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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4369/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4369/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via A. Mario n. 56, presso lo studio dell'avv. PUCCI
CARMELA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via V. Giuffrida n. 2/B, presso C.F._2
lo studio dell'avv. FERRARA GIADA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
ha esposto che le parti si sono sposate ad Acireale (CT) in data Controparte_1
27.6.1990 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 22.11.1992, e Persona_1 Per_2
il 16.5.1998.
[...]
Ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al resistente,
l'assegnazione della casa coniugale, compreso il garage, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore solamente del figlio maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 1.000,00, oltre il pagamento dell'80% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi;
ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 320,00, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del giorno 11.2.2021, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma economicamente Persona_2
non autosufficiente dell'importo di Euro 600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e ha chiesto il rigetto delle altre domande della ricorrente.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Nella comparsa conclusionale del 18.3.2025, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione a carico del resistente, e ha ammesso che il figlio
2 maggiorenne, sia divenuto economicamente autosufficiente, lavorando in un Persona_2
salone da parrucchiere in Aci Castello (CT), località Ficarazzi, Via Tripoli.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va rilevato che il resistente, sin dalla memoria ex art. 183 c. VI n. 3 c.p.c. del 17.10.2021,
insiste sulla circostanza che il figlio maggiorenne, lavori appunto presso il salone Persona_2
da parrucchiere sopra menzionato, ed effettivamente tale affermazione non è stata più contestata dalla ricorrente, per essere infine ammessa nella sopra menzionata comparsa conclusionale.
Pertanto, va dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del resistente, di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne dell'importo di Euro Persona_2
600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del
17.10.2021, allorquando la circostanza è stata resa nota nel procedimento.
Di conseguenza, non vi è luogo all'assegnazione della casa coniugale.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del resistente Controparte_1
dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_2
3 dell'importo di Euro 600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del 17.10.2021;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4369/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via A. Mario n. 56, presso lo studio dell'avv. PUCCI
CARMELA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via V. Giuffrida n. 2/B, presso C.F._2
lo studio dell'avv. FERRARA GIADA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
ha esposto che le parti si sono sposate ad Acireale (CT) in data Controparte_1
27.6.1990 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 22.11.1992, e Persona_1 Per_2
il 16.5.1998.
[...]
Ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al resistente,
l'assegnazione della casa coniugale, compreso il garage, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore solamente del figlio maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 1.000,00, oltre il pagamento dell'80% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi;
ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 320,00, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del giorno 11.2.2021, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma economicamente Persona_2
non autosufficiente dell'importo di Euro 600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e ha chiesto il rigetto delle altre domande della ricorrente.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Nella comparsa conclusionale del 18.3.2025, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione a carico del resistente, e ha ammesso che il figlio
2 maggiorenne, sia divenuto economicamente autosufficiente, lavorando in un Persona_2
salone da parrucchiere in Aci Castello (CT), località Ficarazzi, Via Tripoli.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va rilevato che il resistente, sin dalla memoria ex art. 183 c. VI n. 3 c.p.c. del 17.10.2021,
insiste sulla circostanza che il figlio maggiorenne, lavori appunto presso il salone Persona_2
da parrucchiere sopra menzionato, ed effettivamente tale affermazione non è stata più contestata dalla ricorrente, per essere infine ammessa nella sopra menzionata comparsa conclusionale.
Pertanto, va dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del resistente, di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne dell'importo di Euro Persona_2
600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del
17.10.2021, allorquando la circostanza è stata resa nota nel procedimento.
Di conseguenza, non vi è luogo all'assegnazione della casa coniugale.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del resistente Controparte_1
dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_2
3 dell'importo di Euro 600,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del 17.10.2021;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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