendo in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, (conclusioni confermate anche dal Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico).
LA CORTE Letto il ricorso proposto da IO IG per la dichiarazione di nullità o inesistenza della sentenza 11 luglio 2001, n. 9410 di questa Corte, resa nella controversia fra il IG e la Banco Santander Central Hispano s.a.;
letto il controricorso dell'intimato;
considerato che il Procuratore Generale ha formulato le osservazioni che seguono:
"Il ricorso chiede alla Corte di Cassazione di dichiarare la nullità o l'inesistenza di una sua precedente sentenza e pone a fondamento dell'istanza il fatto che la richiesta, da parte della Cancelleria della Corte, di trasmissione del fascicolo d'ufficio era pervenuta al Tribunale di Milano, giudice a quo, il 5 novembre 2001 e cioè dopo che la sentenza della Corte era stata già decisa e depositata";
Il ricorso è inammissibile, in quanto:
a) l'ordinamento processuale non contempla un ricorso al giudice che ha pronunziato la sentenza per far valere la nullità o inesistenza della sentenza stessa;
b) l'ordinamento processuale non prevede la nullità della sentenza per inosservanza delle norme sul procedimento qui invocate o invocabili, ne' tale eventuale violazione sarebbe idonea a rendere la sentenza inidonea al raggiungimento del suo scopo;
c) non sussiste la possibilità di impugnare la sentenza della Corte di Cassazione al di fuori delle ipotesi degli articoli 391 bis e 395 cod. procedura civile"; considerato che il Procuratore Generale ha anche preso in esame il ricorso, per l'ipotesi che esso possa venire inteso quale richiesta di revocazione della sentenza, ed ha egualmente concluso per la sua inammissibilità, sotto diversi profili;
considerato tuttavia che la lettura del ricorso non consente una siffatta interpretazione, del resto prospettata, dallo stesso Procuratore Generale, in via di mera ipotesi;
ritenuto di dovere condividere interamente le sopra trascritte osservazioni del Procuratore Generale;
ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 14,00 oltre ad euro 1500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004