Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 14 64/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto раване то SonMa Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 14754/99 3985 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 426 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 10/10/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- ER ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DC224587 ZZ AI AN DITTA, elettivamente ROMA VIA CELIMONTANA 18, presso lo domiciliata in studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che la difende unitamente agli avvocati PAOLO BOLLA, ANDREA CORTE SUPREMA DIGC O UFFICIO CR BERTONI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrente - per diritti 1.55 4 FEB. 2002
contro
IL CANCELLIERE COLOR SE DITTA in persona del titolare VIRGINIO ZANETTI;
intimata 2001 avverso la sentenza n. 933/98 del Tribunale di 1338 TREVISO, depositata il 15/06/98; -1- - udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 10/10/01 dal MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 14 marzo 1986 la RR PO conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Treviso, la ditta CO IC per sentirla condannati al pagamento, in suo favore, dell'importo di £. 2.2 64.048 quale risarcimento del danno per non aver la convenuta restituito i vasi di colore secondo gli accordi raggiunti. Costituitasi, la CO IC contestava la pretesa attorea chiedendone la reiezione. Assunte prove testimoniali e disposta ed esple- tata CTU il Pretore, con sentenza 28.9-4.10.94, respingeva la domanda attorea non ritenendo provato l'inadempimento della convenuta. Proposto gravame dalla soccombente il Tribunale di Treviso, con sentenza 26.3-15.6.98, rigettava la impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la RR PO sulla base di due motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente 3 1 censura l'impugnata sentenza per aver fatto mal governo dell'onere probatorio in tema di responsa- bilità contrattuale sostenendo che gravava su essa RR PO, creditrice, l'onere della prova negativa del mancato adempimento da parte della debitrice CO IC all'obbligo di restituzione della merce su cui era basata la esperita azione risarcitoria. Secondo i giudici del gravame di merito, invero, considerato che la prova di fatti negativi (la mancata restituzione, appunto) doveva esser х и fornita mediante la prova dei fatti positivi e che д la negatività dei fatti addotti non escludeva né invertiva l'onere probatorio, incombeva all'attuale ricorrente provare il tipo e la quantità di merce consegnata alla CO IC nonché il tipo e la quantità restituita. La doglianza non può essere accolta. Con la risoluzione consensuale della vendita spettava alla attuale ricorrente dimostrare quali obbligazioni erano stata poste a carico della controparte. La gravata sentenza si è posta in questa falsariga e, con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici, in piena 3 assonanza con la normativa codicistica che si assume violata (art. 2697 c.c.), ha escluso che la documentazione prodotta, come pure la CTU, fossero decisive per individuare gli obblighi della CO IC sulla quale incombeva la prova dei fatti estintivi, modificativi od impeditivi solo dopo che la RR avesse dimostrato la sua pretesa. Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto che litri 113 di colore INMONT R.M. aperti e disseccati erano stati trovati inutiliz- а н zabili presso la RR, attrice in prime о cure. Dovendo la CO IC, in occasione della risoluzione del contratto, restituire altrettanto colore perfettamente utilizzabile, non avendo a ciò provveduto, almeno in relazione a questa quantità era provato l'inadempimento. E sul punto nella avevano specificato i giudici del gravame di merito. La censura non ha pregio giacchè, a parte la sua chiarezza in relazione al disposto di cui scarsa all'art. 366 n. 4 c.p.c., essa rimane sostanzial- mente assorbita nel rigetto della doglianza di cui al primo motivo di ricorso. 5 s Alla stregua delle svolte argomentazioni il ° u proposto ricorso va respinto nella sua integralità, A mentre la ricorrente evita le spese di questo giudizio non avendo l'intimata spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma, 10 ottobre 2001. AL TI extemore Арабае IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN ER 109T 129,11 4 FEB. 2002 456T 20,66 IL CANCELLIERE C1 Roma TOT. 149,77 IL CANCELLIERE C1 ROOT 17,00 Francesco Catania 806T 1.77 16 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data FER..2005 Serie 4 versate €€161.77 4754 al n. CENCOCESSANTUNO 77 p. Dirigente Arca Sorvizi (Dott.ssa Maria Grazia DILIPPO;
Responsabile Servizio Atti Giudiziar (Dr. M. RACCIONONY FEB 005. , 0 E 3 T 1 A R T EN 6