Articolo 17 della Legge 23 giugno 1970, n. 503
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 agosto 1970
>
Versione
18 agosto 1993
>
Versione
24 dicembre 1996
Art. 17.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l'attivita' degli enti.
Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro.
Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro per la sanita' nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996