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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12334/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 12334/2023
tra
Parte_1
Pt_2 Parte_1
Parte_3 [...]
Controparte_1
CP_2 Parte_4
CP_3 Parte_4
Controparte_4 Parte_4 CP_5
Controparte_6 Pt_1
Controparte_7 Pt_1
Controparte_8 Pt_1
CP_9 Controparte_10
Controparte_11
Controparte_12 CP_13
Controparte_14 CP_13
Controparte_15
[...] Controparte_16
CP_17 Controparte_18
[...] CP_19
Parte_5 Parte_4
Parte_6 [...]
Parte_7
RICORRENTI e
Controparte_20
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO pagina 1 di 11 Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per , Per , Per Parte_1 Controparte_21 [...]
, Per Per Controparte_22 Controparte_1 CP_23
Per Per
[...] Controparte_24 Controparte_25
Per Per
[...] Controparte_26 [...]
Per Per Controparte_27 Controparte_28 [...]
Per Per Controparte_29 Controparte_11 [...]
Per Per Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_13 CP_15
Per Per Per
[...] Controparte_30 Controparte_31
Per er Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34
e Per , l'avv. IC DR,
[...] Parte_7 oggi sostituito dall'avv. Sara Pini;
Per nessuno;
Controparte_20
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
segue:
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12334/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Parte_1 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINO presso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_21 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINO presso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_22 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_23 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR Controparte_24 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_25 IC DR elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_26 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_27 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR pagina 3 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_28 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_29 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_11 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Parte_8 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR e Parte_9 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_15 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_30 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR CP_17 Controparte_16 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_32 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_33 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Parte_6 Parte_7 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Parte_7
DR elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_20 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 4 di 11
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
I ricorrenti espongono di essere discendente di nato il [...] a Persona_1
Montefiorito, ora (RN) e poi emigrato in Brasile. Precisano che l'avo non era mai Persona_2 stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 27.10.2025 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
Con decreto datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 17.12.2025.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo pagina 5 di 11 che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierna ricorrente nato nel Comune di Montefiorito, ora FI CO
(RN), va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1
c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n.
91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato il [...] a Persona_1
Montefiorito, ora FI CO (RN) (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (doc.5) poi Controparte_29 attraverso i suoi figli (doc.7), (doc.8), Persona_3 Persona_4 Persona_5
(doc.9) e (doc.10); e poi attraverso i figli (ricorrenti)
[...] Persona_6 [...]
(doc.12) e (doc.13), e attraverso il figlio di Controparte_22 Parte_1 Parte_1
(ricorrente) (doc.15); e poi attraverso i figli di Persona_7 Persona_4
(ricorrenti) (doc.17) e (doc.18); poi Controparte_34 Parte_7 attraverso i figli di (ricorrenti) Persona_5 CP_29 Parte_10
(doc.20), (doc.21) ed Parte_11 Parte_12
(doc.22) e infine attravesrso i figli di (ricorrenti) (doc.25), Persona_6 Controparte_26
(doc.26), (doc.27) e Controparte_1 Controparte_30 Controparte_12
(doc.28); pagina 6 di 11 La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso (v. docc. 42 e 43) si evince che i ricorrenti hanno tentato di attivare la procedura presso il a San Paolo;
Dall'esame della lista richieste pubblicata Parte_13 sul website del a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno Parte_13
e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. pagina 7 di 11 Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo Pt_1 era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1880 e Persona_1 successivamente trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era
[...]
CP_29 pagina 8 di 11 Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato della ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, NN (cfr. doc.3).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_1
Pt_1
da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 12.02.1880), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, il 24.12.1911, in territorio brasiliano. Controparte_29
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5,6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana ai figli Controparte_29 [...]
e Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
I figli di e Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
pagina 9 di 11 poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana ai loro figli fino ad arrivare ai nostri Per_4 ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_20 provvedimenti conseguenti.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_20
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadini italiani di:
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_21
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_22
nato il [...] a [...] – Brasile, ma residente a [...]Controparte_1
Brasile;
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_23
nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_24
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_25
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_26
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_27
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_28
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_29
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_11
pagina 10 di 11 , nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_9
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_15
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_30
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_31
nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_32
nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_33
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_34
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_7
- ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_20 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 12334/2023
tra
Parte_1
Pt_2 Parte_1
Parte_3 [...]
Controparte_1
CP_2 Parte_4
CP_3 Parte_4
Controparte_4 Parte_4 CP_5
Controparte_6 Pt_1
Controparte_7 Pt_1
Controparte_8 Pt_1
CP_9 Controparte_10
Controparte_11
Controparte_12 CP_13
Controparte_14 CP_13
Controparte_15
[...] Controparte_16
CP_17 Controparte_18
[...] CP_19
Parte_5 Parte_4
Parte_6 [...]
Parte_7
RICORRENTI e
Controparte_20
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO pagina 1 di 11 Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per , Per , Per Parte_1 Controparte_21 [...]
, Per Per Controparte_22 Controparte_1 CP_23
Per Per
[...] Controparte_24 Controparte_25
Per Per
[...] Controparte_26 [...]
Per Per Controparte_27 Controparte_28 [...]
Per Per Controparte_29 Controparte_11 [...]
Per Per Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_13 CP_15
Per Per Per
[...] Controparte_30 Controparte_31
Per er Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34
e Per , l'avv. IC DR,
[...] Parte_7 oggi sostituito dall'avv. Sara Pini;
Per nessuno;
Controparte_20
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
segue:
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 terdecis e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12334/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Parte_1 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINO presso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_21 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINO presso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_22 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_23 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR Controparte_24 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_25 IC DR elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_26 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_27 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR pagina 3 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_28 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_29 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_11 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Parte_8 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR e Parte_9 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_15 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_30 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR CP_17 Controparte_16 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC DR, Controparte_32 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Controparte_33 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Parte_6 Parte_7 DR, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IC Parte_7
DR elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PIAZZI 51 10129 TORINOpresso il difensore avv. IC DR
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_20 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 4 di 11
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
I ricorrenti espongono di essere discendente di nato il [...] a Persona_1
Montefiorito, ora (RN) e poi emigrato in Brasile. Precisano che l'avo non era mai Persona_2 stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 27.10.2025 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
Con decreto datato 31.10.2025 veniva fissata la prima udienza al 17.12.2025.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo pagina 5 di 11 che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierna ricorrente nato nel Comune di Montefiorito, ora FI CO
(RN), va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1
c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n.
91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato il [...] a Persona_1
Montefiorito, ora FI CO (RN) (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (doc.5) poi Controparte_29 attraverso i suoi figli (doc.7), (doc.8), Persona_3 Persona_4 Persona_5
(doc.9) e (doc.10); e poi attraverso i figli (ricorrenti)
[...] Persona_6 [...]
(doc.12) e (doc.13), e attraverso il figlio di Controparte_22 Parte_1 Parte_1
(ricorrente) (doc.15); e poi attraverso i figli di Persona_7 Persona_4
(ricorrenti) (doc.17) e (doc.18); poi Controparte_34 Parte_7 attraverso i figli di (ricorrenti) Persona_5 CP_29 Parte_10
(doc.20), (doc.21) ed Parte_11 Parte_12
(doc.22) e infine attravesrso i figli di (ricorrenti) (doc.25), Persona_6 Controparte_26
(doc.26), (doc.27) e Controparte_1 Controparte_30 Controparte_12
(doc.28); pagina 6 di 11 La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso (v. docc. 42 e 43) si evince che i ricorrenti hanno tentato di attivare la procedura presso il a San Paolo;
Dall'esame della lista richieste pubblicata Parte_13 sul website del a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno Parte_13
e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. pagina 7 di 11 Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo Pt_1 era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1880 e Persona_1 successivamente trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era
[...]
CP_29 pagina 8 di 11 Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato della ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, NN (cfr. doc.3).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_1
Pt_1
da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 12.02.1880), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, il 24.12.1911, in territorio brasiliano. Controparte_29
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5,6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana ai figli Controparte_29 [...]
e Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
I figli di e Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
pagina 9 di 11 poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana ai loro figli fino ad arrivare ai nostri Per_4 ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_20 provvedimenti conseguenti.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del convenuto;
CP_20
- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA lo status di cittadini italiani di:
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_21
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_22
nato il [...] a [...] – Brasile, ma residente a [...]Controparte_1
Brasile;
, nato il [...] a [...] – Brasile;
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nato il [...] a [...] – Brasile;
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, nata il [...] a [...] – Brasile;
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, nata il [...] a [...] – Brasile;
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, nata il [...] a [...] – Brasile;
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, nata il [...] a [...] – Brasile;
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, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_29
, nata il [...] a [...] – Brasile;
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pagina 10 di 11 , nata il [...] a [...] – Brasile;
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, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_9
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_15
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_30
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_31
nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_32
nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_33
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Controparte_34
, nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_7
- ORDINA al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_20 alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 11 di 11