TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2822/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti FRANZATO FRANCESCO e NEVONI ROBERTO
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti RADICE DARIO e LIMIDO LAURA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate tele- maticamente:
“NEL MERITO
- revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 755/2024 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Padova per l'intervenuta remis- sione del debito ex art. 1236 c.c.;
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui sia rigettata l'eccezione di estinzione del credito per remissione del debito, previo accertamento della qualità di consumatore del sig. accertare la nullità ex L. 108/96 e/o artt. 33 co. 2 lett. f) e Parte_1
36 co. 1 cod. consumo delle clausole relative al pagamento, a carico del sig.
[...]
della somma pattuita a titolo di interessi di mora e delle clausole penali, e per Pt_1 l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nel- la parte in cui ha ingiunto il pagamento delle somme corrispondenti.
(…)
IN OGNI CASO
- spese di lite rifuse con distrazione degli onorari a favore dell'avv. Roberto Nevoni ai sensi dell'art. 93 c.p.c”.
La convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente:
“In via preliminare: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e/o facile soluzione, confermare a la provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via principale: rigettare le domande ex adverso proposte, siccome in- fondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 755/2024 del 08.04.2024.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la S.V. dovesse ritenere abusive le clausole relative agli interessi corrispettivi ed alla penale, oppure la stessa manife- stamente eccessiva, ridurne la misura ad equità o, nella disponibilità a rinunciare agli interessi ed alla penale, condannare in ogni caso al pagamento Parte_1 del solo importo in linea capitale.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, ex DM 55/14, come integrato dal D.M. n. 147/2022, CPA e IVA di legge, anche in rela- zione alla fase monitoria”.
- 2 -
Svolgimento del processo
Oggetto della presente controversia risulta essere l'obbligo di restituzione della somma residua mutuata da a in forza di con- CP_1 Parte_1 tratto sottoscritto in data 17.01.2014 (cfr. doc. 3-5) e solo parzialmente restituita. Il mutuatario, , si obbligava a restituire in unica soluzione entro il Parte_1
15.05.2014 la somma finanziata di € 100.000,00, maggiorata di interessi quantificati in € 3.000,00. In caso di ritardo nel rimborso oltre la data del 15.05.2014, lo stesso mutuatario si obbligava a riconoscere a titolo di penale l'importo una tantum di € 1.000,00, oltre ad € 35,00/giorno di ritardo a titolo di interessi contrattualmente quan- tificati.
Con scrittura modificativa in data 15.05.2014 (cfr. doc. 6), corri- Parte_1 spondeva in acconto l'importo di € 50.000,00, oltre ai previsti interessi pari ad € 3.000,00 (cfr. doc. 7), impegnandosi a restituire l'importo di € 50.000,00 a saldo, maggiorato di interessi, quantificati in € 2.000,00, in unica soluzione entro il 15.09.2014. In caso di ritardo nel rimborso, lo stesso mutuatario si obbligava a rico- noscere a titolo di penale l'importo fisso una tantum di € 500,00, oltre ad € 17,50/giorno di ritardo a titolo di interessi contrattualmente quantificati.
In ragione dell'inadempimento di , il Tribunale di Milano emette- Parte_1 va in favore di il decreto ingiuntivo n. 6565/2023 (dep. 12.04.2023) (cfr. CP_1 doc. 8).
Con atto di citazione notificato in data 30.05.2023 (Tribunale di Milano – RG 21623/2023 – Dott.ssa Michela Guantario), si opponeva al sud- Parte_1 detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, ritenendo applicabile la disciplina consumeristica.
[...]
, senza riconoscimento alcuno delle eccezioni di merito o processuali e CP_2 senza riconoscere la qualifica di consumatore di , per ragioni di Parte_1 economia processuale opportunamente aderiva all'eccezione di incompetenza territo- riale in favore del Tribunale di Padova, rinunciando al decreto ingiuntivo n. 6565/2023 del 24.03.2023 (dep. 12.04.2023). Con sentenza n. 1664 del 13.02.2024, il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza per dichiarare competente il Tribunale di Padova, contestualmente revocando il decreto ingiuntivo n. 6565/2023 (cfr. doc. 9).
ha quindi agito in via monitoria avanti a Codesto Tribunale che, con CP_1 decreto n. 755/2024 del 08.04.2024 (Tribunale di Padova – R.G. 1409/2024 – Dott.ssa Maddalena Saturni), ingiungeva a di pagare a Parte_1 CP_3
[...] [...]
“1) la somma di € 52.500,00,”; 2) gli interessi come da domanda;
3) le
[...] spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 2.242,00 per compenso professionale ed euro 407,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa.” In data 17.04.2024, il decreto ingiuntivo è stato notificato al debitore . Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 27.05.2024, ha proposto Parte_1 opposizione, fondandola in principalità sull'asserita intervenuta rinuncia del credito da parte del Dott. quale AU di;
remissione che il debito- CP_4 CP_1 re opponente pretenderebbe di dimostrare ricorrendo alla prova per testi. In via su- bordinata, l'opponente ha eccepito l'usurarietà dei tassi di mora e la nullità delle clausole relative agli interessi e alla penale ai sensi del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), stante la sua qualifica di consumatore, già accertata con la sentenza . 1664/2024 del Tribunale di Milano - passata in giudicato tra le parti – con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la sua incompetenza a pronunciarsi sul (prete- so) credito per cui è causa in favore della competenza di questo Ill.mo Intestato Tri- bunale (doc. 1, opp.ne).
Con comparsa del 03.10.2024, si è costituita, contestando inte- CP_1 gralmente le avversarie eccezioni, allegazioni e deduzioni. Con decreto ex art. 171- bis cpc del 22.11.2024, il G.I., rilevata la regolare costituzione del contraddittorio e l'assenza di questioni d'ufficio da sollevare, ha confermato l'udienza di prima com- parizione delle parti per il 12.12.2024. Rispettivamente in data 22.11.2024 e in data 02.12.2024, ha depositato la seconda e la terza memoria ex art. CP_1
171-ter cpc, con cui si è opposta alle istanze istruttorie formulate da Parte_2
, rilevando in particolare l'inammissibilità della prova testimoniale e
[...]
l'inattendibilità del teste indicato, All'udienza chiamata in data Testimone_1
12.12.2024, ha insistito per il rigetto delle avversarie domande e CP_1
l'accoglimento della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc. Con ordinanza emessa in pari data, la S.V. – ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta risoluzione, nonché ritenendo l'eccepita estin- zione del debito per remissione non documentalmente provata – ha concesso la prov- visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 11.12.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc. In data 10.10.2025 e CP_1 Parte_1
hanno quindi precisato le proprie conclusioni.
[...]
L'opponente, in via principale, chiede che venga revocato e/o dichiarato nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per asserita intervenuta remissione del debito ex art. 1236 cc.
Secondo la ricostruzione dell'attore opponente , la dichiarazione di remissione del debito estintiva dell'obbligazione sarebbe stata rilasciata “mediante comunicazione verbale” da parte dell'Amministratore Unico dell'odierna opposta, Dott. Pt_3
[..
- in occasione di un incontro svoltosi in Milano in data 09.01.2020 tra CP_4 quest'ultimo e . Parte_1
Ad avviso del Tribunale tale 'assunto è infondato e nessuna remissione del debito può ritenersi mai intervenuta.
A supporto di tale asserzione, l'opponente ha prodotto uno scambio di corrisponden- za tra il Dott. e (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo) con cui gli CP_4 Parte_1 stessi fissavano una riunione a Milano, nulla di più. Lo scambio di corrispondenza allegato, il cui tono colloquiale, secondo parte attrice opponente, comproverebbe la rinuncia al credito, è del tutto inconferente e irrilevante.
È, infatti, del tutto inverosimile che due soggetti, professionali, entrambi imprendito- ri, non si siano curati di formalizzare alcun accordo modificativo o integrativo di un precedente contratto e, addirittura, di un successivo accordo modificativo. L'opponente insisterebbe poi nel voler provare l'asserita rinuncia del debito avvalen- dosi della prova per testi, prova che, così come per i contratti, anche per la remissio- ne del debito è inammissibile ex art. 2726 cc. A sostegno dell'infondata eccezione,
cita un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo Parte_1 cui, in specifiche ipotesi, sarebbe ammessa la deroga al divieto della prova testimo- niale. Tuttavia, dalla lettura integrale della sentenza così citata, è la stessa a confer- mare l'inoperatività della deroga nel caso di specie e la conseguente inammissibilità della prova testimoniale: “la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e cautela che normal- mente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. Civ. 7940/2020, cfr. pag. 6 atto di citazione).
Nel caso in esame, infatti, una concreta valutazione delle ragioni che potrebbero aver portato le parti a non predisporre una documentazione scritta non può che far conclu- dere come sia del tutto inverosimile che due soggetti professionali (il Dott. CP_5
e ), entrambi imprenditori, da un lato, abbiano stipulato il
[...] Parte_1 contratto di finanziamento e la relativa modifica e, dall'altro lato, non si siano poi avveduti di documentare la rinuncia al credito del Dott. CP_4
A nulla vale lo sforzo interpretativo di far passare l'ammissibilità della prova testi- moniale dall'asserita esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante. A dire dell'opponente, la presunzione consisterebbe nel fatto che il Dott. Persona_1 nati/FINBENNAX avrebbe deciso di agire per il recupero del suo credito a distanza di nove anni dal sorgere dell'obbligazione. Ancora, inconferente e irrilevante è il termine, in limine di scadenza prescrizionale, entro il quale ha fatto CP_1 valere il proprio credito residuo: essendo il termine decennale posto dalla legge, la circostanza è assolutamente priva di fondamento nel dimostrare l'asserita rinuncia del credito, oltre al fatto che il Dott. e sono due impren- CP_4 Parte_1
- 5 - ditori aventi cariche sociali in società tra loro collegate1 ;. Contraria e documentale è, invece, la presunzione – grave, precisa e concordante – della permanenza del credito di nei bilanci di quest'ultima e nelle relative Note integrative estratti CP_1 dal Registro Imprese dalla data dell'insorgenza sino ad oggi (cfr. doc. 14-21 memoria ex art. 171-ter cpc n. 2). A nulla vale l'avversa affermazione secondo la quale l'odierna opposta “non ha spiegato come uno specifico credito possa risultare dal bi- lancio, che, come noto, rappresenta valori aggregati” (cfr. pag. 3 memoria 171-ter n. 1 Del Biondi
La produzione dei bilanci rileva, infatti, non tanto per provare la non remissione (fat- to negativo), bensì la presunzione del contrario, spettando – senza alcun'inversione dell'onere della prova – a parte attrice opponente la prova dell'asserita remissione.
Vale la pena ribadire come, per la sua natura giuridica, affinché vi sia remissione del debito, l'attenzione va posta sulla volontà del creditore: “La necessità di una manife- stazione inequivoca di volontà remissoria, da valutare con particolare rigore, è indi- spensabile in quanto occorre la non equivoca manifestazione di volontà del creditore volta alla rinuncia della prestazione, ovvero l'univoco comportamento del titolare as- solutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto. È comunque neces- sario che i caratteri della univocità e concludenza – da riscontrare nel comportamento del soggetto, affinché da esso possa desumersi l'intento remissorio del creditore defi- nitivo ed irrevocabile – siano valutati con estremo rigore e cautela: sicché, nel caso di dubbio sulla loro effettiva sussistenza, dev'essere esclusa la volontà di rimettere il debito” (Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1012 del 22.06.2022). A tutto ciò si ag- giunga che la prova per testimoni richiesta da parte opponente deve ritenersi in ogni caso inammissibile per il teste indicato, che, oltre ad essere stata Testimone_1
l'assistente personale di , con mansioni via via crescenti soprattut- Parte_1 to in ambito commerciale/marketing, risulta essere stata anche la compagna di quest'ultimo (cfr. doc. 12, cfr. pag. 9) e residente, come l'odierno opponente, in Pa- dova, Via Tre Ponti 16: Il teste così citato, pertanto, è da considerarsi inattendibile. In conclusione, ciò che l'opponente pretenderebbe di provare non Parte_1 può essere provato per testi ex artt. 2721, 2722 e 2726 cc, non ravvedendosi alcuna ragione per operare un'eccezione alle norme la cui ratio è volta proprio ad evitare che possa essere distorta la realtà rispetto ad atti giuridici, o loro modifiche/integrazioni, per i quali è richiesta la forma scritta per la loro prova.
Parte opponente sostiene, inoltre, che l'istanza formulata nel ricorso per decreto in- giuntivo da non comprendeva la richiesta degli interessi, pari a € CP_1
17,50 al giorno, poiché non indicati nella tabella riportata esplicativa del medesimo ricorso. L'assunto è del tutto infondato. Nel ricorso per ingiunzione, infatti,
[...]
ha espressamente richiesto l'importo capitale con gli interessi contrat- CP_2 tualmente previsti: Il mancato inserimento degli interessi nella tabella di cui sopra è dovuto semplicemente al fatto che gli interessi maturano giornalmente dal dovuto al
- 6 - saldo effettivo, ragion per cui sono stati chiesti genericamente dal dovuto al saldo, come contrattualmente previsti.
Parte attrice opponente eccepisce ancora l'usurarietà del tasso degli interessi morato- ri generati in ragione della previsione di una somma a titolo di interesse pari ad € 17,50 per ogni giorno di ritardo. L'eccezione è infondata e va respinta. In primo luo- go, l'asserita avversa natura di “consumatore” di non comporte- Parte_1 rebbe in ogni caso l'automatica nullità delle clausole relative agli interessi o alla pe- nale contrattualmente pattuita. In secondo luogo, la circostanza è stata già chiarita a fronte della richiesta di integrazioni formulata dal giudice del monitorio, Dott.ssa Maddalena Saturni, che ha domandato alla ricorrente di chiarire la misura percentua- le del tasso degli interessi corrispettivi con specifico confronto con la misura dei tassi soglia pro tempore vigente secondo i decreti ministeriali richiamati dalla L. 108/1996 (cfr. fascicolo monitorio allegato).
Invero all'esito dei richiesti chiarimenti e della prova che gli interessi (corrispettivi e moratori) fossero sempre stati sottosoglia, sia nel periodo di mora e sia nel periodo contrattuale, il giudice del monitorio ha emesso il decreto ingiuntivo in conformità alla richiesta dell'odierna opposta. Come emerge dalla tabella in atti, nel periodo contrattuale, il tasso degli interessi corrispettivi è pari al 12%; considerando anche la penale lo stesso arriverebbe al 15%. Nel periodo di mora (a far data dal 15.09.2014), il tasso degli interessi calcolato nell'“ipotesi massima” (ossia tenendo conto degli in- teressi di mora annui e della penale rapporti ad un montante pari alla sola linea capi- tale) sarebbe pari al 13,78%, contro un tasso soglia di usura attuale del 18,7125%: In conclusione, nel periodo 2014-2024, il tasso di soglia dell'usura è sempre stato com- preso tra il 15% ed il 18%, come da serie storica dei tassi effettivi globali medi (TEGM) per categoria di finanziamento pubblicati trimestralmente con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Gazzetta Ufficiale (a partire dal 2 apri- le 1997) e dei relativi tassi soglia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compitivigilanza/tegm/ - cfr. doc. 13). La circostanza è confermata anche per i tassi soglia dell'usura relativi ai trimestri successivi all'instaurazione del presente giudizio di opposizione: Affermazione di mero principio, senza alcuna contraria e provata allegazione, è quella dell'opponente e secondo la quale “la documentazione prodotta da controparte a sostegno della legit- timità dei tassi applicati non è idonea a corroborare la sua tesi” (cfr. pag. 4 memoria 171-ter n. 1 Del Biondi).
L'opponente si qualificherebbe quale “consumatore” ai sensi della disciplina con- sumeristica, dal momento che il contratto di mutuo concluso tra le parti “era stato da lui sottoscritto per finalità personali e che la controparte contrattuale (i.e. CP_3
) era un professionista” (cfr. pag. 4 atto di citazione). Se è vero che la disciplina
[...] consumeristica all'art. 3 del d.lgs 206/2005 definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
- 7 - professionale eventualmente svolta”, è necessario attuare un'interpretazione sistema- tica della norma che tenga conto della ratio sottesa alla disciplina di derivazione co- munitaria, ossia quella di proteggere la parte contrattuale considerata in posizione di inferiorità rispetto al professionista, sia a livello di potere negoziale, sia a livello di informazione. Ebbene, non può essere qualificato come consu- Parte_1 matore, non trovandosi quest'ultimo in una posizione di inferiorità nei confronti di : i rapporti tra le parti e le loro contemporanee cariche socia- CP_1 li/gestorie in società collegate ne escludono la qualifica (cfr. nota a piè pagina, pag. 5). In ogni caso, anche a voler considerare “consumatore”, l'art. Parte_1
33 co. 2 lett f del d.lgs. 206/2005 stabilisce che, in caso di contratto tra consumatore e professionista, la vessatorietà della clausola penale o di quella che imponga il pa- gamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, si presume vessatoria fino a prova contraria. E, secondo la definizione di cui all'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio Europeo, sono da considerarsi “abusive” le clausole contrattuali che, non essendo stato oggetto di negoziato individuale, determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore. L' art. 34 co. 1 del d.lgs. 206/2005 prevede che “la vessatorietà di una clausola è va- lutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e fa- cendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende”; men- tre il co. 4 dell'art. 34 prevede che non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel caso di specie, le clauso- le contrattuali non possono considerarsi vessatorie in quanto non sono state unilate- ralmente predisposte dal “professionista” ( nel caso di specie), bensì CP_1 sono frutto di trattative condivise dal Dott. e che, rispet- CP_4 Parte_1 tivamente ricoprono cariche societarie e detengono quote di capitale di società tra lo- ro collegate e non sono estranei ad accordi e trattazioni tra di loro. Tra l'altro, sono proprio le clausole di cui si asserisce la vessatorietà ad essere state oggetto di trattati- va individuale tra le parti;
e ciò si evince dalla scrittura modificativa conclusa e sot- toscritta tra le parti in data 15.05.2024, nella quale gli importi originariamente previ- sti nel contratto di finanziamento per il ritardo nel rimborso dell'importo mutuato, sono stati concordemente dimezzati. Riguardo alla penale contrattuale, la stessa non può essere considerata “manifestamente eccessiva”, poiché non supera l'1% dell'importo dovuto in linea capitale (€ 50.000,00); e ciò è confermato dal fatto che la penale pattiziamente determinata determina un aumento del tasso contrattuale dal 12% al 15%. Ciò ad ulteriore conferma di come, anche considerando l'importo della penale nel periodo contrattuale, l'interesse pari al 15% sia sempre stato ampiamente sotto la soglia dell'usura (vedi tabella sopra richiamata)..
Nel caso di specie,pertanto, le clausole contrattuali non possono considerarsi vessato- rie in quanto non sono state unilateralmente predisposte dal “professionista” (
[...]
nel caso di specie), bensì sono frutto di trattative condivise dal Dott. CP_2 Pt_4
e che rispettivamente ricoprono cariche societarie e detengo-
[...] Parte_1
- 8 - no quote di capitale di società tra loro collegate e non sono estranei ad accordi e trat- tazioni tra di loro. Secondo parte attrice opponente , la scrittura modificativa interve- nuta tra le parti in data 15.05.2024 non sarebbe sintomatica delle intercorse trattative. L'assunto è infondato: la scrittura modificativa è intervenuta dopo la stipulazione del contratto di finanziamento originario, modificandone specifiche clausole e richieden- do necessariamente una nuova manifestazione concordata di volontà delle parti. Tale circostanza, considerata insieme a tutte le altre circostanze del caso concreto, non fa altro che confermare le interlocuzioni e le trattative condivise dal Dott. e CP_4 [...]
. È stata, dunque, ampiamente provata dalla creditrice opposta la man- Parte_1 cata abusività delle clausole relative agli interessi corrispettivi ed alla penale.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Discende dalla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo secondo i parametri medi per tutte le fasi di giudizio dello scaglione di riferi- mento in base al valore della domanda monitoria.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attore opponente alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Padova, 23-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2822/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti FRANZATO FRANCESCO e NEVONI ROBERTO
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti RADICE DARIO e LIMIDO LAURA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate tele- maticamente:
“NEL MERITO
- revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 755/2024 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Padova per l'intervenuta remis- sione del debito ex art. 1236 c.c.;
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui sia rigettata l'eccezione di estinzione del credito per remissione del debito, previo accertamento della qualità di consumatore del sig. accertare la nullità ex L. 108/96 e/o artt. 33 co. 2 lett. f) e Parte_1
36 co. 1 cod. consumo delle clausole relative al pagamento, a carico del sig.
[...]
della somma pattuita a titolo di interessi di mora e delle clausole penali, e per Pt_1 l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nel- la parte in cui ha ingiunto il pagamento delle somme corrispondenti.
(…)
IN OGNI CASO
- spese di lite rifuse con distrazione degli onorari a favore dell'avv. Roberto Nevoni ai sensi dell'art. 93 c.p.c”.
La convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente:
“In via preliminare: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e/o facile soluzione, confermare a la provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via principale: rigettare le domande ex adverso proposte, siccome in- fondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 755/2024 del 08.04.2024.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la S.V. dovesse ritenere abusive le clausole relative agli interessi corrispettivi ed alla penale, oppure la stessa manife- stamente eccessiva, ridurne la misura ad equità o, nella disponibilità a rinunciare agli interessi ed alla penale, condannare in ogni caso al pagamento Parte_1 del solo importo in linea capitale.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, ex DM 55/14, come integrato dal D.M. n. 147/2022, CPA e IVA di legge, anche in rela- zione alla fase monitoria”.
- 2 -
Svolgimento del processo
Oggetto della presente controversia risulta essere l'obbligo di restituzione della somma residua mutuata da a in forza di con- CP_1 Parte_1 tratto sottoscritto in data 17.01.2014 (cfr. doc. 3-5) e solo parzialmente restituita. Il mutuatario, , si obbligava a restituire in unica soluzione entro il Parte_1
15.05.2014 la somma finanziata di € 100.000,00, maggiorata di interessi quantificati in € 3.000,00. In caso di ritardo nel rimborso oltre la data del 15.05.2014, lo stesso mutuatario si obbligava a riconoscere a titolo di penale l'importo una tantum di € 1.000,00, oltre ad € 35,00/giorno di ritardo a titolo di interessi contrattualmente quan- tificati.
Con scrittura modificativa in data 15.05.2014 (cfr. doc. 6), corri- Parte_1 spondeva in acconto l'importo di € 50.000,00, oltre ai previsti interessi pari ad € 3.000,00 (cfr. doc. 7), impegnandosi a restituire l'importo di € 50.000,00 a saldo, maggiorato di interessi, quantificati in € 2.000,00, in unica soluzione entro il 15.09.2014. In caso di ritardo nel rimborso, lo stesso mutuatario si obbligava a rico- noscere a titolo di penale l'importo fisso una tantum di € 500,00, oltre ad € 17,50/giorno di ritardo a titolo di interessi contrattualmente quantificati.
In ragione dell'inadempimento di , il Tribunale di Milano emette- Parte_1 va in favore di il decreto ingiuntivo n. 6565/2023 (dep. 12.04.2023) (cfr. CP_1 doc. 8).
Con atto di citazione notificato in data 30.05.2023 (Tribunale di Milano – RG 21623/2023 – Dott.ssa Michela Guantario), si opponeva al sud- Parte_1 detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, ritenendo applicabile la disciplina consumeristica.
[...]
, senza riconoscimento alcuno delle eccezioni di merito o processuali e CP_2 senza riconoscere la qualifica di consumatore di , per ragioni di Parte_1 economia processuale opportunamente aderiva all'eccezione di incompetenza territo- riale in favore del Tribunale di Padova, rinunciando al decreto ingiuntivo n. 6565/2023 del 24.03.2023 (dep. 12.04.2023). Con sentenza n. 1664 del 13.02.2024, il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza per dichiarare competente il Tribunale di Padova, contestualmente revocando il decreto ingiuntivo n. 6565/2023 (cfr. doc. 9).
ha quindi agito in via monitoria avanti a Codesto Tribunale che, con CP_1 decreto n. 755/2024 del 08.04.2024 (Tribunale di Padova – R.G. 1409/2024 – Dott.ssa Maddalena Saturni), ingiungeva a di pagare a Parte_1 CP_3
[...] [...]
“1) la somma di € 52.500,00,”; 2) gli interessi come da domanda;
3) le
[...] spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 2.242,00 per compenso professionale ed euro 407,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa.” In data 17.04.2024, il decreto ingiuntivo è stato notificato al debitore . Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 27.05.2024, ha proposto Parte_1 opposizione, fondandola in principalità sull'asserita intervenuta rinuncia del credito da parte del Dott. quale AU di;
remissione che il debito- CP_4 CP_1 re opponente pretenderebbe di dimostrare ricorrendo alla prova per testi. In via su- bordinata, l'opponente ha eccepito l'usurarietà dei tassi di mora e la nullità delle clausole relative agli interessi e alla penale ai sensi del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), stante la sua qualifica di consumatore, già accertata con la sentenza . 1664/2024 del Tribunale di Milano - passata in giudicato tra le parti – con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la sua incompetenza a pronunciarsi sul (prete- so) credito per cui è causa in favore della competenza di questo Ill.mo Intestato Tri- bunale (doc. 1, opp.ne).
Con comparsa del 03.10.2024, si è costituita, contestando inte- CP_1 gralmente le avversarie eccezioni, allegazioni e deduzioni. Con decreto ex art. 171- bis cpc del 22.11.2024, il G.I., rilevata la regolare costituzione del contraddittorio e l'assenza di questioni d'ufficio da sollevare, ha confermato l'udienza di prima com- parizione delle parti per il 12.12.2024. Rispettivamente in data 22.11.2024 e in data 02.12.2024, ha depositato la seconda e la terza memoria ex art. CP_1
171-ter cpc, con cui si è opposta alle istanze istruttorie formulate da Parte_2
, rilevando in particolare l'inammissibilità della prova testimoniale e
[...]
l'inattendibilità del teste indicato, All'udienza chiamata in data Testimone_1
12.12.2024, ha insistito per il rigetto delle avversarie domande e CP_1
l'accoglimento della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc. Con ordinanza emessa in pari data, la S.V. – ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta risoluzione, nonché ritenendo l'eccepita estin- zione del debito per remissione non documentalmente provata – ha concesso la prov- visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 11.12.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc. In data 10.10.2025 e CP_1 Parte_1
hanno quindi precisato le proprie conclusioni.
[...]
L'opponente, in via principale, chiede che venga revocato e/o dichiarato nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per asserita intervenuta remissione del debito ex art. 1236 cc.
Secondo la ricostruzione dell'attore opponente , la dichiarazione di remissione del debito estintiva dell'obbligazione sarebbe stata rilasciata “mediante comunicazione verbale” da parte dell'Amministratore Unico dell'odierna opposta, Dott. Pt_3
[..
- in occasione di un incontro svoltosi in Milano in data 09.01.2020 tra CP_4 quest'ultimo e . Parte_1
Ad avviso del Tribunale tale 'assunto è infondato e nessuna remissione del debito può ritenersi mai intervenuta.
A supporto di tale asserzione, l'opponente ha prodotto uno scambio di corrisponden- za tra il Dott. e (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo) con cui gli CP_4 Parte_1 stessi fissavano una riunione a Milano, nulla di più. Lo scambio di corrispondenza allegato, il cui tono colloquiale, secondo parte attrice opponente, comproverebbe la rinuncia al credito, è del tutto inconferente e irrilevante.
È, infatti, del tutto inverosimile che due soggetti, professionali, entrambi imprendito- ri, non si siano curati di formalizzare alcun accordo modificativo o integrativo di un precedente contratto e, addirittura, di un successivo accordo modificativo. L'opponente insisterebbe poi nel voler provare l'asserita rinuncia del debito avvalen- dosi della prova per testi, prova che, così come per i contratti, anche per la remissio- ne del debito è inammissibile ex art. 2726 cc. A sostegno dell'infondata eccezione,
cita un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo Parte_1 cui, in specifiche ipotesi, sarebbe ammessa la deroga al divieto della prova testimo- niale. Tuttavia, dalla lettura integrale della sentenza così citata, è la stessa a confer- mare l'inoperatività della deroga nel caso di specie e la conseguente inammissibilità della prova testimoniale: “la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e cautela che normal- mente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. Civ. 7940/2020, cfr. pag. 6 atto di citazione).
Nel caso in esame, infatti, una concreta valutazione delle ragioni che potrebbero aver portato le parti a non predisporre una documentazione scritta non può che far conclu- dere come sia del tutto inverosimile che due soggetti professionali (il Dott. CP_5
e ), entrambi imprenditori, da un lato, abbiano stipulato il
[...] Parte_1 contratto di finanziamento e la relativa modifica e, dall'altro lato, non si siano poi avveduti di documentare la rinuncia al credito del Dott. CP_4
A nulla vale lo sforzo interpretativo di far passare l'ammissibilità della prova testi- moniale dall'asserita esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante. A dire dell'opponente, la presunzione consisterebbe nel fatto che il Dott. Persona_1 nati/FINBENNAX avrebbe deciso di agire per il recupero del suo credito a distanza di nove anni dal sorgere dell'obbligazione. Ancora, inconferente e irrilevante è il termine, in limine di scadenza prescrizionale, entro il quale ha fatto CP_1 valere il proprio credito residuo: essendo il termine decennale posto dalla legge, la circostanza è assolutamente priva di fondamento nel dimostrare l'asserita rinuncia del credito, oltre al fatto che il Dott. e sono due impren- CP_4 Parte_1
- 5 - ditori aventi cariche sociali in società tra loro collegate1 ;. Contraria e documentale è, invece, la presunzione – grave, precisa e concordante – della permanenza del credito di nei bilanci di quest'ultima e nelle relative Note integrative estratti CP_1 dal Registro Imprese dalla data dell'insorgenza sino ad oggi (cfr. doc. 14-21 memoria ex art. 171-ter cpc n. 2). A nulla vale l'avversa affermazione secondo la quale l'odierna opposta “non ha spiegato come uno specifico credito possa risultare dal bi- lancio, che, come noto, rappresenta valori aggregati” (cfr. pag. 3 memoria 171-ter n. 1 Del Biondi
La produzione dei bilanci rileva, infatti, non tanto per provare la non remissione (fat- to negativo), bensì la presunzione del contrario, spettando – senza alcun'inversione dell'onere della prova – a parte attrice opponente la prova dell'asserita remissione.
Vale la pena ribadire come, per la sua natura giuridica, affinché vi sia remissione del debito, l'attenzione va posta sulla volontà del creditore: “La necessità di una manife- stazione inequivoca di volontà remissoria, da valutare con particolare rigore, è indi- spensabile in quanto occorre la non equivoca manifestazione di volontà del creditore volta alla rinuncia della prestazione, ovvero l'univoco comportamento del titolare as- solutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto. È comunque neces- sario che i caratteri della univocità e concludenza – da riscontrare nel comportamento del soggetto, affinché da esso possa desumersi l'intento remissorio del creditore defi- nitivo ed irrevocabile – siano valutati con estremo rigore e cautela: sicché, nel caso di dubbio sulla loro effettiva sussistenza, dev'essere esclusa la volontà di rimettere il debito” (Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1012 del 22.06.2022). A tutto ciò si ag- giunga che la prova per testimoni richiesta da parte opponente deve ritenersi in ogni caso inammissibile per il teste indicato, che, oltre ad essere stata Testimone_1
l'assistente personale di , con mansioni via via crescenti soprattut- Parte_1 to in ambito commerciale/marketing, risulta essere stata anche la compagna di quest'ultimo (cfr. doc. 12, cfr. pag. 9) e residente, come l'odierno opponente, in Pa- dova, Via Tre Ponti 16: Il teste così citato, pertanto, è da considerarsi inattendibile. In conclusione, ciò che l'opponente pretenderebbe di provare non Parte_1 può essere provato per testi ex artt. 2721, 2722 e 2726 cc, non ravvedendosi alcuna ragione per operare un'eccezione alle norme la cui ratio è volta proprio ad evitare che possa essere distorta la realtà rispetto ad atti giuridici, o loro modifiche/integrazioni, per i quali è richiesta la forma scritta per la loro prova.
Parte opponente sostiene, inoltre, che l'istanza formulata nel ricorso per decreto in- giuntivo da non comprendeva la richiesta degli interessi, pari a € CP_1
17,50 al giorno, poiché non indicati nella tabella riportata esplicativa del medesimo ricorso. L'assunto è del tutto infondato. Nel ricorso per ingiunzione, infatti,
[...]
ha espressamente richiesto l'importo capitale con gli interessi contrat- CP_2 tualmente previsti: Il mancato inserimento degli interessi nella tabella di cui sopra è dovuto semplicemente al fatto che gli interessi maturano giornalmente dal dovuto al
- 6 - saldo effettivo, ragion per cui sono stati chiesti genericamente dal dovuto al saldo, come contrattualmente previsti.
Parte attrice opponente eccepisce ancora l'usurarietà del tasso degli interessi morato- ri generati in ragione della previsione di una somma a titolo di interesse pari ad € 17,50 per ogni giorno di ritardo. L'eccezione è infondata e va respinta. In primo luo- go, l'asserita avversa natura di “consumatore” di non comporte- Parte_1 rebbe in ogni caso l'automatica nullità delle clausole relative agli interessi o alla pe- nale contrattualmente pattuita. In secondo luogo, la circostanza è stata già chiarita a fronte della richiesta di integrazioni formulata dal giudice del monitorio, Dott.ssa Maddalena Saturni, che ha domandato alla ricorrente di chiarire la misura percentua- le del tasso degli interessi corrispettivi con specifico confronto con la misura dei tassi soglia pro tempore vigente secondo i decreti ministeriali richiamati dalla L. 108/1996 (cfr. fascicolo monitorio allegato).
Invero all'esito dei richiesti chiarimenti e della prova che gli interessi (corrispettivi e moratori) fossero sempre stati sottosoglia, sia nel periodo di mora e sia nel periodo contrattuale, il giudice del monitorio ha emesso il decreto ingiuntivo in conformità alla richiesta dell'odierna opposta. Come emerge dalla tabella in atti, nel periodo contrattuale, il tasso degli interessi corrispettivi è pari al 12%; considerando anche la penale lo stesso arriverebbe al 15%. Nel periodo di mora (a far data dal 15.09.2014), il tasso degli interessi calcolato nell'“ipotesi massima” (ossia tenendo conto degli in- teressi di mora annui e della penale rapporti ad un montante pari alla sola linea capi- tale) sarebbe pari al 13,78%, contro un tasso soglia di usura attuale del 18,7125%: In conclusione, nel periodo 2014-2024, il tasso di soglia dell'usura è sempre stato com- preso tra il 15% ed il 18%, come da serie storica dei tassi effettivi globali medi (TEGM) per categoria di finanziamento pubblicati trimestralmente con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Gazzetta Ufficiale (a partire dal 2 apri- le 1997) e dei relativi tassi soglia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compitivigilanza/tegm/ - cfr. doc. 13). La circostanza è confermata anche per i tassi soglia dell'usura relativi ai trimestri successivi all'instaurazione del presente giudizio di opposizione: Affermazione di mero principio, senza alcuna contraria e provata allegazione, è quella dell'opponente e secondo la quale “la documentazione prodotta da controparte a sostegno della legit- timità dei tassi applicati non è idonea a corroborare la sua tesi” (cfr. pag. 4 memoria 171-ter n. 1 Del Biondi).
L'opponente si qualificherebbe quale “consumatore” ai sensi della disciplina con- sumeristica, dal momento che il contratto di mutuo concluso tra le parti “era stato da lui sottoscritto per finalità personali e che la controparte contrattuale (i.e. CP_3
) era un professionista” (cfr. pag. 4 atto di citazione). Se è vero che la disciplina
[...] consumeristica all'art. 3 del d.lgs 206/2005 definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
- 7 - professionale eventualmente svolta”, è necessario attuare un'interpretazione sistema- tica della norma che tenga conto della ratio sottesa alla disciplina di derivazione co- munitaria, ossia quella di proteggere la parte contrattuale considerata in posizione di inferiorità rispetto al professionista, sia a livello di potere negoziale, sia a livello di informazione. Ebbene, non può essere qualificato come consu- Parte_1 matore, non trovandosi quest'ultimo in una posizione di inferiorità nei confronti di : i rapporti tra le parti e le loro contemporanee cariche socia- CP_1 li/gestorie in società collegate ne escludono la qualifica (cfr. nota a piè pagina, pag. 5). In ogni caso, anche a voler considerare “consumatore”, l'art. Parte_1
33 co. 2 lett f del d.lgs. 206/2005 stabilisce che, in caso di contratto tra consumatore e professionista, la vessatorietà della clausola penale o di quella che imponga il pa- gamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, si presume vessatoria fino a prova contraria. E, secondo la definizione di cui all'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio Europeo, sono da considerarsi “abusive” le clausole contrattuali che, non essendo stato oggetto di negoziato individuale, determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore. L' art. 34 co. 1 del d.lgs. 206/2005 prevede che “la vessatorietà di una clausola è va- lutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e fa- cendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende”; men- tre il co. 4 dell'art. 34 prevede che non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel caso di specie, le clauso- le contrattuali non possono considerarsi vessatorie in quanto non sono state unilate- ralmente predisposte dal “professionista” ( nel caso di specie), bensì CP_1 sono frutto di trattative condivise dal Dott. e che, rispet- CP_4 Parte_1 tivamente ricoprono cariche societarie e detengono quote di capitale di società tra lo- ro collegate e non sono estranei ad accordi e trattazioni tra di loro. Tra l'altro, sono proprio le clausole di cui si asserisce la vessatorietà ad essere state oggetto di trattati- va individuale tra le parti;
e ciò si evince dalla scrittura modificativa conclusa e sot- toscritta tra le parti in data 15.05.2024, nella quale gli importi originariamente previ- sti nel contratto di finanziamento per il ritardo nel rimborso dell'importo mutuato, sono stati concordemente dimezzati. Riguardo alla penale contrattuale, la stessa non può essere considerata “manifestamente eccessiva”, poiché non supera l'1% dell'importo dovuto in linea capitale (€ 50.000,00); e ciò è confermato dal fatto che la penale pattiziamente determinata determina un aumento del tasso contrattuale dal 12% al 15%. Ciò ad ulteriore conferma di come, anche considerando l'importo della penale nel periodo contrattuale, l'interesse pari al 15% sia sempre stato ampiamente sotto la soglia dell'usura (vedi tabella sopra richiamata)..
Nel caso di specie,pertanto, le clausole contrattuali non possono considerarsi vessato- rie in quanto non sono state unilateralmente predisposte dal “professionista” (
[...]
nel caso di specie), bensì sono frutto di trattative condivise dal Dott. CP_2 Pt_4
e che rispettivamente ricoprono cariche societarie e detengo-
[...] Parte_1
- 8 - no quote di capitale di società tra loro collegate e non sono estranei ad accordi e trat- tazioni tra di loro. Secondo parte attrice opponente , la scrittura modificativa interve- nuta tra le parti in data 15.05.2024 non sarebbe sintomatica delle intercorse trattative. L'assunto è infondato: la scrittura modificativa è intervenuta dopo la stipulazione del contratto di finanziamento originario, modificandone specifiche clausole e richieden- do necessariamente una nuova manifestazione concordata di volontà delle parti. Tale circostanza, considerata insieme a tutte le altre circostanze del caso concreto, non fa altro che confermare le interlocuzioni e le trattative condivise dal Dott. e CP_4 [...]
. È stata, dunque, ampiamente provata dalla creditrice opposta la man- Parte_1 cata abusività delle clausole relative agli interessi corrispettivi ed alla penale.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Discende dalla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo secondo i parametri medi per tutte le fasi di giudizio dello scaglione di riferi- mento in base al valore della domanda monitoria.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attore opponente alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Padova, 23-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 9 -