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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/11/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 922/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in REG. Parte_1 C.F._1
BORGNALLE, 10/L 11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. DONADIO ASCANIO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA CORRIDONI, 1 20122 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. GHIA ENRICA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Con nota depositata in data 30/06/2025 ha così precisato le Parte_1 conclusioni: “Il sig. dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali Parte_1
nuove domande e precisa come di seguito le proprie conclusioni:
In via istruttoria: disporsi CTU contabile volta a stabilire l'effettivo superamento del tasso soglia nell'ambito del contratto oggetto di causa, secondo il quesito che in tale senso il Giudice riterrà più opportuno.
Nel merito:
Preliminarmente:
pagina 1 di 8 Accertare e dichiarare la mancata realizzazione della condizione di procedibilità dell'esperimento della mediazione obbligatoria in tempo utile, dichiararsi improcedibile la domanda ex adverso formulata e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia stabilito dalla legge dal contratto e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 1815 comma 2, stabilire che non siano dovuti interessi sulla sorte capitale e, in conseguenza di quanto sopra, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dal alla Parte_1
società opposta.
- In subordine:
Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB comma 4, e, per l'effetto, previa rideterminazione dell'importo dovuto ex art. 117 comma 6 TUB, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dal alla Parte_1 società opposta avendo egli già provveduto al saldo dell'intero importo risultante dal calcolo di cui sopra;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
Con note depositate in data 30/06/2025 ha precisato le conclusioni Controparte_1 come da comparsa di costituzione, che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a causa dell'errata scelta del rito applicabile;
2) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 253/2023 del 28.07.2023 (RG
703/2023) del Tribunale di Aosta in questa sede opposto;
3) sempre in via preliminare, concedere un termine per instaurare la mediazione;
4) in via principale, nel merito, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il n. 253/2023 del 28.07.2023
(RG 703/2023) del Tribunale di Aosta dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti del sig. , condannare lo stesso al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 10.577,38 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (e
[...]
pagina 2 di 8 comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Con riserva di ogni altra deduzione e produzione istruttoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. agiva nei Parte_1
confronti di chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 258/2023 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Aosta in data 28/07/2023 per l'importo di € 10577,38 oltre interessi e spese di lite (v. doc. 1 di parte opponente). A fondamento dell'opposizione erano dedotti il superamento del tasso soglia, la mancata indicazione del Tan nel contratto, la non debenza di interessi diversi da quelli calcolati al tasso legale.
In data 29/12/2023 si costituiva domandando il rigetto dell'altrui Controparte_1
opposizione. Chiedeva inoltre, previa decisione sulla richiesta provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l'assegnazione alle parti di termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
All'udienza del 06/06/2024 le parti insistevano come in atti.
Con provvedimento del 21/08/2024 il giudice accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e fissava l'udienza del 03/12/2024 per verificare la sussistenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 03/12/2024 parte opponente eccepiva l'improcedibilità della causa per mancato esperimento della procedura di mediazione. L'opposto chiedeva invece un rinvio dell'udienza, evidenziando che “la richiesta di mediazione è stata fatta, ma non è ancora depositata nel fascicolo telematico”. Con provvedimento in quella data il giudice, rilevato che “non vi è prova che la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta”, confermava l'udienza del 01/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, udienza poi differita d'ufficio al 30/09/2025 con assegnazione ex art. 189 c.p.c. dei termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con provvedimento del 07/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva, quanto all'applicabilità al procedimento di opposizione della disciplina introdotta dalla “Riforma Cartabia”, che il presente procedimento riguarda un decreto pagina 3 di 8 ingiuntivo emesso su ricorso del 18/07/2023 (v. fascicolo monitorio depositato da parte opposta), sicché ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 149/2022 il rito applicabile è quello introdotto dalla citata riforma. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di “inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a causa dell'errata scelta del rito applicabile” di cui alle conclusioni di parte opposta, trattandosi di causa promossa dopo il 28/02/2023 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della riforma (v. art. 35 D.Lgs. n. 149/2022).
2. Ciò posto, quanto alla questione di improcedibilità della causa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, va evidenziato che ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 28/2010 la mediazione è condizione di procedibilità della domanda nelle controversie in materia bancaria. La medesima disposizione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, prevede che “L'improcedibilità
è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”; a quest'ultimo riguardo, il comma 4 della norma sopra citata dispone che “la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”. Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire la procedura di mediazione grava su parte opposta, una volta che il giudice abbia deciso sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (cfr.,
Cass. civ., SS UU, 18.9.2020, n. 15969: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”, principio da ultimo recepito dall'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010 introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022, ai sensi del quale “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la
pagina 4 di 8 successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”).
3. Tanto chiarito, il presente giudizio, avente ad oggetto un credito derivante da un contratto di finanziamento, rientra nell'ambito di quelle controversie per le quali il previo esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda e, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare (e terminare) la relativa procedura prima dell'udienza fissata per la verifica ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 grava su
[...]
, quale parte attrice in senso sostanziale. CP_1
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva è infatti l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore, sia pure conclusosi senza l'accordo, come previsto dal comma 4 della citata norma. Trattasi di principio che non trova smentita neanche nella giurisprudenza citata da parte opposta in tema di natura ordinatoria del termine per l'instaurazione della mediazione, considerato che: i) si tratta di un termine non più previsto a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e che infatti non è stato assegnato nel caso de quo; ii) l'esperimento della mediazione, come sopra inteso ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non coincide con l'avvio della mediazione e, cioè, con la presentazione della domanda di mediazione, alla quale si riferiva il previgente art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010;
iii) la natura ordinatoria del termine di cui sopra comportava soltanto che la parte che avanzava la domanda di mediazione oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice non incorreva, per ciò solo, sempre nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che, comunque, la dichiarazione di improcedibilità della domanda dipendeva, come oggi, dall'esperimento della mediazione. In altri termini, l'improcedibilità della domanda, anche prima della modifica da ultimo introdotta, non conseguiva alla mancata proposizione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni di cui al previgente art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, bensì all'omesso esperimento del procedimento entro il termine di celebrazione dell'udienza di rinvio del processo, termine calibrato dal giudice in ragione del termine di durata della mediazione
(cfr. Cass. civ., n. 40035/2021, in part. § 32). A ciò consegue che, ove l'udienza di verifica sia stata fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (tre mesi, salvo proroga scritta delle parti), senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole pagina 5 di 8 inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile (cfr. Tribunale Roma sez. VIII,
09/02/2023, n. 2202).
Orbene, ripercorrendo l'iter processuale del giudizio si osserva che all'esito della prima udienza il giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, ha fissato con provvedimento del 21/08/2024 l'udienza del
03/12/2024 per la verifica dell'espletamento di tale procedura, udienza fissata oltre la scadenza del termine trimestrale di durata della mediazione previsto dall'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010. All'udienza di verifica, parte opponente ha eccepito il mancato esperimento della procedura e l'opposta ha chiesto “un rinvio della causa in attesa dell'udienza di mediazione segnalando che si è ancora in tempo per fare la mediazione”. Dello svolgimento dell'incontro di mediazione alla data dell'udienza di verifica non vi è quindi prova alcuna in atti e quanto dedotto dall'opposta conferma il mancato svolgimento dell'incontro; tale circostanza, peraltro, risulta anche dal documento che l'opposta ha depositato dopo che la causa è stata presa in riserva all'esito dell'udienza di verifica del 03/12/2024, documento dal quale emerge che alla data del 29/11/2024: i) l'“attivazione” della mediazione non era ancora completata;
ii) l'organismo avrebbe fissato l'incontro una volta completata l'“attivazione” della mediazione (e, quindi, detto incontro non era ancora stato fissato)
(v. la comunicazione dell'organismo di mediazione, nella parte in cui, riferendosi agli incombenti ancora da espletare per completare l'“attivazione” della mediazione, comunica: “Subito dopo riceverai una email di attivazione pratica e fissazione incontro”). Oltretutto, avendo parte opponente presentato la domanda di mediazione soltanto in data 29/11/2024, giammai l'incontro avrebbe potuto svolgersi per tempo, in quanto l'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 richiede che tra la domanda e il primo incontro intercorra un periodo non inferiore a 20 giorni.
Ebbene, ribadito che l'avveramento della condizione di procedibilità in esame presuppone lo svolgimento del primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione, nel caso di specie, non è contestato che prima dell'udienza di verifica del 03/12/2025 tale primo incontro non si sia tenuto
(v. in particolare, p. 3 della comparsa conclusionale di parte opposta), sicché deve escludersi l'avveramento della condizione di procedibilità.
A nulla rileva, poi, quanto depositato da parte opposta in data 09/01/2025, dopo che il giudice in data 03/12/2024 ha rilevato la mancata prova della condizione di procedibilità; trattasi infatti del verbale di mediazione del 08/01/2025 negativo per mancata comparizione dell'opponente, rispetto pagina 6 di 8 al quale: i) manca la documentazione attestante la relativa comunicazione alla parte opponente;
ii) la data dell'incontro è successiva all'udienza di verifica fissata dal giudice. Si evidenzia, poi, che nel caso di specie, non solo l'incontro di mediazione non è avvenuto entro l'udienza di verifica, ma la stessa domanda di mediazione è stata presentata quando erano ormai trascorsi tre mesi dal provvedimento del 21/08/2024 e, quindi, oltre il termine di durata previsto dal legislatore per la procedura di mediazione.
Il mancato esperimento della mediazione entro l'udienza di verifica è da addebitarsi all'inerzia della parte onerata, dal momento che l'opposta avrebbe potuto e dovuto attivarsi ben prima del
29/11/2024 per rendere possibile lo svolgimento dell'incontro entro l'udienza del 03/12/2024, anche tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, c. 1, D.Lgs. n. 28/2010 “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti”; ciò significa che, presentando la domanda di mediazione il 29/11/2024, giammai l'incontro avrebbe potuto svolgersi prima del
19/12/2024. Del resto, sotto questo profilo la tardiva attivazione della mediazione è peraltro ammessa dalla controparte (v. p. 6 della comparsa conclusionale).
A fronte di quanto sopra esposto la condizione di procedibilità non può ritenersi sussistente e pertanto la domanda monitoria articolata da va dichiarata Controparte_1
improcedibile e, conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
4. L'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria e conseguente revoca del decreto ingiuntivo determina la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite in forza del principio di soccombenza. Quest'ultime si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (D.M. 55/2014 e succ. mod.), esclusa la fase di trattazione/istruttoria non essendosi svolta. Sul compenso così calcolato si ritiene congruo applicare la riduzione del 50%, stante la decisione della causa in rito e la relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 258/2023 emesso dal Tribunale di Aosta in data
28/07/2023 in favore di e nei confronti di Controparte_1 Pt_1
pagina 7 di 8 ; Parte_1
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 1.698,50 per compenso, oltre spese generali iva Parte_1
e cpa di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Aosta, 03/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 922/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in REG. Parte_1 C.F._1
BORGNALLE, 10/L 11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. DONADIO ASCANIO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA CORRIDONI, 1 20122 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. GHIA ENRICA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Con nota depositata in data 30/06/2025 ha così precisato le Parte_1 conclusioni: “Il sig. dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali Parte_1
nuove domande e precisa come di seguito le proprie conclusioni:
In via istruttoria: disporsi CTU contabile volta a stabilire l'effettivo superamento del tasso soglia nell'ambito del contratto oggetto di causa, secondo il quesito che in tale senso il Giudice riterrà più opportuno.
Nel merito:
Preliminarmente:
pagina 1 di 8 Accertare e dichiarare la mancata realizzazione della condizione di procedibilità dell'esperimento della mediazione obbligatoria in tempo utile, dichiararsi improcedibile la domanda ex adverso formulata e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia stabilito dalla legge dal contratto e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 1815 comma 2, stabilire che non siano dovuti interessi sulla sorte capitale e, in conseguenza di quanto sopra, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dal alla Parte_1
società opposta.
- In subordine:
Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB comma 4, e, per l'effetto, previa rideterminazione dell'importo dovuto ex art. 117 comma 6 TUB, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dal alla Parte_1 società opposta avendo egli già provveduto al saldo dell'intero importo risultante dal calcolo di cui sopra;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
Con note depositate in data 30/06/2025 ha precisato le conclusioni Controparte_1 come da comparsa di costituzione, che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a causa dell'errata scelta del rito applicabile;
2) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 253/2023 del 28.07.2023 (RG
703/2023) del Tribunale di Aosta in questa sede opposto;
3) sempre in via preliminare, concedere un termine per instaurare la mediazione;
4) in via principale, nel merito, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il n. 253/2023 del 28.07.2023
(RG 703/2023) del Tribunale di Aosta dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti del sig. , condannare lo stesso al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 10.577,38 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (e
[...]
pagina 2 di 8 comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Con riserva di ogni altra deduzione e produzione istruttoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. agiva nei Parte_1
confronti di chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 258/2023 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Aosta in data 28/07/2023 per l'importo di € 10577,38 oltre interessi e spese di lite (v. doc. 1 di parte opponente). A fondamento dell'opposizione erano dedotti il superamento del tasso soglia, la mancata indicazione del Tan nel contratto, la non debenza di interessi diversi da quelli calcolati al tasso legale.
In data 29/12/2023 si costituiva domandando il rigetto dell'altrui Controparte_1
opposizione. Chiedeva inoltre, previa decisione sulla richiesta provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l'assegnazione alle parti di termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
All'udienza del 06/06/2024 le parti insistevano come in atti.
Con provvedimento del 21/08/2024 il giudice accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e fissava l'udienza del 03/12/2024 per verificare la sussistenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 03/12/2024 parte opponente eccepiva l'improcedibilità della causa per mancato esperimento della procedura di mediazione. L'opposto chiedeva invece un rinvio dell'udienza, evidenziando che “la richiesta di mediazione è stata fatta, ma non è ancora depositata nel fascicolo telematico”. Con provvedimento in quella data il giudice, rilevato che “non vi è prova che la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta”, confermava l'udienza del 01/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, udienza poi differita d'ufficio al 30/09/2025 con assegnazione ex art. 189 c.p.c. dei termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con provvedimento del 07/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva, quanto all'applicabilità al procedimento di opposizione della disciplina introdotta dalla “Riforma Cartabia”, che il presente procedimento riguarda un decreto pagina 3 di 8 ingiuntivo emesso su ricorso del 18/07/2023 (v. fascicolo monitorio depositato da parte opposta), sicché ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 149/2022 il rito applicabile è quello introdotto dalla citata riforma. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di “inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a causa dell'errata scelta del rito applicabile” di cui alle conclusioni di parte opposta, trattandosi di causa promossa dopo il 28/02/2023 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della riforma (v. art. 35 D.Lgs. n. 149/2022).
2. Ciò posto, quanto alla questione di improcedibilità della causa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, va evidenziato che ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 28/2010 la mediazione è condizione di procedibilità della domanda nelle controversie in materia bancaria. La medesima disposizione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, prevede che “L'improcedibilità
è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”; a quest'ultimo riguardo, il comma 4 della norma sopra citata dispone che “la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”. Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire la procedura di mediazione grava su parte opposta, una volta che il giudice abbia deciso sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (cfr.,
Cass. civ., SS UU, 18.9.2020, n. 15969: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”, principio da ultimo recepito dall'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010 introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022, ai sensi del quale “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la
pagina 4 di 8 successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”).
3. Tanto chiarito, il presente giudizio, avente ad oggetto un credito derivante da un contratto di finanziamento, rientra nell'ambito di quelle controversie per le quali il previo esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda e, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare (e terminare) la relativa procedura prima dell'udienza fissata per la verifica ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 grava su
[...]
, quale parte attrice in senso sostanziale. CP_1
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva è infatti l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore, sia pure conclusosi senza l'accordo, come previsto dal comma 4 della citata norma. Trattasi di principio che non trova smentita neanche nella giurisprudenza citata da parte opposta in tema di natura ordinatoria del termine per l'instaurazione della mediazione, considerato che: i) si tratta di un termine non più previsto a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e che infatti non è stato assegnato nel caso de quo; ii) l'esperimento della mediazione, come sopra inteso ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non coincide con l'avvio della mediazione e, cioè, con la presentazione della domanda di mediazione, alla quale si riferiva il previgente art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010;
iii) la natura ordinatoria del termine di cui sopra comportava soltanto che la parte che avanzava la domanda di mediazione oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice non incorreva, per ciò solo, sempre nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che, comunque, la dichiarazione di improcedibilità della domanda dipendeva, come oggi, dall'esperimento della mediazione. In altri termini, l'improcedibilità della domanda, anche prima della modifica da ultimo introdotta, non conseguiva alla mancata proposizione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni di cui al previgente art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, bensì all'omesso esperimento del procedimento entro il termine di celebrazione dell'udienza di rinvio del processo, termine calibrato dal giudice in ragione del termine di durata della mediazione
(cfr. Cass. civ., n. 40035/2021, in part. § 32). A ciò consegue che, ove l'udienza di verifica sia stata fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (tre mesi, salvo proroga scritta delle parti), senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole pagina 5 di 8 inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile (cfr. Tribunale Roma sez. VIII,
09/02/2023, n. 2202).
Orbene, ripercorrendo l'iter processuale del giudizio si osserva che all'esito della prima udienza il giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, ha fissato con provvedimento del 21/08/2024 l'udienza del
03/12/2024 per la verifica dell'espletamento di tale procedura, udienza fissata oltre la scadenza del termine trimestrale di durata della mediazione previsto dall'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010. All'udienza di verifica, parte opponente ha eccepito il mancato esperimento della procedura e l'opposta ha chiesto “un rinvio della causa in attesa dell'udienza di mediazione segnalando che si è ancora in tempo per fare la mediazione”. Dello svolgimento dell'incontro di mediazione alla data dell'udienza di verifica non vi è quindi prova alcuna in atti e quanto dedotto dall'opposta conferma il mancato svolgimento dell'incontro; tale circostanza, peraltro, risulta anche dal documento che l'opposta ha depositato dopo che la causa è stata presa in riserva all'esito dell'udienza di verifica del 03/12/2024, documento dal quale emerge che alla data del 29/11/2024: i) l'“attivazione” della mediazione non era ancora completata;
ii) l'organismo avrebbe fissato l'incontro una volta completata l'“attivazione” della mediazione (e, quindi, detto incontro non era ancora stato fissato)
(v. la comunicazione dell'organismo di mediazione, nella parte in cui, riferendosi agli incombenti ancora da espletare per completare l'“attivazione” della mediazione, comunica: “Subito dopo riceverai una email di attivazione pratica e fissazione incontro”). Oltretutto, avendo parte opponente presentato la domanda di mediazione soltanto in data 29/11/2024, giammai l'incontro avrebbe potuto svolgersi per tempo, in quanto l'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 richiede che tra la domanda e il primo incontro intercorra un periodo non inferiore a 20 giorni.
Ebbene, ribadito che l'avveramento della condizione di procedibilità in esame presuppone lo svolgimento del primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione, nel caso di specie, non è contestato che prima dell'udienza di verifica del 03/12/2025 tale primo incontro non si sia tenuto
(v. in particolare, p. 3 della comparsa conclusionale di parte opposta), sicché deve escludersi l'avveramento della condizione di procedibilità.
A nulla rileva, poi, quanto depositato da parte opposta in data 09/01/2025, dopo che il giudice in data 03/12/2024 ha rilevato la mancata prova della condizione di procedibilità; trattasi infatti del verbale di mediazione del 08/01/2025 negativo per mancata comparizione dell'opponente, rispetto pagina 6 di 8 al quale: i) manca la documentazione attestante la relativa comunicazione alla parte opponente;
ii) la data dell'incontro è successiva all'udienza di verifica fissata dal giudice. Si evidenzia, poi, che nel caso di specie, non solo l'incontro di mediazione non è avvenuto entro l'udienza di verifica, ma la stessa domanda di mediazione è stata presentata quando erano ormai trascorsi tre mesi dal provvedimento del 21/08/2024 e, quindi, oltre il termine di durata previsto dal legislatore per la procedura di mediazione.
Il mancato esperimento della mediazione entro l'udienza di verifica è da addebitarsi all'inerzia della parte onerata, dal momento che l'opposta avrebbe potuto e dovuto attivarsi ben prima del
29/11/2024 per rendere possibile lo svolgimento dell'incontro entro l'udienza del 03/12/2024, anche tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, c. 1, D.Lgs. n. 28/2010 “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti”; ciò significa che, presentando la domanda di mediazione il 29/11/2024, giammai l'incontro avrebbe potuto svolgersi prima del
19/12/2024. Del resto, sotto questo profilo la tardiva attivazione della mediazione è peraltro ammessa dalla controparte (v. p. 6 della comparsa conclusionale).
A fronte di quanto sopra esposto la condizione di procedibilità non può ritenersi sussistente e pertanto la domanda monitoria articolata da va dichiarata Controparte_1
improcedibile e, conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
4. L'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria e conseguente revoca del decreto ingiuntivo determina la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite in forza del principio di soccombenza. Quest'ultime si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (D.M. 55/2014 e succ. mod.), esclusa la fase di trattazione/istruttoria non essendosi svolta. Sul compenso così calcolato si ritiene congruo applicare la riduzione del 50%, stante la decisione della causa in rito e la relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 258/2023 emesso dal Tribunale di Aosta in data
28/07/2023 in favore di e nei confronti di Controparte_1 Pt_1
pagina 7 di 8 ; Parte_1
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 1.698,50 per compenso, oltre spese generali iva Parte_1
e cpa di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Aosta, 03/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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