Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2025, proposto da
IT SU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria NA UL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elga Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fg Service S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, Consip, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria R. UL del 15 ottobre 2025, n. 1027 (e della relativa pubblicazione), avente ad oggetto “fornitura triennale di un Sistema a Circuito chiuso (CSTD) UFA per l’unità di farmaci antiblastici del P.O. MA MI e P.O. GL CC da destinare ai PP.OO. GL-CC e Gemaneto. Aggiudicazione in favore di F.G. Service srl unipersonale” , e di tutto quanto in essa rilevato /o allegato, ivi inclusa la proposta di deliberazione della struttura Provveditorato, economato e gestione logistica;
2) dei verbali n. 1 del 3 marzo 25, n. 2 del 7 aprile 25, n. 3 del 14 aprile 25 e della richiesta di soccorso istruttorio formulata a FG Service S.r.l. e del relativo riscontro, dei verbali n. 4 del 16 settembre 25, n. 5 del 25 settembre 25, del verbale della commissione giudicatrice e della relativa griglia di valutazione tecnica di sistema a circuito chiuso per unità farmaci antiblastici, con annessi punteggi e motivazioni, nonché della revoca disposta dall’AOU alla sospensione adottata in danno a FG Service S.r.l.;
3) di tutta l’offerta (inclusa l’offerta amministrativa, tecnica ed economica) presentata da F.G. Service S.r.l. Unipersonale e di tutto quanto in ciascuna delle buste rilevato o allegato, nonché della campionatura trasmessa e dei relativi atti istruttori, ivi inclusi eventuali chiarimenti richiesti dalla Commissione/RUP, anche sulla campionatura, con relativi riscontri e/o trasmissioni di F.G. Service S.r.l. Unipersonale, nonché le richieste e le risultanze delle verifiche eseguite ai sensi dell’art. 17, comma 5 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
4) della legge di gara, se e qualora dovesse essere lesiva degli interessi della ricorrente, costituita da lettera di invito, capitolato d’oneri e relativi allegati;
5) di ogni atto o provvedimento preordinato, connesso /o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la deliberazione del Commissario Straordinario del 13 febbraio 2025, n. 159 di indizione, la delibera del 31 marzo 2025, n. 303 di costituzione del seggio e nomina della commissione giudicatrice, le PEC dell’1 ottobre 25, 3 novembre 25 e 5 novembre 2025 di riscontro e/o trasmissione dell’AOU all’istanza di accesso agli atti ed alla diffida di IT SU;
e per la declaratoria di nullità o inefficacia oo di caducazione del contratto eventualmente e conseguentemente stipulato per l’affidamento della predetta fornitura a F.G. Service S.r.l. Unipersonale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria NA UL e di Fg Service S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. FR TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
TT e TT
1. – Viene contestato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria R. UL del 15 ottobre 2025, n. 1027, con cui è stata aggiudicata a F.G. Service S.r.l. Unipersonale la fornitura triennale di un sistema a circuito chiuso (CSTD) UFA per l’unità di farmaci antiblastici dei presidi ospedalieri MA MI e GL CC.
A impugnare è la IT SU S.r.l., classificatasi in seconda posizione nella graduatoria della procedura, che prevedeva l’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Due gli argomenti svolti per sostenere la tesi dell’illegittimità dell’aggiudicazione:
a) il prodotto che l’aggiudicataria ha offerto sarebbe diverso da quello richiesto dalla legge speciale di gara, non possedendo i requisiti di sicurezza prescritti dalla legge di gara;
b) l’offerta economica di F.G. Service S.r.l. Unipersonale sarebbe anomala, perché il prezzo offerto è sensibilmente inferiore a quello degli altri concorrenti; ma la stazione appaltante avrebbe ingiustificatamente omesso di procedere alla verifica dell’attendibilità dell’offerta.
Per entrambe le motivazioni rassegnate, l’operatore economico aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura.
2. – Hanno resistito al ricorso sia l’Azienda ITaria Provinciale di Catanzaro, sia l’aggiudicataria F.G. Service S.r.l. Unipersonale.
3. – La controversia è stata discussa nel merito all’udienza pubblica del 4 marzo 2026.
4. – Va premesso che la procedura controversa è intesa ad ottenere la fornitura di un sistema che consenta agli operatori sanitari di prelevare e trasferire farmaci tossici senza che vi sia il rischio che costoro o soggetti terzi vengano in contatto con residui liquidi o vapori del farmaco.
Questo, più in dettaglio, è l’oggetto dell’appalto, così come descritto nel capitolato tecnico:
«Sistema a circuito chiuso (CSTD) per il prelievo ed il trasferimento dei farmaci antineoplastici, chemioterapici e citostatici. Il sistema CSTD deve:
- impedire meccanicamente scambi tra l’ambiente esterno e quello interno;
- impedire completamente la fuoriuscita di vapori e aerosol;
- possedere guarnizioni asciutte alla disconnessione;
- essere conforme alle linee guida NIOSH e ISOPP;
- possedere la certificazione del sistema a circuito chiuso CSTD redatta dal fabbricante e da enti internazionali;
- possedere la marcatura CE ed essere conforme alla normativa vigente;
- essere compatibile con farmaci neoplastici e solventi utilizzati, dichiarata dal fabbricante, compatibilità con NO (ed analoghi per incompatibilità al policarbonato);
- fabbricato in materiale e confezionamento latex free PVC e DEHp free, dichiarato dal fabbricante;
- privo di sistemi ad ago diretto contatto con l’operatore.
Il sistema deve permettere sia la ricostituzione di farmaco antiblastico liofilizzato sia il prelevamento di farmaco antiblastico in soluzione concentrata pronta all’uso.
Dovrà assicurare la tenuta sul flacone durante le operazioni di ricostituzione e prelievo del farmaco. Lo spazio morto del sistema, dettagliato per ogni suo componente, se non già dichiarato in scheda tecnica, dovrà essere esplicitato con dettagliata certificazione della ditta.
Dovrà essere costituito almeno da:
A) sistema di aggancio alla siringa di prelievo o siringhe dedicate con sistema integrato di equalizzazione della pressione, di varie misure a scelta (gamma minima: 1,3,5,10,20,30,35,60 ml) adatto al prelievo, trasferimento e somministrazione in bolo al fine di evitare il distacco accidentale dalla siringa e rendere sicuro il lavoro degli operatori;
B) perforatore a circuito chiuso per prelievo o ricostituzione e diluizione di farmaci da flaconi da 13, 20 e 28 mm, dotato di sistema anti-disconnessione con aggancio diretto, con sistema di ritenzione dei vaporti sprigionati durante le fasi di ricostituzione dei farmaci in polvere;
C) dispositivo monouso adattatore da inserire su luer/lock femmina;
D) perforatore per prelievo da sacca di diluente o di farmaci citotossici precostituiti, dotato di sistema anti-disconnessione con aggancio diretto per garantire una perfetta tenuta alla sacca e la possibilità di elevato numero di disconnessioni».
In sostanza, l’amministrazione richiede un «sistema che impedisce l’ingresso e la fuoriuscita di contaminanti» , al fine di garantire la sicurezza dell’operatore, secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e delle linee guida INAIL.
4.1. – La ricorrente. Con il primo motivo di ricorso, illustra che il dispositivo offerto da FG Service S.r.l. Unipersonale, denominato AS PT , è composto da quattro parti: il connector (per l’accesso alle sacche di soluzione di salina o alla linea infusionale del paziente), dal protector (che si aggancia al flacone di farmaco), dall’ injector (che si aggancia alla siringa) e dall’infusore (per la connessione alla sacca). Esso, dunque, prevede per il suo funzionamento l’utilizzo di una comune siringa.
Ebbene, le comuni siringhe hanno cilindri con l'estremità posteriore aperta e le pareti interne aperte ed esposte all'ambiente. Spingendo o tirando lo stantuffo, un piccolo pistone di gomma viene spostato avanti e indietro all'interno della canna. Ma alcuni farmaci pericolosi, sostiene la ricorrente, si attaccano alle pareti della siringa dopo che il farmaco è stato espulso, perché il pistone di gomma non è in grado di rimuovere il farmaco dalle pareti della siringa, cosicché lo stesso farmaco è poi esposto all'ambiente attraverso l'estremità aperta del cilindro. Il farmaco può anche evaporare da queste pareti nell'ambiente.
Peraltro, le comuni siringhe non escludono il rischio che lo stantuffo e il pistone, per azione erronea dell’operatore sanitario, fuoriescano dal cilindro, facendo così fuoriuscire il farmaco.
Tali criticità sarebbero state di recente confermate dalla verificazione svolta nell’ambito del giudizio n. 4343/2024 R.G., svoltosi d’innanzi al Consiglio di Stato.
4.2. – Al contrario, il sistema EquaShield , offerto dalla ricorrente, grazie alla presenza della chiusura posteriore e del sistema di compensazione della pressione, rappresenterebbe una soluzione tecnologica più sicura, quindi migliore, e conforme ai dettami normativi.
D’altra parte, numerosi studi scientifici hanno rilevato il rischio di esposizione a farmaci pericolosi attraverso l’uso di siringhe standard.
Tali imprescindibili dati scientifici non potrebbero certo essere superati dagli accertamenti svolti dalla commissione valutatrice.
4.3. – F.G. Service S.r.l. Unipersonale, dal canto suo, ha dedotto che i più recenti studi indipendenti, che hanno confrontato sette sistemi CSTD secondo il protocollo NIOSH Docket 288-2015, hanno evidenziato gravi carenze nel sistema con siringa integrata, come quello offerto dalla ricorrente.
In sistema EquaSchield , inoltre, presenterebbe problemi di maneggevolezza dovuti al fatto che ha una posizione vincolata per l’assemblamento delle sue parti che deve avvenire in ambiente protetto e con doppi guanti.
D’altra parte, la legge speciale di gara prevedeva che il kit da fornire contenesse un sistema di aggancio alla siringa di prelievo o delle siringhe dedicate, quindi non si potrebbe sostenere che solo la siringa dedicata soddisfi la richiesta dell’amministrazione.
4.4. – L’amministrazione ha sottolineato come la commissione abbia riscontrato la sicurezza del kit offerto dall’aggiudicataria e ha evidenziato come il ricorso in appello evocato dalla ricorrente riguardasse una gara con oggetto ben diverso da quello oggi controverso.
5. – La risoluzione della questione posta con il primo motivo passa, secondo il Tribunale, attraverso una serie concatenata di considerazioni.
5.1. – In via preliminare, va ricordato che il Tribunale non è chiamato a determinare quale sistema, tra quello offerto dall’aggiudicataria e quello offerto dalla ricorrente, sia maggiormente valido o comunque preferibile, trattandosi di valutazione di discrezionalità tecnica rimessa all’amministrazione.
Il controllo demandato nel caso di specie al giudice amministrativo attiene piuttosto alla correttezza delle valutazioni svolte dalla commissione valutatrice circa la conformità del kit offerto dall’aggiudicataria alle richieste dell’amministrazione, sì come consacrate nella legge di gara, e in particolare nell’allegato A al capitolato tecnico, il cui testo è riportato al § 4.
5.2. – Venendo al cuore del motivo, la prima considerazione da fare è che rimane fuori dal thema decidendum la clausola della legge speciale di gara con cui l’amministrazione ha determinato l’oggetto della fornitura richiesta.
Dunque, a tale oggetto questo Tribunale deve guardare per verificare se il prodotto fornito dall’operatore economico aggiudicatario sia conforme a quanto richiesto.
5.3. – La seconda considerazione, riconnessa alla prima, attiene alla delimitazione dell’oggetto della fornitura.
Tale oggetto consiste in un sistema a circuito chiuso per il prelievo ed il trasferimento dei farmaci antineoplastici, chemioterapici e citostatici, ma non ricomprende necessariamente la fornitura di siringhe.
Infatti, la legge speciale di gara specifica che il kit da fornire deve contenere un sistema di aggancio alla siringa di prelievo, nel qual caso la stazione appaltante si riserva evidentemente di provvedere separatamente alla fornitura di siringhe; oppure delle siringhe dedicate
5.4. – In proposito, la terza considerazione riguarda il fatto che, ove il kit offerto non preveda l’utilizzo di siringhe dedicate, il capitolato non stabilisce che il sistema da acquisire debba essere destinato all’utilizzo di uno specifico modello di siringa.
Tale osservazione, insieme a quella contenuta nel § 5.3., distinguono la procedura ad evidenza pubblica oggetto dell’odierna decisione da quella su cui verteva il ricorso in appello n. 4343/2024 R.G., deciso dal Consiglio di Stato con sentenza del 23 settembre 2025, n. 7482.
Lì, come si legge nella sentenza, la stazione appaltante aveva richiesto la fornitura di “ kit per la ricostituzione, diluizione e somministrazione di farmaci antiblastici, tale da impedire meccanicamente il trasferimento di contaminanti ambientali nel sistema e la fuga di farmaco o vapore al di fuori del sistema stesso (secondo la definizione Niosh) ” (c.d. CSTD), composto, secondo le specifiche dell’allegato al Capitolato tecnico, da adattatori, perforatori, connettori e, segnatamente, quattro tipologie di “ siringa sterile, completamente sigillata, antispandimento, per sistema a circuito chiuso con connettore attabile al kit temosaldato al corpo (sia per allestimento che per somministrazione) ” differenziate in base al volume di somministrazione (10 ml, 20 ml, 35 ml e 60 ml).
5.5. – La quarta considerazione, che peraltro ricomprende in essa le altre tre, è che l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, non ha delimitato l’oggetto della fornitura, come pure avrebbe potuto fare – peraltro in quel caso avendo la possibilità di accedere alla possibilità di acquisto a trattativa diretta –, al sistema EquaShield , coperto da brevetto, o ad un ad esso sistema equivalente. Ha invece richiesto più genericamente un sistema a circuito chiuso per il prelievo ed il trasferimento dei farmaci, lasciando così spazio a soluzioni tecniche diverse da quella fornita dalla società ricorrente.
5.6. – Dalle considerazioni che precedono discende che eventuali possibili deficienze delle siringhe da utilizzare con il kit offerto, in autonomia acquistate dall’Azienda ITaria Provinciale di Catanzaro, non possono certo incidere sulla valutazione della conformità alla richiesta della stazione appaltante del prodotto offerto dall’aggiudicataria.
6. – Ora, poiché la parte ricorrente sostiene che il kit offerto dall’aggiudicataria non sarebbe conforme alla legge speciale di gara perché prevede l’uso di siringhe normali, dalle quali può verificarsi la fuoriuscita accidentale di residui o vapori di farmaci tossici; e poiché le siringhe da usare non saranno fornite dall’aggiudicataria; ergo non può concludersi per l’esistenza di una discrasia tra il prodotto richiesto e quello offerto dall’aggiudicataria.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
7. – Anche il secondo motivo non coglie nel segno.
Invero, secondo l’art. 110, comma 1 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Nel caso di specie, l’amministrazione non ha ritenuto di provvedere alla valutazione dell’anomalia.
Ma, a ben vedere, la spiegazione fornita in questa sede rende evidente come non fosse necessario attivare il subprocedimento: a differenza delle altre offerte, quella dell’aggiudicataria non contempla la fornitura di siringhe dedicate, cosicché è del tutto ragionevole il prezzo offerto.
D’altra parte, la società ricorrente si è limitata a lamentare che non sia stata svolta la verifica dell’anomalia, ma non ha apportato alcun elemento per ritenere che l’offerta della F.G. Service S.r.l. Unipersonale non sia economicamente sostenibile.
Anche il secondo motivo va rigettato, e con esso l’intero ricorso.
8. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna IT SU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore dell’Azienda Universitaria Ospedaliera NA UL di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore e di Fg Service S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 6.500,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
FR TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| FR TA | IV RR |
IL SEGRETARIO