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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 936/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MORO GIANCARLO
ricorrente
contro
• Controparte_1
resistente contumace
IN PUNTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
PARTE RICORRENTE: come da note ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono qui richiamate per
relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha convenuto nel presente procedimento la società Controparte_1
(già , allegando: Controparte_2
a) di aver lavorato dal 8.9.2008 con mansioni di carrellista ed operaio addetto al controllo della linea presso il reparto nobilitazione, guidando un carrello elevatore di marca “Lugli”;
b) che le mansioni di lavoro lo hanno continuativamente esposto al rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero a causa della vetustà del mezzo, dotato di ruote piene e privo di ammortizzatori, nonché delle sconnessioni e buche presenti sulla pavimentazione aziendale che causavano frequenti sobbalzi;
c) di aver subito un infortunio sul lavoro il 7.9.2010 (il guanto sinistro che stava indossando si impigliava nella ruota dentata, non protetta né dotata di meccanismi di sicurezza, sicché la mano veniva trascinata all'interno dell'ingranaggio, causando una ferita lacero-contusa al pollice);
d) di aver subito, in conseguenza dell'infortunio, un danno riconosciuto in via amministrativa dall pari all'8%, nonché di aver contratto, come conseguenza dei rischi tecnopatici CP_3 insiti nelle descritte mansioni, una “discopatia lombare multipla con focalità erniaria da L5 a
S1”;
e) che l'origine professionale di tale patologia - con postumi del 6% - era stata riconosciuta con sentenza del Tribunale di Treviso all'esito del procedimento n. 746/2017 r.g. promosso nei confronti dell;
CP_3
f) di voler ottenere dalla convenuta il risarcimento del danno differenziale, ritenendo l'infortunio e la malattia professionale conseguenti alla violazione, da parte della convenuta, delle norme prevenzionistiche di cui al D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 2087 c.c.
Pur regolarmente citata, la convenuta è rimasta contumace, e la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU medico legale affidata al medico legale dott.ssa Persona_1
Viene oggi decisa, a seguito di discussione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
***
Sull'ammissibilità della domanda.
- 2 - Tribunale di Treviso
Relativamente ai danni di cui è stato richiesto il risarcimento, deve precisarsi che la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto dall il riconoscimento di un indennizzo2 in conseguenza CP_3 dell'infortunio, non esclude in radice la configurabilità di un danno in capo al lavoratore.
Ciò in quanto l eroga soltanto un indennizzo, in capitale o in rendita, che non ha, Controparte_4 evidentemente, la funzione di ristoro integrale del danno subito in conseguenza dell'infortunio.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
10834/2010).
“La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e il CP_3 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.
L'assicurazione non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia CP_3 professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo” (Cfr. Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 9083 del
18.05.2020; Cass. civ, sent. n. 9112 del 2019; Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n.
19973 del 2017, Cass., Sez. Lav., n. 23263 del 2017).
Deve, dunque, ritenersi pienamente ammissibile che il lavoratore possa agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il ristoro del danno differenziale qualitativo o complementare e quantitativo.
Il lavoratore che abbia ottenuto (o possa ottenere) l'indennizzo o la rendita ex art.13 d.lgs n.38/2000 CP_ dall è pienamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro, sia per ottenere il risarcimento di danni non oggetto della copertura assicurativa , sia per la liquidazione CP_3
- 3 - Tribunale di Treviso
dell'eventuale differenza in termini quantitativi tra quanto liquidato dall e quanto dovuto in CP_3 base agli ordinari criteri civilistici.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve considerarsi che, secondo il condivisibile orientamento dalla Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva (Cass. S.U. sent. n. 26972/08). Si è, in particolare, affermato che “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus"
“interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato” (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 901/18; cass. civ., sez.
6, ord. n. 11754/18; Cass. civ. ord. n. 23469/18). Si è, inoltre, ritenuto che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cass. civ., sez. 3, ord. n. 27482/18; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 21939/17).
Di tale carattere omnicomprensivo del danno non patrimoniale tengono conto le Tabelle del Tribunale di Milano 2021, alle quali, dunque, occorre fare riferimento ai fini della liquidazione del danno. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente condivisibile principio: “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
- 4 - Tribunale di Treviso
Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (cass. civ. sez. 3, sent. n. 11754/18; cass. civ., ord. n. 15733/2022; cass. civ., sez. 3, sent. n. 27562/17; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 5243/14; Cass. civ., sez. 3, sent. n.
14402/11).
*
Sull'an e quantum debeatur.
L'art. 2087 c.c. è fonte di un'obbligazione di natura contrattuale, sicché il riparto dei rispettivi oneri probatori impone al ricorrente di provare il danno ed il nesso ezio-patologico con l'ambiente lavorativo, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno (ex pl. Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del
2018, Cass. n. 12808 del 2018).
Il ricorrente ha ampiamente assolto al proprio onus, allegando e provando, anche a mezzo dei CP_ documenti prodotti (non ultima la sentenza emessa nel procedimento contro l rientrante a pieno diritto tra le prove atipiche, che mette ben a fuoco, con l'ausilio di un accertamento peritale, l'origine professionale della malattia e le mansioni svolte dal ricorrente), le mansioni svolte, l'infortunio e le violazioni imputabili alla parte datoriale.
La dinamica del sinistro, del resto, è comprovata per tabulas dalla denuncia aziendale di infortunio, laddove è scritto che il sig. “si è impigliato nella catena” in movimento mentre “puliva con Pt_1 una spatola” (pag. 5, doc. 8; per il valore confessorio della denuncia di infortunio, cfr. ex alteris Cass., sez. lav., n. 24121 del 2018; nello stesso senso: Cass. Civ., n. 17684 del 2018).
Quanto alla nocività delle mansioni e all'insicurezza dell'ambiente di lavoro, dai documenti (DVR) prodotti quali docc. 36 e 37, emerge:
a) per quanto concerne l'infortunio, la presenza di un rischio “rilevante” nelle “operazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia effettuata a fine turno o secondo necessità”, del resto dimostrato anche “dal registro infortuni, in cui, negli ultimi 5 anni, circa metà degli infortuni con attrezzature da lavoro sono occorsi durante operazioni di manutenzione o comunque non
- 5 - Tribunale di Treviso
durante la lavorazione ordinaria delle macchine” (cfr. pagg. 53 e 54 del D.V.R. allegato sub doc. 36);
b) per quanto riguarda la malattia professionale, l'esigenza di eseguire “la regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle sospensioni e ai sedili” (cfr. pag. 30, doc. 38).
Per quanto allegato e documentato dal ricorrente, l'onere probatorio a suo carico può ritenersi pienamente assolto, mentre non è stato adempiuto, data la contumacia, l'onere di discolpa gravante sulla convenuta.
Tanto premesso, il consulente tecnico nominato nel presente procedimento, il cui elaborato è sfociato in un'esaustiva relazione che viene condivisa e richiamata per relationem, essendo stata svolta con perizia, rigore tecnico e nel rispetto dei criteri logici rilevanti nel caso di specie, non ha avuto riserve nell'attribuire all'attività lavorativa svolta dal ricorrente gli esiti dell'infortunio sul lavoro del 7.9.2010
e nell'accertare la presenza di “patologia vertebrale (protrusioni discali multiple da L3 a S1)”, conseguente alle mansioni svolte e descritte nell'elaborato peritale (cfr. pagg. 16-18 CTU).
La CTU ha stimato i danni in misura complessiva pari al 15%, riconoscendo per l'infortunio, anche l'invalidità temporanea richiesta, nonché la congruità delle spese mediche sostenute (pari a € 610,00)3.
Facendo applicazione delle richiamate tabelle, per la inabilità permanente può essere liquidato l'importo di € 49.538,00=. La somma, che già tiene conto della sofferenza del ricorrente, non può essere ulteriormente incrementata. A titolo di danno biologico temporaneo va riconosciuta la complessiva somma di € 15.120,00. Complessivamente, € 64.658,00.
Da tale importo va detratto quanto già corrisposto dall , ossia: CP_3 3 Si riportano di seguito le conclusioni del CTU:
- 6 - Tribunale di Treviso
- indennizzo per infortunio (cfr. doc. 4) - € 10.187,33 CP_3
- indennizzo per malattia (cfr. doc. 44) - € 8.934,91 CP_3
L'importo complessivamente spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
è, quindi, di € 45.535, 76=.
La predetta somma è comprensiva della rivalutazione monetaria in quanto liquidata secondo tabelle aggiornate. Sulla stessa, pertanto, devalutata al momento della stabilizzazione dei postumi e via via rivalutata, spettano gli interessi legali (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 5503/2003; cass. civ., sez. 3, sent. n.
18028/10; Cass. civ. sez. lav. sent. n. 11704/03).
Al ricorrente vanno poi rimborsate: a) le spese mediche riconosciute congrue dal CTU, per complessivi euro 610,00; b) le spese di C.T.P. pari ad € 612,00 (doc. 45).
Le spese di C.T.U., separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico della parte contumace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (tenuto conto della natura contumaciale della causa). Di esse va disposta la distrazione a favore dei procuratori antistatari.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di € 45.535, 76=, oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento della stabilizzazione dei postumi e anno per anno rivalutata, fino al saldo;
nonché della somma di € 610,00= a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
b) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al ricorrente le spese di CTP come in parte motiva liquidate;
c) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 6.800,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovuti come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari;
d) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico della resistente, che ne dovrà rimborsare la somma al ricorrente (che l'ha anticipata al CTU).
Treviso, 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 È stato accertato in sede di CTU che per i postumi del proprio infortunio l' ha riconosciuto un danno CP_3 biologico dell'8% con danno biologico complessivo dell'11%, considerando anche gli esiti di un pregresso infortunio in itinere.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 936/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MORO GIANCARLO
ricorrente
contro
• Controparte_1
resistente contumace
IN PUNTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
PARTE RICORRENTE: come da note ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono qui richiamate per
relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha convenuto nel presente procedimento la società Controparte_1
(già , allegando: Controparte_2
a) di aver lavorato dal 8.9.2008 con mansioni di carrellista ed operaio addetto al controllo della linea presso il reparto nobilitazione, guidando un carrello elevatore di marca “Lugli”;
b) che le mansioni di lavoro lo hanno continuativamente esposto al rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero a causa della vetustà del mezzo, dotato di ruote piene e privo di ammortizzatori, nonché delle sconnessioni e buche presenti sulla pavimentazione aziendale che causavano frequenti sobbalzi;
c) di aver subito un infortunio sul lavoro il 7.9.2010 (il guanto sinistro che stava indossando si impigliava nella ruota dentata, non protetta né dotata di meccanismi di sicurezza, sicché la mano veniva trascinata all'interno dell'ingranaggio, causando una ferita lacero-contusa al pollice);
d) di aver subito, in conseguenza dell'infortunio, un danno riconosciuto in via amministrativa dall pari all'8%, nonché di aver contratto, come conseguenza dei rischi tecnopatici CP_3 insiti nelle descritte mansioni, una “discopatia lombare multipla con focalità erniaria da L5 a
S1”;
e) che l'origine professionale di tale patologia - con postumi del 6% - era stata riconosciuta con sentenza del Tribunale di Treviso all'esito del procedimento n. 746/2017 r.g. promosso nei confronti dell;
CP_3
f) di voler ottenere dalla convenuta il risarcimento del danno differenziale, ritenendo l'infortunio e la malattia professionale conseguenti alla violazione, da parte della convenuta, delle norme prevenzionistiche di cui al D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 2087 c.c.
Pur regolarmente citata, la convenuta è rimasta contumace, e la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU medico legale affidata al medico legale dott.ssa Persona_1
Viene oggi decisa, a seguito di discussione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
***
Sull'ammissibilità della domanda.
- 2 - Tribunale di Treviso
Relativamente ai danni di cui è stato richiesto il risarcimento, deve precisarsi che la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto dall il riconoscimento di un indennizzo2 in conseguenza CP_3 dell'infortunio, non esclude in radice la configurabilità di un danno in capo al lavoratore.
Ciò in quanto l eroga soltanto un indennizzo, in capitale o in rendita, che non ha, Controparte_4 evidentemente, la funzione di ristoro integrale del danno subito in conseguenza dell'infortunio.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
10834/2010).
“La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e il CP_3 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.
L'assicurazione non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia CP_3 professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo” (Cfr. Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 9083 del
18.05.2020; Cass. civ, sent. n. 9112 del 2019; Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n.
19973 del 2017, Cass., Sez. Lav., n. 23263 del 2017).
Deve, dunque, ritenersi pienamente ammissibile che il lavoratore possa agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il ristoro del danno differenziale qualitativo o complementare e quantitativo.
Il lavoratore che abbia ottenuto (o possa ottenere) l'indennizzo o la rendita ex art.13 d.lgs n.38/2000 CP_ dall è pienamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro, sia per ottenere il risarcimento di danni non oggetto della copertura assicurativa , sia per la liquidazione CP_3
- 3 - Tribunale di Treviso
dell'eventuale differenza in termini quantitativi tra quanto liquidato dall e quanto dovuto in CP_3 base agli ordinari criteri civilistici.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve considerarsi che, secondo il condivisibile orientamento dalla Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva (Cass. S.U. sent. n. 26972/08). Si è, in particolare, affermato che “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus"
“interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato” (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 901/18; cass. civ., sez.
6, ord. n. 11754/18; Cass. civ. ord. n. 23469/18). Si è, inoltre, ritenuto che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cass. civ., sez. 3, ord. n. 27482/18; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 21939/17).
Di tale carattere omnicomprensivo del danno non patrimoniale tengono conto le Tabelle del Tribunale di Milano 2021, alle quali, dunque, occorre fare riferimento ai fini della liquidazione del danno. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente condivisibile principio: “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
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Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (cass. civ. sez. 3, sent. n. 11754/18; cass. civ., ord. n. 15733/2022; cass. civ., sez. 3, sent. n. 27562/17; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 5243/14; Cass. civ., sez. 3, sent. n.
14402/11).
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Sull'an e quantum debeatur.
L'art. 2087 c.c. è fonte di un'obbligazione di natura contrattuale, sicché il riparto dei rispettivi oneri probatori impone al ricorrente di provare il danno ed il nesso ezio-patologico con l'ambiente lavorativo, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno (ex pl. Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del
2018, Cass. n. 12808 del 2018).
Il ricorrente ha ampiamente assolto al proprio onus, allegando e provando, anche a mezzo dei CP_ documenti prodotti (non ultima la sentenza emessa nel procedimento contro l rientrante a pieno diritto tra le prove atipiche, che mette ben a fuoco, con l'ausilio di un accertamento peritale, l'origine professionale della malattia e le mansioni svolte dal ricorrente), le mansioni svolte, l'infortunio e le violazioni imputabili alla parte datoriale.
La dinamica del sinistro, del resto, è comprovata per tabulas dalla denuncia aziendale di infortunio, laddove è scritto che il sig. “si è impigliato nella catena” in movimento mentre “puliva con Pt_1 una spatola” (pag. 5, doc. 8; per il valore confessorio della denuncia di infortunio, cfr. ex alteris Cass., sez. lav., n. 24121 del 2018; nello stesso senso: Cass. Civ., n. 17684 del 2018).
Quanto alla nocività delle mansioni e all'insicurezza dell'ambiente di lavoro, dai documenti (DVR) prodotti quali docc. 36 e 37, emerge:
a) per quanto concerne l'infortunio, la presenza di un rischio “rilevante” nelle “operazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia effettuata a fine turno o secondo necessità”, del resto dimostrato anche “dal registro infortuni, in cui, negli ultimi 5 anni, circa metà degli infortuni con attrezzature da lavoro sono occorsi durante operazioni di manutenzione o comunque non
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durante la lavorazione ordinaria delle macchine” (cfr. pagg. 53 e 54 del D.V.R. allegato sub doc. 36);
b) per quanto riguarda la malattia professionale, l'esigenza di eseguire “la regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle sospensioni e ai sedili” (cfr. pag. 30, doc. 38).
Per quanto allegato e documentato dal ricorrente, l'onere probatorio a suo carico può ritenersi pienamente assolto, mentre non è stato adempiuto, data la contumacia, l'onere di discolpa gravante sulla convenuta.
Tanto premesso, il consulente tecnico nominato nel presente procedimento, il cui elaborato è sfociato in un'esaustiva relazione che viene condivisa e richiamata per relationem, essendo stata svolta con perizia, rigore tecnico e nel rispetto dei criteri logici rilevanti nel caso di specie, non ha avuto riserve nell'attribuire all'attività lavorativa svolta dal ricorrente gli esiti dell'infortunio sul lavoro del 7.9.2010
e nell'accertare la presenza di “patologia vertebrale (protrusioni discali multiple da L3 a S1)”, conseguente alle mansioni svolte e descritte nell'elaborato peritale (cfr. pagg. 16-18 CTU).
La CTU ha stimato i danni in misura complessiva pari al 15%, riconoscendo per l'infortunio, anche l'invalidità temporanea richiesta, nonché la congruità delle spese mediche sostenute (pari a € 610,00)3.
Facendo applicazione delle richiamate tabelle, per la inabilità permanente può essere liquidato l'importo di € 49.538,00=. La somma, che già tiene conto della sofferenza del ricorrente, non può essere ulteriormente incrementata. A titolo di danno biologico temporaneo va riconosciuta la complessiva somma di € 15.120,00. Complessivamente, € 64.658,00.
Da tale importo va detratto quanto già corrisposto dall , ossia: CP_3 3 Si riportano di seguito le conclusioni del CTU:
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- indennizzo per infortunio (cfr. doc. 4) - € 10.187,33 CP_3
- indennizzo per malattia (cfr. doc. 44) - € 8.934,91 CP_3
L'importo complessivamente spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
è, quindi, di € 45.535, 76=.
La predetta somma è comprensiva della rivalutazione monetaria in quanto liquidata secondo tabelle aggiornate. Sulla stessa, pertanto, devalutata al momento della stabilizzazione dei postumi e via via rivalutata, spettano gli interessi legali (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 5503/2003; cass. civ., sez. 3, sent. n.
18028/10; Cass. civ. sez. lav. sent. n. 11704/03).
Al ricorrente vanno poi rimborsate: a) le spese mediche riconosciute congrue dal CTU, per complessivi euro 610,00; b) le spese di C.T.P. pari ad € 612,00 (doc. 45).
Le spese di C.T.U., separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico della parte contumace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (tenuto conto della natura contumaciale della causa). Di esse va disposta la distrazione a favore dei procuratori antistatari.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di € 45.535, 76=, oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento della stabilizzazione dei postumi e anno per anno rivalutata, fino al saldo;
nonché della somma di € 610,00= a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
b) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al ricorrente le spese di CTP come in parte motiva liquidate;
c) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 6.800,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovuti come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari;
d) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico della resistente, che ne dovrà rimborsare la somma al ricorrente (che l'ha anticipata al CTU).
Treviso, 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 È stato accertato in sede di CTU che per i postumi del proprio infortunio l' ha riconosciuto un danno CP_3 biologico dell'8% con danno biologico complessivo dell'11%, considerando anche gli esiti di un pregresso infortunio in itinere.