Sentenza 11 febbraio 2000
Massime • 2
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dei motivi futili, il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale.
L'espressione usata nell'art. 360 cod. proc. pen. circa l'avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del pubblico ministero identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale, di guisa che può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché sia idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza. Ciò in ragione del carattere, naturalisticamente improrogabile, dell'accertamento da eseguire. E invero l'esigenza di speditezza, che condiziona l'utile esperibilità dell'incombente, comporta, sotto il profilo delle garanzie processuali, che la presenza all'atto dei difensori è consentita, ma non obbligatoria. Ne consegue che è sufficiente la comunicazione dell'avviso per telefono, mentre il telegramma di conferma previsto dall'art. 149 cod. proc. pen., deve ritenersi obbligatorio, come elemento di validità, nei casi per i quali la legge stabilisce, con una significativa differenziazione lessicale, che sia "notificato avviso".
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Approfondimenti La prima sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 16889/2017, ha illustrato che occorre preliminarmente porre in luce che la nozione di "motivo" rimanda alla causa psichica di una data condotta umana, ovvero all'impulso che induce il soggetto a tenere una determinata condotta attiva od omissiva. Esso, dunque, descrive uno stato interiore, di carattere razionale o emozionale, etiologicamente connesso con il comportamento illecito; uno stato soggettivo che, a sua volta, deve essere tenuto distinto dall'eventuale accadimento esterno, cronologicamente prossimo o remoto, da cui esso abbia in ipotesi avuto scaturigine (il ed. "stimolo esterno" rispetto all'agente: si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2000, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 10/02/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 249
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.39978/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) DO AL n. il 13.05.1965
avverso sentenza del 20.05.1999 C. ASS. APP. di TRENTO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Dott. Francesco Cosentino che ha concluso per il rigetto del ricorso relativamente al delitto di omicidio;
annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente previsto dalla legge come reato. Udito il difensore Avv. Fernando Catanzaro, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Fatto e diritto
Con sentenza del 20 maggio 1999 la Corte di Assise di Appello di Trento confermava la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bolzano il 25 febbraio 1998, con la quale DO TO era stato condannato alla pena di ventitre anni di reclusione per omicidio volontario in danno di DE LB - in concorso di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei motivi futili ed escluse le altre aggravanti contestate - e di tre mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale.
Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il DO, dopo avere trascorso la serata in due bar, verso le ore 2 del 3 agosto 1997 si era recato nella via Mattedi di Gardolo, sotto l'abitazione di CU IZ, con l'intenzione di sfogare il proprio risentimento verso costui, che lo aveva chiamato in correità in un recente procedimento per fatti di droga.
L'imputato si era, quindi, fermato con la propria auto, tenendo la radio accesa ad altissimo volume e quando, poco dopo, era sopraggiunto il DE, il quale doveva rientrare nella propria abitazione, alle rimostranze di costui, che lo aveva invitato a desistere dal suo comportamento molesto, aveva reagito afferrandolo per le braccia, sbattendolo contro il muro e continuando, poi, a colpirlo con pugni e calci fino all'arrivo dei Carabinieri, intervenuti a seguito di una chiamata telefonica.
Il DO aveva, infine, rivolto pesanti minacce ai militari che avevano proceduto al suo arresto.
Trasportato in ospedale, il DE era deceduto dopo alcune ore, in conseguenza delle lesioni subite.
La Corte distrettuale rigettava le eccezioni procedurali dedotte dall'appellante, sul rilievo che:
la incompletezza di due periodi nel testo della motivazione della sentenza di primo grado non costituiva motivo di nullità, potendo essere sanata mediante integrazione della parole mancanti;
non determinava nullità l'inserimento tra gli atti del dibattimento di una memoria del P.M., poiché l'istruzione dibattimentale non era stata condizionata da questo atto;
non comportava nullità la mancanza di prova rigorosa della effettiva conoscenza da parte del difensore dell'avviso relativo all'esecuzione dell'autopsia e degli accertamenti necroscopici. Nel merito, la Corte confermava la qualificazione dell'omicidio come volontario e la sussistenza dell'aggravante di motivi futili, avuto riguardo alle modalità del fatto emerse dalle prove di natura generica e specifica. Escludeva la configurabilità di un vizio parziale di mente dell'imputato, che non aveva fondamento negli accertamenti specialistici praticati e rigettava la richiesta di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, incompatibile con il titolo di reato contestato, per il quale era in astratto prevista la pena dell'ergastolo.
Ricorre per cassazione il DO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza per molteplici vizi di legittimità, denunciando che:
1) la sentenza di primo grado è fisicamente mancante di parti decisive e sul punto è carente la motivazione della sentenza di appello;
2) l'intera istruzione dibattimentale di primo grado è nulla, per essere stata utilizzata la memoria istruttoria del P.M. riportante atti di indagine, come era reso evidente dal tenore di alcune domande poste dal presidente del collegio giudicante ad una teste;
3) sono nulli gli accertamenti tecnici irripetibili - e tutti gli atti conseguenti - in relazione al mancato preventivo avviso al difensore;
4) è carente la motivazione in ordine alla natura dolosa dell'omicidio, che - stata ritenuta in assenza della prova di una condizione psicologica di accettazione da parte dell'imputato dell'evento letale come conseguenza della propria azione;
5) è contraddittoria la motivazione laddove fa riferimento ad un elemento (l'odio dell'imputato nei confronti di CU) per ritenere la sussistenza del motivo futile e il dolo di elevata intensità ed esclude, poi, la rilevanza dello stesso elemento ai fini della valutazione della imputabilità;
6) atteso che periti e consulenti, pur concordando sull'esistenza di un disturbo della personalità nel DO, erano pervenuti a conclusioni diverse quanto alla sua imputabilità, doveva essere accolta la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale ed andava disposta una ulteriore perizia;
7) gli elementi emersi dagli accertamenti praticati comportavano, comunque, un giudizio di parziale infermità di mente dell'imputato;
8) è insufficiente e contraddittoria la motivazione relativamente all'esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali dell'imputato, che sono, in realtà, di lieve entità;
9) la motivazione è, comunque, inadeguata in punto di determinazione della pena;
10) il reato di oltraggio, per il quale è stata pronunciata condanna, è stato abrogato con la legge n.205/1999. Tutti i motivi di ricorso, ad eccezione dell'ultimo, sono infondati, per le ragioni che, in relazione a ciascuno, di seguito si espongono.
1) La mancanza di motivazione, quale vizio determinante la nullità di un provvedimento, ricorre nell'ipotesi estrema di assenza sotto il profilo grafico, ovvero di carenza dei passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l'intero "iter" logico comprensibile e verificabile, poiché in questi casi viene meno la funzione essenziale della motivazione, di consentire alle parti e al giudice sovraordinato il controllo sul contenuto della decisione.
Nella specie è stata contestata la incompletezza di due periodi nel testo della sentenza di primo grado.
A prescindere dalla opportuna integrazione operata dalla sentenza di appello, va rilevato che il contenuto e il significato argomentativo di ciascuna delle proposizioni è agevolmente desumibile dal contesto espositivo in cui è inserita. Nel primo caso, infatti, si evidenzia la improbabilità - e, nei passaggi successivi, la sostanziale irrilevanza nell'eziologia dell'evento letale - di una caduta "a peso morto" della vittima;
nel secondo caso si richiama un precedente penale dell'imputato, inequivocabilmente identificabile per il riferimento, nella frase immediatamente consecutiva, alla genesi del rancore nutrito dallo stesso imputato nei confronti del CU: il senso logico di entrambe le proposizioni emerge, dunque, in modo univoco dal tenore testuale in cui, rispettivamente, si collocano.
I principi - di fondamentale rilievo nell'ordinamento processuale - di tassatività delle nullità e di conservazione degli atti impongono di escludere che l'anomalia denunciata possa costituire causa di nullità, trattandosi palesemente di una mera irregolarità della sentenza, formalmente sanata - agli effetti della previsione dell'art.606 lett. e) c.p.p. - con l'omologo provvedimento di appello e, comunque, "ab origine" innocua ai fini della completezza di esposizione delle ragioni che sorreggevano il giudizio sui singoli punti presi in esame, come è confermato dal fatto che, con riferimento specifico a tali punti, l'imputato ha potuto adeguatamente svolgere le proprie difese con l'atto di appello. 2) La mera allegazione di un atto o di un documento al fascicolo del dibattimento non equivale ad acquisizione del suo contenuto e la sua legittimità va presa in considerazione solo al momento di una eventuale concreta utilizzazione, come avviene allorquando se ne disponga la lettura, o comunque il giudice manifesti la decisione di volersene avvalere.
Posto che scopo della norma dettata dall'art.431 c.p.p. è la salvaguardia del principio di formazione della prova in dibattimento, nessuna sanzione processuale può conseguire alla presenza materiale di un atto non consentito nel fascicolo del giudice, che rimanga, comunque, estraneo al processo costitutivo della prova e della decisione: è di tautologica evidenza che non può parlarsi di "inutilizzabilità" di un atto "inutilizzato".
3) Ai sensi dell'art.360 c.p.p., il pubblico ministero "avvisa" le parti private e i loro difensori del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili.
L'espressione usata dalla norma identifica un meccanismo di comunicazione semplificato ed informale, di guisa che può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché sia idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza. Ciò in ragione del carattere, naturalisticamente improrogabile, dell'accertamento da eseguire: l'esigenza di speditezza, che condiziona l'utile esperibilità dell'incombente, comporta, sotto il profilo delle garanzie processuali, che la presenza all'atto dei difensori è consentita, ma non obbligatoria.
Ne consegue che è sufficiente, al fine che qui rileva, la comunicazione dell'avviso per telefono, mentre il telegramma di conferma, previsto dall'art.149 c.p.p., deve ritenersi obbligatorio, quale elemento di validità, nei casi per i quali la legge stabilisce, con una significativa differenziazione lessicale, che sia "notificato avviso" (artt.127 co.1, 128, 296 co.2, 309 co.3 e 8 c.p.p.). 4) La motivazione adottata dalla Corte territoriale in ordine all'elemento psicologico del delitto di omicidio è ineccepibile sotto il profilo logico e giuridico, poiché le modalità e circostanze tutte del fatto sono univocamente e radicalmente incompatibili con la configurazione della preterintenzione, che postula una volontà diretta esclusivamente a percuotere o ledere, a cui consegua, come effetto non voluto (nemmeno in forma alternativa o eventuale), la morte della persona offesa.
Non può seriamente porsi in dubbio che chi, come l'imputato nel caso in esame, attui una aggressione di inaudita violenza, protratta nel tempo (almeno quindici minuti, secondo il prudenziale calcolo dei Giudici di merito) e con una dinamica lesiva di devastante efficienza, tale da cagionare un complesso quadro traumatico (ventiquattro lesioni soltanto al capo) di irreversibile, letale gravità, su una persona subito incapace di qualsiasi difesa e reazione, agisca quanto meno rappresentandosi ed accettando l'evento mortale come probabile conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria.
4) Quanto alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.1 c.p., è principio consolidato che il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale (Cass. Sez. I 22-11-1996, Patania). La futilità, così intesa agli effetti della legge penale, appartiene, dunque, alla sfera morale, siccome offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore ad un'azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria: la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile.
Ciò premesso, si osserva che il sentimento di rancore nutrito dal DO nei confronti del CU - di per sè assai poco commendevole per le ragioni che lo ispiravano - non può porsi, alla stregua di un indiscriminato processo traslativo, all'origine di qualsiasi azione violenta, quale che ne sia il destinatario, ed assumersi, quindi, come movente di una brutale iniziativa contro un terzo, estraneo a quel conflitto.
Se, dunque, la condotta criminosa dell'imputato è
psicologicamente connessa alla moderata protesta del DE, che lo aveva invitato a desistere dal suo atteggiamento clamorosamente molesto, la sproporzione della reazione è di assoluta, incontestabile evidenza.
D'altra parte, allorché il movente è del tutto inconsistente, tanto da rendere evanescente il nesso causale, la disomogeneità rispetto al fatto delittuoso non può essere compensata da considerazioni attinenti alle peculiari connotazioni psicologiche del reo: la proporzione tra motivo a delinquere e azione criminosa non può dipendere, cioè, da un apprezzamento meramente soggettivo, su cui possono incidere fattori caratteriali eccentrici, come l'eccessiva considerazione di sè o l'anomala suscettibilità. 6) 7) Puntualmente motivato è il giudizio della Corte distrettuale in ordine alla imputabilità, in coerenza con le argomentate conclusioni dell'accertamento peritale specialistico praticato sul DO, confutate in modo del tutto generico dal ricorrente.
Conseguentemente, è corretto il diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per disporre una nuova perizia, in assenza delle condizioni che potessero giustificare l'adozione di tale provvedimento.
8) 3) Posto che la comparazione tra circostanze di segno diverso ha il suo scopo nella necessità di commisurare la pena da infliggere in concreto alla entità del fatto delittuoso, non si presta a censure di legittimità la valutazione compiuta nei confronti dell'imputato dal Giudice di merito, che;
nell'esercizio del suo potere discrezionale e nei limiti della ragionevolezza, ha determinato il trattamento sanzionatorio tenendo conto della estrema, obiettiva gravità dell'episodio criminoso e della spiccata capacità a delinquere del reo, desunta non soltanto dai suoi precedenti penali (come si asserisce nel ricorso), ma anche dai motivi a delinquere e dal comportamento contemporaneo e susseguente alla commissione del delitto.
La valenza fortemente negativa di tali elementi è stata bilanciata, con prudente apprezzamento in fatto, al fine di temperare l'asprezza della pena, con la concessione delle attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza.
La statuizione complessiva sulla determinazione della pena investe, insomma, valutazioni di merito ed, essendo sorretta da adeguata motivazione, è insindacabile sotto il profilo della legittimità.
Va accolto l'ultimo motivo di gravame, non essendo più previsto come reato l'oltraggio, per effetto della legge 25 giugno 1999 n.205. Va, dunque, emessa la relativa declaratoria, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di condanna per tale fatto ed eliminazione della pena corrispondente.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'oltraggio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2000