Sentenza 28 aprile 2017
Massime • 1
Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen. in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale.
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- 1. Art. 346-bis - Traffico di influenze illecite (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Si riporta anche la giurisprudenza correlata all'abrogato art. 346. In tema di traffico di influenze illecite, la mediazione può ritenersi illecita quando è finalizzata alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente. Diversamente, in presenza dell'ipotesi aggravata prevista dal terzo comma dell'art. 346-bis della "mediazione qualificata" ovvero del traffico influenze illecite che vede protagonista, come trafficante, un pubblico agente, il carattere illecito della mediazione c.d. onerosa realizzata dal ricorrente discende, ancor prima e indipendentemente dal risultato illecito che le parti intendevano perseguire, …
Leggi di più… - 2. Traffico di influenze illecite: quando si configura il reato previsto dall'art. 346 bis c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 giugno 2023
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di traffico di influenze illecite previsto e punito dall'art. 346 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in materia e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2017, n. 37463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37463 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2017 |
Testo completo
37463-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 689 Giovanni Conti - Presidente - Anna Criscuolo UP - 28/04/2017 Emilia Anna Giordano R.G.N. 22887/2017 Gaetano De Amicis Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE SA, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/10/2015 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. PP RT, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna di SA NV emessa in data 11 novembre 2013 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per plurimi delitti di millantato credito commessi tra il giugno 2011 ed il gennaio del 2013, condannando la appellante al pagamento delle spese processuali. Secondo la formulazione accusatoria, la imputata, mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, millantando credito presso pubblici funzionari delle Poste Italiane di Palermo, nonché presso l'Onorevole Angelino Alfano, si era fatta consegnare da numerose persone offese, somme di danaro, che ammontavano anche a duemila euro, col pretesto di dover comprare il favore degli stessi pubblici funzionari o di doverli, comunque, remunerare al fine di procurare alle parti lese una assunzione a tempo indeterminato, in realtà inesistente, presso le Poste Italiane;
tali condotte sarebbero state commesse in Barcellona Pozzo di Gotto dal giugno 2011 al febbraio del 2013. 2. L'avv. PP RT, difensore di fiducia della imputata, ricorre per cassazione avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento formulando cinque motivi e, segnatamente, deducendo: - la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di Appello di Messina aveva omesso di valutare la istanza di rinvio della udienza del 28 ottobre 2015 per legittimo impedimento, ritualmente inoltrata dal difensore a mezzo fax in data 26 ottobre 2015; la illegittimità costituzionale dell'art 453, comma 2, cod. proc pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente all'imputato, qualora il Pubblico Ministero abbia richiesto il giudizio immediato, di essere giudicato nel medesimo contesto processuale anche per i reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, perdendo, quindi, la possibilità di ottenere il riconoscimento di tutti i benefici premiali e definire la propria vicenda processuale unitariamente;
la violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione dei delitti contestati di millantato credito in traffico di influenze;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, connotato da immotivato rigore avuto riguardo alla particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso formulati si rivelano manifestamente infondati. 2 Яр 2. Con il primo la ricorrente deduce la violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 484, comma 2-bis, 420-ter, comma 5, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di Appello di Messina aveva omesso di valutare la istanza di rinvio della udienza del 28 ottobre 2015 per concomitante impegno processuale dinanzi ad altra sede giudiziaria, ritualmente inoltrata dal difensore a mezzo fax in data 26 ottobre 2015. L'omessa valutazione della istanza di rinvio, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, determina, infatti il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Tale doglianza si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, in quanto la Corte di Appello di Messina, alla udienza del 28 ottobre 2015, ha dato atto della istanza di rinvio presentata dall'avv. Antonino Todaro per concomitante impegno processuale e, premettendo che procedimento era stato rinviato già due volte per esigenze della difesa e che lo stesso era trattato nelle forme della camera di consiglio, ha disatteso la istanza;
la stessa era, infatti, stata presentata tardivamente, avendo il difensore avuto conoscenza dell'impedimento sin dal 9 aprile 2015 ed avendolo comunicato via fax solo in data 26 ottobre 2015. Nella istanza, inoltre, non si precisavano le ragioni per le quali il difensore avrebbe dovuto privilegiare l'impegno processuale avanti al Giudice monocratico del Tribunale di Patti rispetto a quello fissato innanzi alla Corte di Appello di Messina, peraltro avente ad oggetto "numerosi fatti di reato di consistente gravità".
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la illegittimità costituzionale dell'art 453, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente all'imputato, qualora il Pubblico Ministero abbia richiesto il giudizio immediato, di essere giudicato unitariamente anche per i reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, perdendo, quindi, la possibilità di ottenere il riconoscimento di tutti i benefici premiali, segnatamente, quelli relativi all'esistenza di un medesimo disegno criminoso, e definire la propria vicenda processuale in un unico contesto processuale. La ricorrente era, infatti, stata tratta in arresto oltre che per delitti di millantato credito anche per delitti di truffa, per i quali, tuttavia, non era stata esercitata l'azione penale nelle forme della richiesta di giudizio immediato, con conseguente duplicazione di processi a proprio carico. Tale eccezione di legittimità costituzionale deve essere disattesa in quanto si rivela manifestamente infondata. 3 Il legislatore, mediante la previsione dell'art. 453, comma 2, cod. proc. pen., ha inteso contemperare la finalità di agevolare la instaurazione del rito immediato, al fine di pervenire ad una rapida definizione del processo nelle ipotesi in cui la persona sottoposta ad indagini si trovi in stato di custodia cautelare ovvero la stessa sia stata già interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, con l'esigenza di non pregiudicare l'esito delle indagini. Il contemperamento delineato dalla disposizione in esame corrisponde a quello enunciato dall'art. 449, comma 6, cod. proc. pen. in tema di giudizio direttissimo;
pertanto, nel caso in cui il reato per il quale sia stata avanzata richiesta di giudizio immediato risulti connesso con altri, in ordine ai quali non si giustifica la scelta del rito, difettando i presupposti necessari per la sua instaurazione, occorre separare le regiudicande e procedere nelle forme ordinarie per tali ultimi. Non irragionevolmente, invero, il legislatore individua l'unico limite al favor separationis nel pregiudizio alle indagini. I benefici dei quali la ricorrente lamenta la perdita, segnatamente relativi al riconoscimento della continuazione tra le plurime imputazioni alla medesima contestate nella fase delle indagini preliminari, non sono, infatti, irrimediabilmente compromessi per effetto dell'esercizio dell'azione penale a mezzo richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e della conseguente applicazione dell'art. 453, comma 2, cod. proc. pen., atteso che sono pur sempre recuperabili in executivis ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della errata sussunzione delle condotte giudicate in millantato credito e della mancata qualificazione delle stesse come traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen. La introduzione di tale fattispecie delittuosa ha, infatti, consentito di sanzionare penalmente la condotta del mediatore che compia atti diretti a mettere in contatto il pubblico ufficiale ed il privato, sì da creare le condizioni per la commissione di delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o di corruzione in atti giudiziari. Inoltre, la clausola di riserva con la quale esordisce la formulazione letterale della fattispecie incriminatrice ("fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter") dimostra che il legislatore ha inteso sanzionare una condotta meramente preparatoria, non caratterizzata, come nella fattispecie oggetto della presente regiudicanda, dall'intervenuto contatto illecito tra il pubblico ufficiale ed il privato realizzato per il tramite del mediatore e, finanche, dal compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare tale contatto. Anche tale censura si rivela manifestamente infondata 4 од La Corte di Appello ha ritenuto corretta la contestazione del delitto di millantato credito in luogo di quello di traffico di influenze illecite, in quanto, come aveva accertato sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, non vi era alcuna prova di esistenza di reali relazioni tra la imputata ed "alti funzionari delle Poste Italiane" o con l'On. Alfano. Tale qualificazione risulta, pertanto, saldamente fondata sul principio affermato dalle prime pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo le quali il discrimine tra le fattispecie di millantato credito e di traffico di influenze illecite è costituito dalla inesistenza delle relazioni con il pubblico ufficiale. Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della legge n. 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono, infatti, essere sussunte dopo l'entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale (Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, Rigano, Rv. 269735; Sez. 6, n. 51688 del 28/11/2014, Milanese, Rv. 267622). In altri termini, la fattispecie di millantato credito viene in rilievo in tutte le ipotesi in cui il credito sia fasullo, posticcio o, persino, artatamente esaltato e, pertanto, non esista né la relazione con il pubblico ufficiale, tanto meno l'influenza; il traffico di influenze postula, invece, una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, per lo meno di orientare la condotta del pubblico ufficiale.
5. Con i due motivi residui, la ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante il carattere meramente apparente della motivazione sul punto, e la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, connotato da immotivato rigore avuto riguardo alla particolare tenuità del fatto. Non è, peraltro, chiaro, secondo la ricorrente, il ragionamento comparativo e valutativo che ha portato alla applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno. La motivazione della sentenza impugnata è, tuttavia, logica, coerente e, pertanto, immune dai vizi denunciati. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo Яд potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente e congruamente assolto. Nella sentenza impugnata, infatti, l'imputata è stata ritenuta immeritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte di Appello ha ritenuto subvalente la incensuratezza della stessa rispetto alle modalità della condotta, nella loro allarmante ripetitività, ed alla spiccata pericolosità sociale della imputata. La pena, peraltro prossima al minimo edittale, in ragione della ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. (che le Sezioni Unite n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270, hanno ritenuto costituire una fattispecie autonoma di reato e non già una circostanza aggravante) è stata ritenuta adeguata alla concreta gravità dei fatti ed alla personalità della imputata. Del resto, secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Parimenti inammissibile si rivela la doglianza, peraltro, espressa in termini generici relativa alla circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno. Il motivo di ricorso si risolve, infatti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella deduzione di una ipotesi di violazione di legge che, nella prospettazione del ricorrente, trarrebbe origine dalle statuizioni della sentenza di primo grado e che, tuttavia, non è stata dedotta con i motivi di appello. Secondo l'orientamento costante di questa Corte, tuttavia, non possono, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla да sua cognizione (ex plurimis: Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, e la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio D'Arcangelo Giovanni Conti G unti Похл DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2017 LUG ZIARIO 27 I IL FUNZION Pieta Esposto E P P U S 7