TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/03/2026, n. 5058
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 92, comma 2 bis del d.lgs. n. 159/2011, principi di legalità e buon andamento, eccesso di potere, violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990

    La direttiva ministeriale non ha innovato il quadro normativo di cui al d.lgs. n. 159/2011, non introducendo alcuna novità in tema di contraddittorio procedimentale e di deroghe ammissibili. Il Ministero ha illustrato il nuovo modello partecipativo, la cui estensione all'ordinario iter di adozione dell'informazione antimafia consegue all'esigenza di uniformarsi ai principi della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e del Consiglio di Stato, oltre che di dare attuazione al comma 2 bis all’art 92.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dall'applicazione delle illegittime direttive ministeriali

    In coerenza con il quadro normativo e la circolare ministeriale, la Prefettura ha ritenuto di dover derogare all’istituto del contraddittorio, evidenziando specifiche ragioni a sostegno della propria decisione. Tali ragioni si evincono dalle circostanze fattuali indicate nel provvedimento impugnato, da cui è emersa l’esistenza di rapporti saldi tra la società e l’associazione ndranghetista, ricondotti alla figura del concorso esterno in associazione mafiosa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, c. 2 bis, del d. lgs. 6/9/2011 n. 159, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti

    La motivazione dell’omesso contraddittorio si coglie alla luce della pregnanza del coinvolgimento della società con la criminalità organizzata, emersa nell’ambito di un vasto intervento di polizia giudiziaria. L’Amministrazione si è mossa al fine di estromettere la società ricorrente con urgenza dal perimetro dei rapporti con la Pubblica amministrazione. Tali ragioni, espressamente indicate nel provvedimento impugnato, bastano per ritenere che la deroga al contraddittorio procedimentale sia avvenuta motivatamente. Né si coglie in che termini il contraddittorio avrebbe potuto determinare esiti procedimentali differenti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91, 92 del d. lgs. 6/9/2011 n. 159, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione del diritto di esercitare l’attività economica

    Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. La giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa. L’Amministrazione ha compiuto una valutazione prognostica fondata sui dati fattuali e giuridici emergenti dall’ordinanza del GIP di Catanzaro, che ha applicato la misura cautelare alla società, contestandole il consorzio esterno nell’associazione mafiosa e identificando il suo ruolo attivo nel consolidamento del sodalizio criminale. Nulla di più poteva essere richiesto all’Amministrazione, nell’ottica preventiva che caratterizza l’intervento ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011, considerata la gravità e consistenza degli elementi indiziari emersi a carico della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/03/2026, n. 5058
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5058
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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