Decreto cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Regina di S. Marzano di Antonio Romano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino, Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti presentati da La Regina di S. Marzano di Antonio Romano S.p.A. il 21/2/2023:
della comunicazione prot. n° 4103 del 18.01.2023 di improcedibilità della SCIA prot. n° 69910 del 19.12.2022, concernente le opere relative alla variante di assestamento alle SCIA prot. n° 29064/2022 e prot. n° 70111/2021 quali varianti al Permesso di costruire convenzionato n° 28/2020, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso integrato da motivi aggiunti, la società ricorrente impugna la nota n. 4103 del 18.01.2023, con cui il Comune di Scafati ha comunicato l’improcedibilità della SCIA prot. n. 69910 del 19.12.2022, in variante alle SCIA prot. n. 29064/2022 e prot. n. 70111/2021, presentate a loro volta in variante al permesso di costruire convenzionato n. 28/2020, rilasciato per l’ampliamento di un opificio industriale ubicato in un’area ricadente in zona D4, riportata in catasto al fl. 2, part. 261, 914, 673, 276, 615 e 117.
A fondamento dell’atto vi sono le seguenti motivazioni: - l’invalidità delle SCIA prot. n. 29064/2022 e prot. n. 70111/2021, riguardando variazioni essenziali, quali la creazione di nuove volumetrie, l’incremento della superficie del lotto comportante l’aumento delle aree standard e la modifica del tracciato stradale; - l’esistenza di un muro realizzato sine titulo ; - la richiesta di un pdc in sanatoria depositato su altra particella; - la carenza di documentazione essenziale.
Deduce la società ricorrente:
- la violazione degli artt. 10- bis e 21- nonies della legge 241/1990;
- la completezza della pratica e, comunque, l’obbligo del soccorso istruttorio;
- il difetto d’istruttoria e di motivazione, in quanto: a) la SCIA denegata costituisce un mero assestamento delle precedenti, oramai consolidatesi, le quali riguardano “lievi rotazioni e traslazioni dei manufatti ritualmente autorizzati dalla P.A., oltre che lo spostamento dell’impianto di depurazione acque e del locale caldaie”; b) l’acquisto di terreni adiacenti al lotto, successivamente al rilascio del predetto titolo, “non implica, di per sé, un aumento di superficie tale da giustificare un automatico aumento degli standard ”; c) il muro risulta assentito con SCIA del 04.11.2016 e, in ogni caso, la ricorrente, “allorquando dovrà procedere alla cessione dell’area quale standard , provvederà alla rimozione del muro, il quale tuttora è legittimo e coperto da titolo abilitativo”.
Resiste il Comune di Scafati.
All’udienza di smaltimento del 2 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il gravame è improcedibile, avendo la ricorrente, con memoria del 10.02.2026, dichiarato “la sopravvenuta cessata materia del contendere relativamente al presente giudizio”.
Identica dichiarazione è stata poi effettuata a verbale.
Di tanto, non può che prendersi atto.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO